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Interpello

Risposta n. 90 del 3/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società sostiene che l’esenzione spetti, poiché gli OSS sarebbero ricompresi tra le professioni socio-sanitarie e le attività svolte avrebbero natura di assistenza/cura alla persona; ritiene inoltre che, quando rese su prescrizione medica, sia comunque soddisfatto il requisito oggettivo della prestazione sanitaria.

Trattamento Iva delle prestazioni rese dagli Operatori socio-sanitari (OSS) ex art. 10, comma 1, n. 18, DPR 633/1972.

Il quesito

La società chiede se le prestazioni svolte dagli OSS nell’ambito di servizi di assistenza domiciliare e sanitaria possano beneficiare dell’esenzione Iva prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia delle Entrate nega l’esenzione: l’OSS non rientra tra i soggetti abilitati all’esercizio di professioni sanitarie ai fini dell’art. 10, n. 18, DPR 633/1972, come confermato anche dal Ministero della Salute; di conseguenza le prestazioni rese dagli OSS sono imponibili Iva con aliquota ordinaria.

Trattamento Iva delle prestazioni rese dagli Operatori socio-sanitari (OSS)

L’interpello riguarda l’inquadramento ai fini Iva delle prestazioni rese dagli operatori socio-sanitari nell’ambito di servizi di assistenza sanitaria domiciliare e integrata. Il tema è se tali attività possano beneficiare dell’esenzione prevista per le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione.

Fattispecie rappresentata

La società istante, appartenente al Gruppo Beta, svolge servizi di assistenza sanitaria a domicilio per pazienti affetti da malattie croniche respiratorie o degenerative. In particolare, si occupa di:

  • progettazione ed erogazione di servizi di assistenza domiciliare;
  • assistenza domiciliare integrata (ADI);
  • assistenza respiratoria domiciliare;
  • nutrizione artificiale domiciliare;
  • ospedalizzazione domiciliare.

La società opera anche per istituti ospedalieri e case di cura e si avvale di personale medico, infermieristico, riabilitativo, psicologi e OSS, organizzati in team multidisciplinari. I professionisti fatturano alla società, che poi rifattura ai pazienti o alle aziende sanitarie appaltanti, singolarmente o in pacchetti di servizi, secondo il contratto.

Le prestazioni degli OSS indicate nell’istanza comprendono, tra le altre:

  • assistenza all’igiene e alla cura della persona;
  • monitoraggio della cute e prevenzione delle lesioni;
  • mobilizzazione e posizionamento assistito;
  • supporto al mantenimento delle funzionalità di eliminazione;
  • monitoraggio dello stato nutrizionale;
  • mantenimento della funzionalità respiratoria;
  • mantenimento del ciclo sonno-veglia;
  • supporto alle prestazioni infermieristiche.

Quesito del contribuente

La società chiede se l’esenzione di cui all’articolo 10, comma 1, n. 18), del DPR n. 633/1972 si applichi alle prestazioni rese dagli OSS, sia nella fase in cui gli OSS fatturano alla società, sia nella successiva rifatturazione della società agli enti appaltanti.

Soluzione interpretativa prospettata

Secondo la società, l’esenzione sarebbe applicabile perché ricorrerebbero congiuntamente:

  • un requisito oggettivo, dato da prestazioni di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona;
  • un requisito soggettivo, in quanto rese nell’esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza.

La società richiama la legge 11 gennaio 2018, n. 3, sostenendo che essa abbia istituito l’area delle professioni sociosanitarie includendovi anche i preesistenti profili di OSS. Da ciò deduce che gli OSS sarebbero oggi riconducibili al novero delle professioni sanitarie rilevanti ai fini dell’esenzione.

Quanto al requisito oggettivo, la società osserva che le attività degli OSS attengono alla cura e all’assistenza della persona, richiamando anche la risoluzione n. 60/E del 2017 per sostenere che, in presenza di richiesta medica, non sarebbe necessario un ulteriore approfondimento sul requisito oggettivo.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama l’articolo 10, primo comma, n. 18), del DPR n. 633/1972, che esenta le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell’esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza o individuate con decreto ministeriale.

Viene inoltre richiamato l’articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE, nonché la prassi consolidata e la giurisprudenza della Corte di giustizia, secondo cui l’esenzione dipende sia dalla natura della prestazione sia dal soggetto che la rende, il quale deve essere abilitato all’esercizio della professione.

L’Agenzia menziona, in particolare:

  • l’articolo 99 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265/1934;
  • il decreto ministeriale 17 maggio 2002, che individua le prestazioni sanitarie esenti Iva;
  • alcune risoluzioni precedenti in materia di esenzione sanitaria.

Valutazione dell’Agenzia sulle figure professionali

L’Agenzia evidenzia che il decreto ministeriale 17 maggio 2002 ricomprende tra i soggetti abilitati alcune categorie specifiche, ma non la figura dell’operatore socio-sanitario.

A supporto di tale conclusione richiama anche il parere del Ministero della Salute del 22 novembre 2018, secondo cui l’OSS:

  • è un operatore di interesse sanitario;
  • non possiede le caratteristiche della professione sanitaria in senso proprio;
  • è privo di autonomia professionale;
  • svolge funzioni accessorie e strumentali;
  • non è soggetto a iscrizione in uno specifico albo professionale.

Secondo il Ministero, l’OSS non è assimilabile alle professioni sanitarie di cui alla legge n. 43/2006, che richiedono un’abilitazione all’esercizio professionale conseguita al termine di un percorso universitario triennale.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

Sulla base del quadro normativo, della prassi e del parere del Ministero della Salute, l’Agenzia conclude che l’operatore socio-sanitario non rientra tra i soggetti abilitati all’esercizio delle professioni sanitarie ai fini dell’articolo 10, comma 1, n. 18), del DPR n. 633/1972.

Ne consegue che le prestazioni rese dagli OSS non possono beneficiare dell’esenzione Iva e devono essere assoggettate a imposta con applicazione dell’aliquota ordinaria.

Conclusioni operative

Per l’interpello in esame, l’effetto pratico è che:

  • le fatture emesse dagli OSS alla società sono imponibili Iva;
  • la successiva rifatturazione della società agli enti appaltanti non può essere qualificata come esente in base al citato articolo 10, n. 18.

L’esenzione resta invece confinata alle prestazioni sanitarie rese da soggetti che siano effettivamente abilitati all’esercizio di professioni sanitarie rilevanti ai fini della norma.

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