Risposta n. 89 del 3/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAlfa ritiene che il compenso del Supervisor debba essere esente da IVA perché l’attività sarebbe riconducibile a un mandato/intermediazione relativa a operazioni di gioco già esenti; richiama la natura unitaria dell’attività e la giurisprudenza UE e di prassi che ammetterebbe la scomposizione dell’intermediazione in più servizi senza perdita dell’esenzione.
Trattamento IVA dell’attività di procacciamento clientela e conclusione di contratti di gioco a distanza tramite Supervisor
Il quesito
Alfa chiede se la remunerazione corrisposta al "Supervisor" per attività di procacciamento, conclusione e coordinamento dei contratti di conto di gioco a distanza sia esente da IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, nn. 6), 7) e 9), del DPR n. 633/1972.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia distingue tra l’eventuale attività di procacciamento/conclusione dei contratti di gioco, che non può essere qualificata ai fini IVA perché l’atto integrativo vieta l’intermediazione nella raccolta del gioco a distanza, e le altre attività svolte dal Supervisor, di contenuto divulgativo, promozionale, organizzativo, di supporto, coordinamento e formazione, che sono solo indirettamente collegate alla conclusione dei contratti e quindi restano imponibili con aliquota ordinaria. Il richiamo alla giurisprudenza UE è ritenuto non conferente per la specificità delle esenzioni relative a giochi e scommesse.
Trattamento IVA dell’attività di procacciamento della clientela e conclusione di contratti di gioco a distanza
L’interpello riguarda il regime IVA applicabile alla remunerazione di una nuova figura contrattuale, il c.d. "Supervisor", incaricata da una società concessionaria del gioco a distanza di svolgere attività di promozione, supporto e coordinamento nella conclusione dei contratti di conto di gioco. Il tema centrale è stabilire se tali prestazioni possano beneficiare dell’esenzione IVA prevista per talune operazioni relative ai giochi e alle attività di intermediazione ad esse connesse.
Fattispecie rappresentata
La società Alfa è concessionaria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per l’esercizio e la raccolta a distanza dei giochi, in base all’art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88 e a un atto integrativo della convenzione di concessione. L’accesso ai giochi è subordinato alla stipula preventiva di un contratto di conto di gioco tra cliente e società.
L’atto integrativo prevede che il concessionario possa svolgere le attività affidate in concessione tramite organizzazione propria o di terzi. In tale quadro, Alfa intende introdurre una nuova figura di mandatario, denominata "Supervisor", distinta ma affiancata agli attuali punti di commercializzazione (PVR), anch’essi già mandatari per la conclusione dei contratti di conto di gioco.
Il Supervisor, secondo quanto descritto, non si limiterebbe a una mera funzione commerciale, ma svolgerebbe un insieme articolato di attività: supporto ai PVR nella ricerca della clientela, gestione di criticità con la società istante, verifica dei materiali promozionali, controllo sull’uso corretto degli stessi, organizzazione della rete territoriale, formazione dei titolari dei punti e del personale, nonché intervento diretto nelle trattative per la conclusione dei contratti di conto di gioco.
Attività concrete affidate al Supervisor
Alfa precisa che il Supervisor sarebbe chiamato a operare in tre modalità principali:
- direttamente e autonomamente nella ricerca di nuovi clienti e nella conclusione dei contratti di gioco a distanza;
- insieme al PVR, intervenendo nelle trattative con i potenziali clienti presenti presso il punto di commercializzazione;
- in collaborazione e coordinamento dell’attività dei PVR, con compiti di supervisione, supporto operativo e formazione.
La società descrive anche le modalità concrete di procacciamento dei clienti: contatti in fiere ed eventi del settore, tramite Internet e social network, nei tornei di gioco, presso agenzie di scommesse, nell’ambito di campagne promozionali e attraverso il passaparola. La tracciabilità del cliente sarebbe garantita da un codice attribuito dal Supervisor al momento della registrazione sul portale di gioco.
Il compenso del Supervisor sarebbe determinato in misura percentuale rispetto all’utile lordo o alla raccolta derivante dall’attività di procacciamento dei contratti, sia svolta direttamente sia svolta con i PVR, al netto delle commissioni riconosciute a questi ultimi.
Quesito del contribuente
Alfa chiede se la remunerazione del Supervisor sia esente da IVA ai sensi dell’art. 10, primo comma, nn. 6), 7) e 9), del DPR n. 633/1972.
Soluzione interpretativa prospettata dal contribuente
Secondo Alfa, la risposta dovrebbe essere positiva. La società sostiene che:
- il contratto di conto di gioco riguardi operazioni esenti ai sensi dei nn. 6) e 7) dell’art. 10;
- conseguentemente, anche l’attività del Supervisor, in quanto attività di mandato, mediazione o intermediazione riferita a tali operazioni, dovrebbe rientrare nell’esenzione del n. 9);
- la remunerazione commisurata alle somme raccolte confermerebbe il legame diretto con l’attività di conclusione dei contratti;
- il Supervisor svolgerebbe un’attività unitaria finalizzata al procacciamento dei contratti, anche se articolata in più fasi e in collaborazione con i PVR;
- la prassi amministrativa e la giurisprudenza della Corte di giustizia richiamate dalla società consentirebbero di considerare l’intermediazione come attività composta da più servizi distinti, senza perdita del regime di esenzione.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 10, primo comma, n. 9), del DPR n. 633/1972, che esenta da IVA le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative alle operazioni di cui ai nn. da 1) a 7). Tra queste, rilevano:
- il n. 6), relativo alle operazioni concernenti lotto, lotterie nazionali, giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, incluse le operazioni di raccolta delle giocate;
- il n. 7), relativo alle scommesse in occasione di gare, corse, giochi, concorsi e competizioni di ogni genere, nonché al gioco nelle case da gioco autorizzate e alle operazioni di sorte locali autorizzate.
Sul piano interpretativo, l’Ufficio richiama la risoluzione n. 354/E del 6 dicembre 2007, secondo cui l’intermediazione non è una figura negoziale tipica ma può ricomprendere diversi schemi contrattuali che comportino interposizione nella circolazione di beni e servizi, come mandato, agenzia e mediazione. Tuttavia, l’esenzione richiede che tali prestazioni siano strettamente collegate alle operazioni esenti richiamate dall’art. 10.
Viene inoltre citato l’art. 5, comma 2, lett. g), dell’atto integrativo di convenzione, che impone al concessionario di osservare e far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi e dei contratti di conto di gioco, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza e il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche tramite soggetti terzi incaricati.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia non accoglie integralmente l’impostazione del contribuente e distingue tra due profili.
In primo luogo, con riferimento all’attività di procacciamento della clientela e di conclusione dei contratti svolta dai c.d. Supervisor, l’Ufficio osserva che, a causa del divieto di intermediazione previsto dall’atto integrativo stipulato con ADM, non è possibile qualificare allo stato tale attività ai fini IVA, perché non è chiaro se essa integri o meno un’attività di intermediazione vietata dalla convenzione.
In secondo luogo, per le ulteriori attività che il Supervisor si impegna a svolgere in favore di Alfa, l’Agenzia afferma che esse hanno finalità divulgativa, promozionale e organizzativa e si articolano in prestazioni ampie e complesse, come l’organizzazione della rete, il supporto ai PVR, il raccordo con la società, il controllo del materiale promozionale e la formazione. Tali attività sono solo in via mediata e indiretta correlate alla conclusione dei contratti di conto di gioco; pertanto, la relativa remunerazione è imponibile IVA con aliquota ordinaria.
Quanto al richiamo alla giurisprudenza della Corte di giustizia, l’Agenzia lo ritiene non conferente. Ricorda, infatti, che le esenzioni IVA vanno interpretate restrittivamente e che i principi elaborati per altre categorie di esenzioni non sono automaticamente estensibili alle attività di gioco e scommessa, in considerazione della diversa ratio di tali esenzioni.
Conclusioni operative
L’esito dell’interpello è dunque sfavorevole alla tesi di un’esenzione generalizzata della remunerazione del Supervisor. L’Agenzia conclude che:
- per la parte di attività riconducibile al procacciamento/conclusione dei contratti di gioco a distanza non è possibile fornire una qualificazione IVA certa, alla luce del divieto convenzionale di intermediazione;
- per le attività di supporto, coordinamento, promozione, organizzazione e formazione, la remunerazione è soggetta a IVA con aliquota ordinaria.
Ne deriva che la società non può considerare automaticamente esente il compenso corrisposto al Supervisor sulla base dell’art. 10, primo comma, nn. 6), 7) e 9), del DPR n. 633/1972.
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