Risposta n. 95 del 5/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’istante sostiene che i finanziamenti erogati da Beta alle controllate non abbiano generato duplicazioni della base ACE, perché le società finanziate non hanno a loro volta effettuato conferimenti, finanziamenti o acquisti infragruppo di partecipazioni, aziende o rami d’azienda; chiede quindi la disapplicazione della sterilizzazione prevista dalla norma antielusiva speciale.
Disapplicazione della sterilizzazione ACE sui crediti di finanziamento infragruppo ex art. 10, comma 3, lett. e), D.M. 14 marzo 2012 a seguito di fusione.
Il quesito
La società incorporante chiede se, per il 2017, debba essere sterilizzata la base ACE ereditata da Beta S.p.A. a seguito di finanziamenti infragruppo erogati alle controllate, oppure se sia possibile disapplicare l’art. 10, comma 3, lett. e), del decreto ACE dimostrando l’assenza di effetti duplicativi del beneficio nel gruppo.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene applicabile in astratto la sterilizzazione ex art. 10, comma 3, lett. e), per l’incremento dei crediti di finanziamento verso società controllate, ma, sulla base della documentazione prodotta, concorda con la disapplicazione della disposizione perché non risultano atti a catena o effetti moltiplicativi del beneficio all’interno del gruppo. Di conseguenza, la base ACE del 2017 trasferita ad Alfa per fusione non deve essere ridotta dell’importo dei finanziamenti infragruppo.
Disapplicazione della sterilizzazione ACE per finanziamenti infragruppo
L’interpello riguarda la spettanza dell’agevolazione ACE per il periodo d’imposta 2017 a seguito della fusione per incorporazione di Beta S.p.A. in Alfa S.p.A., con efficacia reale e contabile dal 1° gennaio 2017. Il punto centrale è la possibile applicazione dell’art. 10, comma 3, lett. e), del D.M. 14 marzo 2012, che prevede la sterilizzazione della base ACE in presenza di incrementi dei crediti di finanziamento verso soggetti del gruppo.
Fattispecie rappresentata dall’istante
Beta operava in un settore specifico sotto il controllo della capogruppo Gamma e si avvaleva, nell’ambito della propria attività, di alcune società del gruppo, indicate come A S.r.l., B S.r.l., C S.p.A. e D S.p.A. Nel periodo 2011-2017 Beta ha effettuato finanziamenti verso tali società; nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2017 risultava un incremento di crediti da finanziamento verso le stesse.
L’istante ha però rappresentato che:
- le società finanziate non hanno effettuato a loro volta conferimenti in denaro verso altri soggetti del gruppo;
- non hanno erogato finanziamenti a favore di altre società del gruppo;
- non hanno pagato corrispettivi per acquisizioni di partecipazioni, aziende o rami di azienda nell’ambito del gruppo;
- non risultano, quindi, operazioni idonee a generare effetti moltiplicativi del beneficio ACE.
Elementi specifici relativi alle società controllate
L’istanza dedica un’analisi distinta a ciascuna controllata finanziata da Beta.
A S.r.l.
Per A, Beta aveva registrato un incremento dei crediti da finanziamento al 31 dicembre 2017. La società non detiene né ha detenuto partecipazioni in altre società e non avrebbe potuto porre in essere operazioni di accrescimento del capitale proprio di altri soggetti del gruppo. Inoltre, in base al contratto di finanziamento con l’istituto di credito, non può costituire o acquisire imprese né concedere finanziamenti o garanzie a terzi. Il bilancio 2017 non mostra finanziamenti a terzi; la voce immobilizzazioni finanziarie è pari a zero e i crediti sono solo di natura commerciale, tributaria o comunque non infragruppo.
B S.r.l.
Anche per B l’istante segnala un incremento di crediti da finanziamento al 31 dicembre 2017. La società non possiede né ha posseduto partecipazioni in altre società e non può compiere operazioni volte ad accrescere il capitale proprio di altri soggetti del gruppo. Il contratto di finanziamento le vieta di costituire o acquisire imprese e di erogare finanziamenti o garanzie a terzi. Il bilancio non evidenzia finanziamenti a terzi e le immobilizzazioni finanziarie sono nulle; i crediti iscritti sono solo commerciali, tributari o comunque non infragruppo.
C S.p.A.
C presentava anch’essa un incremento di crediti da finanziamento. L’istante precisa che la società ha detenuto esclusivamente partecipazioni in società residenti in Bulgaria e che i crediti di bilancio derivano da crediti finanziari verso controllate bulgare acquisiti a seguito di una fusione transfrontaliera con la società austriaca Delta. In sostanza, C non ha finanziato società del gruppo residenti in Italia e, inoltre, nessuna delle società bulgare ha effettuato finanziamenti o conferimenti nei confronti della controllante indiretta Alfa.
D S.p.A.
Per D è stato rilevato un incremento di crediti da finanziamento al 31 dicembre 2017. La società non detiene né ha detenuto partecipazioni in altre società, salvo una minima partecipazione al Z iscritta al costo di acquisto di 5 euro. Anche qui, secondo l’istante, non vi sarebbe possibilità di porre in essere operazioni di accrescimento del capitale proprio di altri soggetti del gruppo. Il contratto di finanziamento le vieta di acquistare azioni, quote o capitali obbligazionari e di effettuare investimenti finanziari, oltre che di erogare finanziamenti o garanzie a terzi. Il bilancio 2017 non mostra erogazioni finanziarie; i crediti sono solo commerciali, tributari o non infragruppo.
Normativa richiamata dall’Agenzia
L’Agenzia richiama l’art. 10, comma 2, del D.M. 14 marzo 2012, secondo cui la variazione in aumento ACE è ridotta per i conferimenti in denaro effettuati a favore di soggetti controllati o controllanti comuni, e il successivo comma 3, che prevede ulteriori cause di sterilizzazione, tra cui:
- la lettera a), relativa ai corrispettivi per l’acquisto o l’incremento di partecipazioni in società controllate appartenenti al medesimo gruppo;
- la lettera e), relativa all’incremento dei crediti di finanziamento verso i soggetti del comma 1, cioè soggetti controllanti o controllati ai sensi dell’art. 2359 c.c.
L’Agenzia ricorda inoltre la finalità antielusiva della disciplina, volta a evitare che la stessa provvista finanziaria, attraverso apporti successivi all’interno del gruppo, generi più volte il beneficio ACE.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia, nel caso concreto il mero incremento dei crediti di finanziamento verso le controllate A, B, C e D è astrattamente idoneo ad attivare la sterilizzazione prevista dall’art. 10, comma 3, lett. e), del decreto ACE. Tuttavia, la documentazione prodotta dall’istante dimostra che le società finanziate non hanno realizzato, nel periodo 2011-2017, ulteriori operazioni rilevanti ai fini della duplicazione del beneficio.
In particolare, l’Agenzia prende atto che nessuna delle società finanziate:
- ha effettuato conferimenti in denaro ad altri soggetti del gruppo;
- ha concesso finanziamenti a favore di società del gruppo;
- ha pagato corrispettivi per acquisizioni di partecipazioni, aziende o rami di azienda all’interno del gruppo;
- ha detenuto partecipazioni o incrementato crediti finanziari verso altri soggetti residenti del gruppo tali da generare effetti moltiplicativi dell’agevolazione.
Esito dell’interpello
Alla luce delle argomentazioni e degli elementi probatori forniti, l’Agenzia concorda con la richiesta di disapplicazione dell’art. 10, comma 3, lett. e), del D.M. 14 marzo 2012. Ne deriva che la base di calcolo ACE maturata da Beta e trasferita ad Alfa per effetto della fusione del 2017 non deve essere sterilizzata per l’importo dei finanziamenti erogati alle società controllate.
Conclusione operativa
L’interpello si conclude con esito favorevole al contribuente: la presenza di finanziamenti infragruppo non determina, in questo caso, la riduzione della base ACE, poiché non emerge alcun meccanismo di duplicazione del beneficio all’interno del gruppo. L’elemento decisivo è l’assenza di ulteriori atti di apporto o di operazioni infragruppo idonee a produrre effetti moltiplicativi vietati dalla disciplina antielusiva speciale.
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