Risposta n. 88 del 3/12/2018
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente sostiene che la norma antielusiva ACE sia disapplicabile perché non vi sarebbe duplicazione della base ACE nel gruppo e l’apporto proviene da soggetti localizzati in Paese white list, con investimento tramite fondi regolamentati.
Disapplicazione dell’art. 10, comma 4, D.M. 3 agosto 2017 (ACE) su conferimenti provenienti indirettamente da fondi esteri
Il quesito
La società chiede se il conferimento, effettuato nel 2017 da una holding lussemburghese e proveniente indirettamente da fondi di Jersey, debba essere sterilizzato ai fini ACE oppure possa rilevare sia per Y nel 2017 sia, dopo la fusione inversa, per X nel 2018 ai sensi dell’art. 172, comma 4, TUIR.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene applicabile l’esimente dell’art. 10, comma 4, lett. b), D.M. 3 agosto 2017, poiché i fondi risultano localizzati in Jersey, Paese white list, e non emergono duplicazioni del beneficio ACE tramite apporti a catena; dunque il conferimento rileva per Y nel 2017 e, per effetto della fusione, anche per X nel 2018.
Disapplicazione della sterilizzazione ACE per conferimenti riconducibili a fondi esteri
L’interpello riguarda la rilevanza, ai fini ACE, di un conferimento in denaro e della successiva capitalizzazione di un credito nell’ambito di un’operazione di leveraged buy out con struttura societaria multilivello. La questione centrale è se operi la disciplina antielusiva speciale dell’art. 10, comma 4, del D.M. 3 agosto 2017, che mira a evitare la duplicazione del beneficio ACE in presenza di apporti infragruppo o a catena.
Fattispecie rappresentata
X S.p.A. è una società italiana attiva nel settore del lusso. È interamente controllata da N S.r.l., a sua volta controllata al 100% da Y Investimenti S.p.A. Y è stata costituita nel 2017 per acquisire N, e indirettamente X, nell’ambito di un’operazione di leveraged buy out conclusa il 2 ottobre 2017.
Dopo l’operazione:
- Y detiene il 100% di N;
- N detiene il 100% di X e il 100% di F S.r.l., società affiliata che svolge parte del processo produttivo;
- il capitale di Y è detenuto al 100% da Y Investments S.à.r.l., società lussemburghese;
- Y Investments è partecipata indirettamente da fondi di private equity assistiti da ABC Partners, tramite un’ulteriore holding lussemburghese, Y Holdings S.à.r.l.
Ai soci uscenti di N è stata data la possibilità di reinvestire nell’operazione tramite Y Investments, conferendo parte del credito maturato nei confronti di Y a seguito della cessione delle partecipazioni. Una parte di tale credito è stata successivamente capitalizzata in Y, incrementandone il patrimonio netto.
L’operazione prevede inoltre una fusione inversa entro 12 mesi dall’acquisizione, in esito alla quale N e Y verranno incorporate in X. Per effetto della fusione, X subentrerà nelle posizioni soggettive rilevanti ai fini ACE ai sensi dell’art. 172, comma 4, TUIR.
Quesito del contribuente
La società chiede la disapplicazione dell’art. 10, comma 4, D.M. 3 agosto 2017 rispetto al conferimento effettuato nel 2017, sostenendo che:
- il conferimento proviene indirettamente da investitori dei fondi localizzati all’estero;
- non si è verificata alcuna duplicazione della base ACE nel gruppo;
- l’apporto dovrebbe essere rilevante per il calcolo della base ACE di Y nel 2017;
- dopo la fusione, la medesima variazione di capitale dovrebbe rilevare anche per X nel 2018, in virtù del subentro ex art. 172, comma 4, TUIR.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama:
- l’art. 10 del D.M. 3 agosto 2017, disciplina antielusiva ACE;
- l’art. 11, comma 1, lett. b), della L. n. 212/2000, quale base dell’istanza di interpello;
- l’art. 172, comma 4, TUIR, sul subentro della società incorporante nelle posizioni soggettive delle società fuse o incorporate;
- la circolare n. 26/E del 27 ottobre 2017, in tema di applicazione del nuovo Decreto ACE;
- il D.M. 4 settembre 1996, come modificato, per l’individuazione dei Paesi white list;
- il TIEA tra Italia e Jersey, ratificato con legge 17 ottobre 2014, n. 158, in vigore dal 26 gennaio 2015.
L’art. 10, comma 4, prevede in particolare due esimenti rilevanti:
- società quotata nella compagine sociale: indagine limitata ai controllanti ex art. 2359 c.c.;
- fondo di investimento regolamentato in Stati o territori con adeguato scambio di informazioni: l’indagine non si estende ai sottoscrittori del fondo.
Soluzione interpretativa proposta
Secondo il contribuente, la disciplina antielusiva non dovrebbe operare perché l’operazione non ha generato una duplicazione del beneficio ACE all’interno del gruppo. Il conferimento, pur provenendo da una struttura estera articolata, sarebbe espressione di un reinvestimento legato ai soci uscenti e non di una catena di apporti idonea a moltiplicare la base ACE.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia afferma che, per ottenere la disapplicazione dell’art. 10, comma 4, il contribuente deve fornire:
- la documentazione idonea a dimostrare la provenienza dei conferimenti da un soggetto residente in un Paese white listed;
- la documentazione idonea a dimostrare che, a fronte di una sola immissione di denaro, non si sia verificata una moltiplicazione della base ACE attraverso apporti a catena o mediante trasferimento e successivo rientro di somme a favore di soggetti esteri.
Quanto all’esimente relativa ai fondi, l’Agenzia osserva che Jersey è incluso nella white list e che il TIEA con l’Italia è efficace dal 2015; pertanto, per conferimenti effettuati nel 2017, la giurisdizione può essere considerata idonea ai fini dell’esimente, assumendo che i fondi siano regolamentati, come dichiarato dall’istante.
Esclusione della duplicazione del beneficio
Verificato il perimetro del gruppo, l’Agenzia rileva che non emergono elementi di duplicazione della base ACE, sulla base delle circostanze rappresentate dall’istante, tra cui:
- Y è una società di nuova costituzione e non beneficia dell’ACE;
- le holding lussemburghesi detengono esclusivamente partecipazioni in Y;
- dai bilanci di N e X risulta che dal 2011 non sono stati effettuati conferimenti tali da generare disponibilità liquide trasferibili all’estero e poi rientrate nel patrimonio di Y o N;
- N e le società controllate non detengono, né hanno mai detenuto dal 2011, partecipazioni in società estere;
- il legale rappresentante di N ha dichiarato che, dal 2011, non sono state poste in essere operazioni riconducibili all’art. 10 del D.M. ACE con i fondi o con società intermedie.
Parere finale dell’Agenzia
L’Agenzia conclude che, per il periodo d’imposta 2017, non si applica la sterilizzazione ACE prevista dall’art. 10 citato in relazione al conferimento di circa Euro … milioni descritto nell’istanza. Di conseguenza, il conferimento è rilevante ai fini della base ACE di Y per il 2017.
Inoltre, per effetto della fusione inversa, X erediterà la variazione di capitale rilevante ai fini ACE connessa a tale conferimento, oltre all’eventuale eccedenza ACE a riporto, e pertanto l’apporto sarà rilevante anche ai fini del calcolo della base ACE di X per il periodo d’imposta 2018, ai sensi dell’art. 172, comma 4, TUIR.
Limiti della risposta
L’Agenzia precisa che il parere:
- ha valenza annuale ed è riferito esclusivamente alla fattispecie rappresentata per il periodo d’imposta 2017;
- è reso sulla base delle informazioni fornite, assunte come veritiere e complete;
- non pregiudica i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria su eventuali profili elusivi;
- riguarda solo la disapplicazione della norma antielusiva e non la corretta determinazione della base ACE, che resta verificabile in sede di controllo.
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