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Interpello

Risposta n. 92 del 4/12/2018

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo la contribuente, la correzione sarebbe ammessa perché si tratterebbe di un errore meramente formale, senza effetti sostanziali sulla base imponibile e senza pregiudizio per i controlli, con presentazione di dichiarazione modificativa e pagamento dei soli tributi dovuti per le formalità di trascrizione.

Rettifica della data di decesso errata in una dichiarazione di successione oltre il termine annuale.

Il quesito

La contribuente chiede se, dopo aver indicato per errore nella dichiarazione di successione la data di decesso del coniuge come 26.06.2016 anziché 26.06.2017, sia possibile correggere l’errore mediante dichiarazione rettificativa ai sensi della risoluzione n. 8/E del 13.01.2012 e dell’articolo 31, comma 3, del d.lgs. n. 346/1990.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che l’articolo 31, comma 3, del TUS consenta la modifica della dichiarazione di successione solo entro il termine di un anno dall’apertura della successione; poiché nel caso concreto tale termine è decorso, la disposizione non è applicabile. Tuttavia, richiamando il principio dell’articolo 33, comma 2, del TUS e la prassi sulla correzione degli errori materiali, l’Agenzia conclude che l’errore sulla data di decesso, in quanto materiale e non incidente sulla base imponibile, può essere rettificato con dichiarazione rettificativa, previo versamento delle imposte catastale e ipotecaria in misura fissa, oltre tassa ipotecaria, imposta di bollo e tributi speciali per le formalità di trascrizione.

Rettifica della data di decesso nella dichiarazione di successione

L’interpello riguarda la possibilità di correggere un errore materiale contenuto in una dichiarazione di successione, in particolare la data di decesso del de cuius indicata in modo errato. La questione è rilevante perché la correzione viene richiesta dopo la scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione.

Fattispecie

La contribuente ha presentato il 1° febbraio 2018 la dichiarazione di successione del coniuge, deceduto in Germania il 26 giugno 2017, all’ufficio competente di Napoli 2. Nella dichiarazione, però, aveva erroneamente indicato come data di decesso il 26 giugno 2016. L’errore non riguarda un dato economico della successione, ma un’informazione anagrafica fondamentale ai fini della corretta identificazione dell’evento successorio.

Quesito del contribuente

La contribuente chiede se sia possibile procedere alla variazione della data di morte errata mediante dichiarazione rettificativa, richiamando la risoluzione n. 8/E del 13 gennaio 2012 e l’articolo 31, comma 3, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.

Soluzione interpretativa prospettata

L’istante sostiene che la correzione sia ammissibile perché si tratterebbe di una violazione meramente formale, priva di effetti sostanziali e senza pregiudizio per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria. Ritiene quindi sufficiente presentare una dichiarazione modificativa, pagando solo le imposte di bollo e trascrizione previste dal d.lgs. n. 347/1990.

Normativa e prassi richiamate dall’Agenzia

L’Agenzia richiama in particolare:

  • l’articolo 31, comma 1, del TUS, secondo cui la dichiarazione di successione deve essere presentata entro un anno dalla data di apertura della successione;
  • l’articolo 31, comma 3, del TUS, che consente la modifica della dichiarazione fino alla scadenza del termine di presentazione;
  • l’articolo 33, comma 2, del TUS, che attribuisce all’Ufficio il potere di correggere, in sede di liquidazione, gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile.

Viene inoltre richiamata la risoluzione 18 giugno 1999, n. 101, nella quale si chiarisce che, fuori dai casi di errore materiale o di calcolo che emergono immediatamente, le rettifiche devono essere effettuate con le stesse forme e negli stessi termini della dichiarazione originaria.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia osserva che la facoltà di modificare la dichiarazione di successione prevista dall’articolo 31, comma 3, del TUS opera solo entro il termine di un anno dalla data di apertura della successione. Nel caso di specie, poiché la contribuente intende integrare o rettificare una dichiarazione già presentata oltre tale termine, quella disposizione non è direttamente applicabile.

Tuttavia, l’Amministrazione ritiene che l’errore nella data di decesso possa essere qualificato come errore materiale che non incide sulla determinazione della base imponibile. In base al coordinamento tra l’articolo 31, comma 3, e l’articolo 33, comma 2, del TUS, e in linea con la prassi richiamata, la contribuente può presentare una dichiarazione rettificativa per correggere l’errore.

Aspetti operativi

Per le formalità di trascrizione connesse alla rettifica, l’Agenzia indica che devono essere versate:

  • le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ai sensi dell’articolo 3 della Tariffa allegata al d.lgs. n. 347/1990;
  • la tassa ipotecaria;
  • l’imposta di bollo;
  • i tributi speciali.

Conclusioni

La risposta dell’Agenzia consente la correzione dell’errore materiale relativo alla data di decesso, pur escludendo l’applicabilità diretta dell’articolo 31, comma 3, del TUS oltre il termine annuale. La rettifica è quindi ammessa perché non incide sulla base imponibile e può essere effettuata mediante dichiarazione rettificativa, con i relativi adempimenti fiscali per le formalità di trascrizione.

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