Regolamento (UE) 2020/1510
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1510 della Commissione del 16 ottobre 2020 relativo all’autorizzazione di alcole cinnamilico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, a seguito di rivalutazione EFSA, quindici sostanze aromatiche già esistenti come additivi organolettici per mangimi. L’autorizzazione copre tutte le specie animali tranne gli animali marini, per i quali l’uso non è ammesso per ragioni di sicurezza ambientale. Il testo fissa condizioni specifiche di impiego, obblighi di etichettatura, misure di protezione per gli utilizzatori e un regime transitorio per l’esaurimento delle scorte.
Autorizzazione di quindici sostanze aromatiche come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali, con esclusione degli animali marini.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi e all’immissione sul mercato, all’uso e all’etichettatura degli additivi per mangimi, delle premiscele, dei mangimi composti e delle materie prime per mangimi contenenti le sostanze elencate nell’allegato. L’autorizzazione riguarda tutte le specie animali, ma esclude espressamente gli animali marini. Sono previste misure transitorie per prodotti fabbricati ed etichettati prima di determinate date del 2021, 2022 e 2023, nonché l’uso fino a esaurimento delle scorte. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE.
Autorizzazione di additivi aromatici per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini
Il regolamento dà attuazione alla disciplina del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale, autorizzando quindici sostanze aromatiche già presenti nel registro degli additivi come prodotti esistenti. La decisione si fonda sulla rivalutazione effettuata dall’EFSA, che ha ritenuto le sostanze sicure alle condizioni d’uso proposte, ma non per gli animali marini per ragioni di tutela dell’ambiente marino.
Presupposti della rivalutazione e base giuridica
Il regolamento richiama l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, che impone la rivalutazione degli additivi autorizzati in passato a norma della direttiva 70/524/CEE. Le sostanze in questione erano state autorizzate per un periodo illimitato ai sensi di tale direttiva e successivamente iscritte come prodotti esistenti nel registro degli additivi per mangimi. La domanda di rivalutazione è stata presentata nel quadro degli articoli 7 e 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003 e accompagnata dalla documentazione richiesta.
Valutazione scientifica e ragioni dell’autorizzazione parziale
Nel parere del 6 dicembre 2016, l’EFSA ha concluso che le sostanze non producono effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente alle condizioni d’uso proposte. Ha inoltre ritenuto che esse siano efficaci come aromatizzanti, conclusione estensibile per estrapolazione ai mangimi. Tuttavia, per l’ambiente marino è stato stimato un livello d’uso sicuro pari a 0,05 mg/kg di mangime; poiché i livelli di impiego proposti superano tale valore, il regolamento esclude gli animali marini dall’autorizzazione. Il richiedente ha ritirato la domanda relativa all’acqua di abbeveraggio, ma le sostanze possono essere impiegate in mangimi composti successivamente somministrati nell’acqua.
Condizioni di autorizzazione, impiego e etichettatura
L’articolo 1 autorizza le sostanze elencate nell’allegato come additivi organolettici del gruppo funzionale degli aromatizzanti, alle condizioni specificate nell’allegato stesso. In linea generale, l’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela e le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. Per ciascuna sostanza è fissato un tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità al 12%.
Per l’alcole cinnamilico il tenore massimo raccomandato è di 5 mg/kg. Lo stesso limite vale, in via generale, per molte altre sostanze dell’elenco, tra cui 3-fenilpropan-1-olo, 3-(p-cumenil)-2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile. Per il 2-fenilpropanale il limite è invece di 1 mg/kg per i gatti e di 5 mg/kg per le altre specie e categorie.
L’etichetta dell’additivo deve riportare il tenore massimo raccomandato della sostanza attiva nel mangime completo con umidità al 12%. Se il tenore della sostanza attiva nel mangime completo supera il valore raccomandato, l’etichetta delle premiscele deve indicare il gruppo funzionale, il numero di identificazione, il nome della sostanza e la quantità aggiunta.
Sicurezza degli utilizzatori e misure di protezione
La Commissione recepisce le osservazioni dell’EFSA sui rischi per gli operatori esposti alle sostanze durante manipolazione e impiego. Il regolamento impone quindi agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative per prevenire l’esposizione per inalazione e per contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo con misure organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele deve avvenire con dispositivi di protezione individuale, inclusi protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.
Metodi di analisi
Per la determinazione delle sostanze nell’additivo per mangimi e nelle premiscele di aromi per mangimi, l’allegato rinvia a metodi basati su gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL). È inoltre indicato che le informazioni dettagliate sui metodi di analisi sono disponibili presso il laboratorio di riferimento dell’Unione.
Regime transitorio
Per consentire agli operatori di adattarsi alle nuove prescrizioni, l’articolo 2 prevede un regime transitorio. Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima dell’8 maggio 2021, in conformità alle norme applicabili prima dell’8 novembre 2020, possono restare sul mercato e essere utilizzate fino a esaurimento delle scorte.
Per i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti le sostanze autorizzate, prodotti ed etichettati prima dell’8 novembre 2021, il regime transitorio vale per i mangimi destinati ad animali da produzione alimentare. Per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, il termine è prorogato all’8 novembre 2022. In tutti i casi vale la regola dell’utilizzo fino a esaurimento delle scorte esistenti.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e obbligatorio in tutti i suoi elementi.
Disposizioni principali
Autorizzazione delle sostanze e classificazione
Le sostanze elencate nell’allegato sono autorizzate come additivi per mangimi ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, nella categoria "additivi organolettici" e nel gruppo funzionale "aromatizzanti". L’autorizzazione deriva dalla valutazione positiva delle condizioni di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Esclusione degli animali marini
L’EFSA ha stimato per l’ambiente marino un livello d’uso sicuro pari a 0,05 mg/kg di mangime; poiché i livelli proposti superano tale soglia, l’uso delle sostanze per gli animali marini non è autorizzato.
Condizioni di impiego ed etichettatura
L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. Le istruzioni per l’uso devono indicare le condizioni di conservazione e di stabilità. È previsto, per ciascuna sostanza, un tenore massimo raccomandato nel mangime completo con umidità al 12% e l’etichetta dell’additivo deve riportare tale valore. Sulle etichette delle premiscele devono comparire gruppo funzionale, numero di identificazione, nome e quantità aggiunta della sostanza attiva se il tenore nel mangime completo supera il limite raccomandato.
Limiti raccomandati specifici
Per molte sostanze il tenore massimo raccomandato è pari a 5 mg/kg di mangime completo con umidità al 12%. Per il 2-fenilpropanale il limite è 1 mg/kg per i gatti e 5 mg/kg per tutte le altre specie e categorie. Per l’alcole cinnamilico il limite massimo raccomandato è 5 mg/kg.
Protezione degli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione delle vie respiratorie, guanti e occhiali di sicurezza.
Metodo di analisi
Per ciascuna sostanza è indicato un metodo di analisi per la determinazione nell’additivo e nelle premiscele, basato su gascromatografia-spettrometria di massa con software per il blocco del tempo di ritenzione (GC-MS-RTL).
Misure transitorie
Le sostanze e le premiscele prodotte ed etichettate prima dell’8 maggio 2021, in conformità alle norme previgenti, possono essere commercializzate e utilizzate fino a esaurimento delle scorte. Per mangimi composti e materie prime destinati ad animali da produzione alimentare, la soglia è l’8 novembre 2021; per quelli destinati ad animali non da produzione alimentare, l’8 novembre 2022.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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