Regolamento (UE) 2020/1507
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1507 del Consiglio del 16 ottobre 2020 che attua l’articolo 9, del regolamento (CE) n. 1183/2005, che istituisce misure restrittive specifiche nei confronti delle persone che violano l’embargo sulle armi per quanto riguarda la Repubblica democratica del Congo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, che disciplina misure restrittive contro persone ed entità coinvolte nella violazione dell’embargo sulle armi verso la Repubblica democratica del Congo. L’aggiornamento recepisce modifiche apportate dal comitato del Consiglio di sicurezza ONU a due persone e tre entità soggette a sanzioni. Le modifiche consistono nella sostituzione delle relative voci in elenco, con effetti immediati nell’ordinamento UE dalla pubblicazione.
Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 aggiornando le iscrizioni di persone ed entità soggette a misure restrittive relative alla Repubblica democratica del Congo.
Ambito di applicazione
Si applica nell’Unione europea, in modo obbligatorio e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, alle persone fisiche e giuridiche elencate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, nella parte relativa alle persone e alle entità soggette a misure restrittive per violazione dell’embargo sulle armi nei confronti della Repubblica democratica del Congo. L’intervento riguarda l’aggiornamento delle voci in elenco sulla base di modifiche decise dal comitato ONU competente il 19 agosto 2020. Non introduce un nuovo regime sanzionatorio autonomo, ma modifica un allegato esistente.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 relativo alle misure restrittive per la Repubblica democratica del Congo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1507 del Consiglio interviene sul regime sanzionatorio UE relativo alla Repubblica democratica del Congo, aggiornando l’elenco delle persone e delle entità sottoposte a misure restrittive per violazione dell’embargo sulle armi. L’atto si fonda sul regolamento (CE) n. 1183/2005 e recepisce le modifiche disposte il 19 agosto 2020 dal competente comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Contesto e base giuridica
Il Consiglio richiama il trattato sul funzionamento dell’Unione europea e il regolamento (CE) n. 1183/2005, in particolare l’articolo 9, paragrafo 5. Il considerando evidenzia che il 19 agosto 2020 il comitato ONU ha modificato le iscrizioni di due persone e tre entità soggette a misure restrittive; da ciò deriva l’esigenza di adeguare l’allegato I del regolamento di base.
Ambito dell’intervento
L’atto non istituisce nuove categorie di misure, ma aggiorna l’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, che contiene l’elenco dei soggetti sanzionati. In particolare:
- nella parte a) sono aggiornate le voci relative alle persone fisiche;
- nella parte b) sono aggiornate le voci relative alle entità.
Le misure restano collegate al quadro restrittivo dell’Unione nei confronti di soggetti che violano l’embargo sulle armi relativo alla Repubblica democratica del Congo.
Soggetti interessati dall’aggiornamento
Persone fisiche
Le voci sostituite riguardano:
- Ntabo Ntaberi Sheka, indicato come comandante in capo del Nduma Defence of Congo / gruppo Mayi Mayi Sheka;
- Bosco Taganda, con numerosi alias, già collegato a diverse funzioni militari e a procedimenti dinanzi alla Corte penale internazionale.
Per entrambi sono riportati dati identificativi, informazioni sulla designazione ONU e una sintesi dei motivi dell’inserimento, che richiamano responsabilità in atti violenti, reclutamento di bambini, crimini di guerra e altri comportamenti contrari al diritto internazionale.
Entità
Le voci sostituite riguardano:
- ADF (Forces Démocratiques Alliées), con riferimento a una serie di attacchi, uccisioni, violenze sessuali, sequestri e reclutamento di bambini;
- Machanga Ltd, società esportatrice di oro;
- Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd, anch’essa società esportatrice di oro.
Per Machanga Ltd e UCI Ltd le motivazioni richiamano acquisti di oro proveniente dalla parte orientale della RDC nel quadro di relazioni commerciali con trafficanti legati alle milizie, qualificati come forme di assistenza a gruppi armati illegali in violazione dell’embargo sulle armi.
Effetti normativi
L’effetto giuridico dell’atto consiste nell’aggiornamento dell’elenco dei soggetti sanzionati allegato al regolamento (CE) n. 1183/2005. Le iscrizioni sostitutive incidono quindi sull’identificazione esatta dei destinatari delle misure restrittive già previste dal regime di base.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco delle persone sanzionate
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. Nella parte a) dell’allegato I sono sostituite le voci relative a Ntabo Ntaberi Sheka e Bosco Taganda, con aggiornamento dei dati identificativi, delle informazioni aggiuntive e dei motivi dell’inserimento in elenco.
Aggiornamento dell’elenco delle entità sanzionate
Sempre nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1183/2005, parte b), sono sostituite le voci relative ad ADF (Forze democratiche alleate), Machanga Ltd e Uganda Commercial Impex (UCI) Ltd, con indicazione delle sedi, delle alias, delle date di designazione ONU e delle motivazioni sostanziali connesse ad attacchi, reclutamento di bambini e sostegno a gruppi armati illegali.
Base e motivazione dell’intervento
Il regolamento è adottato in attuazione dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1183/2005, in particolare del paragrafo 5, a seguito della modifica delle iscrizioni effettuata il 19 agosto 2020 dal comitato del Consiglio di sicurezza ONU istituito ai sensi della risoluzione 1533 (2004).
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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