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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1538

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1538 della Commissione del 16 ottobre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» (IGP)]

Normativa europea32020R1538

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione ufficiale, come indicazione geografica protetta, del nome «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni». La Commissione prende atto che la domanda presentata dall’Italia è stata pubblicata e che non sono pervenute opposizioni nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Da ciò consegue l’iscrizione del nome nel registro europeo e la sua tutela come prodotto della classe dei prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.

Registrazione dell’indicazione geografica protetta «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» nel registro UE delle DOP e IGP.

Ambito di applicazione

Si applica al prodotto agroalimentare denominato «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni», quale IGP, e in particolare alla sua iscrizione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’effetto è territoriale in tutta l’Unione europea, con applicazione diretta e obbligatoria in tutti gli Stati membri; il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non sono previste esclusioni specifiche nel testo.

Registrazione dell’IGP «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1538 della Commissione dispone la registrazione del nome «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» come indicazione geografica protetta (IGP). L’atto si inserisce nel sistema di tutela dei regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione presentata dall’Italia era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Viene altresì precisato che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento; per tale ragione il nome doveva essere registrato.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 stabilisce la registrazione del nome «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» come IGP. Il nome registrato identifica un prodotto rientrante nella classe 2.3 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, relativa a:

  • prodotti di panetteria,
  • pasticceria,
  • confetteria,
  • biscotteria.

Effetti giuridici e applicazione

L’articolo 2 disciplina l’entrata in vigore: il regolamento produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo specifica inoltre la sua natura vincolante: il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente tutela uniforme del nome registrato in tutto il territorio dell’Unione.

Rilievi pratici per gli operatori

Per gli operatori del settore agroalimentare, la registrazione comporta che il nome «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» sia protetto come IGP secondo la disciplina UE applicabile ai regimi di qualità. L’atto non contiene ulteriori condizioni operative, deroghe o misure transitorie, limitandosi alla registrazione e alla definizione della categoria merceologica di riferimento.

Disposizioni principali

Registrazione dell’IGP

L’articolo 1 stabilisce che il nome «Pampepato di Terni»/«Panpepato di Terni» è registrato come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identifica un prodotto della classe 2.3. dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, cioè prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione presentata dall’Italia è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la Commissione ha proceduto alla registrazione.

Entrata in vigore e efficacia nell’Unione

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagroalimentareindicazioni geografichedenominazioni di qualitàmercato interno

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