Regolamento (UE) 2020/1539
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1539 della Commissione del 16 ottobre 2020 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Sainte-Maure de Touraine» (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione approva una modifica non minore del disciplinare della DOP "Sainte-Maure de Touraine". La modifica era stata esaminata ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012, pubblicata per consentire eventuali opposizioni e, non essendo stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione, viene formalmente adottata. Il regolamento contiene una sola disposizione sostanziale di approvazione e una clausola standard su entrata in vigore e diretta applicabilità.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Sainte-Maure de Touraine".
Ambito di applicazione
Si applica alla denominazione di origine protetta "Sainte-Maure de Touraine", registrata nell’Unione ai sensi della normativa UE sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Riguarda l’approvazione, a livello unionale, di una modifica del disciplinare proposta dalla Francia e pubblicata per opposizione; non disciplina altri prodotti o settori. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Approvazione di una modifica non minore del disciplinare della DOP "Sainte-Maure de Touraine"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1539 della Commissione approva una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta "Sainte-Maure de Touraine". L’atto si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude la procedura avviata dalla Francia.
Contesto normativo e procedura
La Commissione richiama l’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 come base per l’adozione dell’atto. Dalla motivazione emerge che la domanda francese è stata esaminata ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del medesimo regolamento e riguarda una registrazione originaria della DOP effettuata in virtù del regolamento (CE) n. 1107/96, successivamente modificato dal regolamento (CE) n. 828/2003.
Poiché la modifica è qualificata come non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, conformemente all’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), per consentire eventuali opposizioni. La Commissione precisa che non le è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51.
Contenuto dispositivo
L’unica disposizione sostanziale dell’atto, all’articolo 1, approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per il nome "Sainte-Maure de Touraine" (DOP). Non sono indicati nel testo ulteriori dettagli tecnici sul contenuto della modifica, che restano quelli pubblicati nella procedura istruttoria.
Entrata in vigore ed effetti
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetti immediati nell’ordinamento degli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Approvazione della modifica del disciplinare
L’articolo 1 approva la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome "Sainte-Maure de Touraine" (DOP). La Commissione agisce nell’ambito dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, dopo aver esaminato la domanda della Francia ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 1, e in assenza di opposizioni ai sensi dell’articolo 51.
Natura della modifica e procedura seguita
La modifica è qualificata come "non minore" ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. Per tale ragione la domanda è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), prima dell’adozione definitiva dell’approvazione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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