Regolamento (UE) 2020/1511
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1511 della Commissione del 16 ottobre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflusulfuron e tritosulfuron (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga di un anno i termini di approvazione di una serie di sostanze attive utilizzate nei prodotti fitosanitari, al fine di evitare che l’autorizzazione scada prima della conclusione delle procedure di rinnovo. La proroga interviene in ragione dei ritardi nella valutazione delle domande presentate ai sensi della disciplina UE sul rinnovo. Il regolamento modifica quindi l’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 aggiornando le date di scadenza per ciascuna sostanza interessata.
Proroga di un anno dei periodi di approvazione di numerose sostanze attive impiegate nei prodotti fitosanitari, mediante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alle sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, e dunque al regime UE di approvazione delle sostanze attive ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009 sui prodotti fitosanitari. Riguarda in particolare amidosulfuron, bifenox, clorotoluron, clofentezina, clomazone, cipermetrina, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, fludioxonil, flufenacet, fostiazato, indoxacarb, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, picloram, prosulfocarb, zolfo, triflusulfuron e tritosulfuron. La misura opera nell’ordinamento dell’Unione ed è direttamente applicabile negli Stati membri; non introduce un regime nazionale specifico né contiene esclusioni settoriali ulteriori.
Proroga dei periodi di approvazione di talune sostanze attive nei prodotti fitosanitari
Il regolamento interviene nel quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009, che disciplina l’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e l’approvazione delle sostanze attive. La Commissione constata che le procedure di rinnovo di numerose sostanze hanno subito ritardi per cause non imputabili ai richiedenti e, per evitare vuoti di approvazione, proroga di un anno i relativi periodi di validità.
Contesto normativo e ragioni dell’intervento
L’atto modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009. I considerando richiamano, inoltre, il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1589 e il regolamento di esecuzione (UE) 2017/555, che avevano già disposto precedenti proroghe di specifiche sostanze. La Commissione precisa che le domande di rinnovo sono state presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura concerne le sostanze attive elencate nell’allegato del regolamento e quindi incide sui titolari e operatori del settore dei prodotti fitosanitari che utilizzano o commercializzano prodotti contenenti tali sostanze. L’intervento non istituisce nuove autorizzazioni, ma estende temporaneamente la validità delle approvazioni già esistenti nell’Unione.
Elenco delle sostanze interessate e nuove scadenze
Il regolamento aggiorna la colonna relativa alla "Scadenza dell’approvazione" nell’allegato, parte A, del regolamento (UE) n. 540/2011.
- Scadenza al 31 ottobre 2021: deltametrina, flufenacet, fostiazato, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, MCPA, MCPB, indoxacarb, prosulfocarb, fludioxonil e clomazone.
- Scadenza al 31 dicembre 2021: amidosulfuron, nicosulfuron, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, lenacil, picloram, bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, triflusulfuron, zolfo e oli di paraffina.
- Scadenza al 30 novembre 2021: tritosulfuron.
Coordinamento con le future decisioni di rinnovo o mancato rinnovo
La Commissione chiarisce nei considerando che, se all’esito della valutazione sarà adottato un regolamento di mancato rinnovo, la data di cessazione dovrà essere fissata alla data già applicabile prima del presente atto oppure, se successiva, alla data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo. Se invece il rinnovo sarà concesso, la data di applicazione dovrà essere quella più vicina possibile compatibilmente con le circostanze.
Entrata in vigore e portata giuridica
L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e, per la sua urgenza, è stato adottato in modo da prevenire la scadenza imminente di alcune approvazioni già al 31 ottobre 2020.
Disposizioni principali
Base giuridica e finalità
La Commissione adotta il regolamento in base all’articolo 17, primo comma, del regolamento (CE) n. 1107/2009. La finalità è prorogare i periodi di approvazione delle sostanze attive interessate perché la valutazione delle domande di rinnovo, presentate secondo il regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, ha subito ritardi non imputabili ai richiedenti.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, parte A, che contiene l’elenco delle sostanze attive considerate approvate ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Proroga delle scadenze di approvazione al 31 ottobre 2021
Per deltametrina, flufenacet, fostiazato, clorotoluron, cipermetrina, daminozide, MCPA, MCPB, indoxacarb, prosulfocarb, fludioxonil e clomazone la data di scadenza dell’approvazione è sostituita con il 31 ottobre 2021.
Proroga delle scadenze di approvazione al 31 dicembre 2021
Per amidosulfuron, nicosulfuron, clofentezina, dicamba, difenoconazolo, lenacil, picloram, bifenox, diflufenican, fenoxaprop-P, fenpropidin, triflusulfuron, zolfo e oli di paraffina la data di scadenza dell’approvazione è sostituita con il 31 dicembre 2021.
Proroga della scadenza di approvazione al 30 novembre 2021
Per tritosulfuron la data di scadenza dell’approvazione è sostituita con il 30 novembre 2021.
Gestione dell’esito delle future decisioni di rinnovo
Nei considerando si precisa che, se sarà adottato un regolamento che stabilisce il mancato rinnovo per difetto dei criteri di approvazione, la data di scadenza dovrà coincidere con quella applicabile prima dell’adozione del presente regolamento oppure, se successiva, con la data di entrata in vigore del regolamento di mancato rinnovo. Se invece sarà adottato un regolamento di rinnovo, la nuova data di applicazione dovrà essere fissata, per quanto possibile, alla data più prossima consentita dalle circostanze.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Il provvedimento è stato adottato il 16 ottobre 2020 ed è motivato dall’urgenza, poiché alcune approvazioni sarebbero scadute il 31 ottobre 2020.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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