Regolamento (UE) 2020/2173
Regolamento delegato (UE) 2020/2173 della Commissione del 16 ottobre 2020 che modifica gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di aggiornare i parametri di monitoraggio e chiarire alcuni aspetti relativi alla modifica della procedura regolamentare di prova (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato aggiorna il sistema di monitoraggio e rendicontazione delle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri previsto dal regolamento (UE) 2019/631, adeguandolo alla procedura WLTP e sostituendo progressivamente i riferimenti al NEDC. Precisa inoltre come determinare gli obiettivi specifici e gli obiettivi in deroga per costruttori nuovi, per costruttori con emissioni pari a zero e in caso di fusioni. Infine, amplia e dettaglia i parametri che gli Stati membri devono registrare e comunicare alla Commissione, includendo nuovi dati tecnici utili anche per future verifiche delle emissioni reali e dei consumi in uso.
Aggiornamento degli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/631 per adeguare il monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli leggeri al WLTP e chiarire i criteri di calcolo degli obiettivi per alcuni costruttori.
Ambito di applicazione
Si applica ai costruttori di autovetture nuove (categoria M1) e di veicoli commerciali leggeri nuovi (categoria N1) nell’Unione, nonché agli Stati membri per gli adempimenti di registrazione e trasmissione dei dati alla Commissione. Riguarda il monitoraggio, la comunicazione e il calcolo degli obiettivi specifici di emissione e degli obiettivi in deroga per il periodo 2021-2024, con particolare riferimento ai costruttori che immettono sul mercato dell’Unione per la prima volta nel periodo considerato, ai costruttori con valori CO2 pari a zero e ai casi di fusione tra costruttori. Le nuove regole di monitoraggio si applicano ai dati da registrare e trasmettere secondo i formati degli allegati II e III, con talune disposizioni che decorrono dal 1º marzo 2021 e dati ulteriori da raccogliere a partire dall’anno civile 2022. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è testo rilevante ai fini del SEE.
Aggiornamento dei parametri di monitoraggio e dei criteri di calcolo degli obiettivi CO2 per veicoli leggeri
Il regolamento delegato (UE) 2020/2173 modifica gli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/631 per adeguare il sistema europeo di monitoraggio delle emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri al passaggio alla procedura WLTP. L’intervento chiarisce inoltre il trattamento di alcuni casi particolari, in particolare per i costruttori che entrano per la prima volta nel mercato dell’Unione, per quelli con valori di emissione pari a zero e per le fusioni tra costruttori.
Finalità e contesto normativo
Dai considerando emerge che, per calcolare gli obiettivi specifici di emissione per il periodo 2021-2024, sono necessari i dati relativi alle immatricolazioni del 2020. Poiché per alcuni costruttori tali dati non sono disponibili o sono solo parziali, il regolamento introduce criteri di determinazione specifici e di continuità. Inoltre, dal 1º gennaio 2021 le regole in materia di CO2 devono basarsi sui dati WLTP, rendendo necessario eliminare i riferimenti al NEDC e aggiornare i parametri da monitorare e trasmettere.
Ambito soggettivo e oggettivo
Le modifiche riguardano i costruttori di autovetture nuove (categoria M1) e di veicoli commerciali leggeri nuovi (categoria N1), nonché gli Stati membri incaricati di registrare e comunicare alla Commissione i dati di monitoraggio. Il regolamento ha portata generale, si applica direttamente in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.
Obiettivi specifici di riferimento per le emissioni
Nell’allegato I, parte A e parte B, vengono inserite disposizioni che disciplinano i casi in cui il costruttore abbia valori CO2 nulli oppure immetta per la prima volta sul mercato dell’Unione autovetture o veicoli commerciali leggeri tra il 2021 e il 2024. In tali ipotesi, l’obiettivo specifico di riferimento per il 2021 è determinato sulla base della media ponderata degli obiettivi di riferimento di tutti i costruttori, calcolata secondo le immatricolazioni del 2020. Se il nuovo costruttore deriva da una fusione, la regola si adatta al numero di costruttori coinvolti e alla loro operatività nel 2020.
Obiettivi in deroga e passaggio dal NEDC al WLTP
Il nuovo punto 5 dell’allegato I disciplina il calcolo degli obiettivi in deroga per i costruttori che beneficiano delle deroghe di cui all’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/631. La disciplina prevede una formula di conversione che tiene conto del rapporto tra parametri WLTP e NEDC e dell’obiettivo in deroga già concesso dalla Commissione. Per i costruttori che non avevano immatricolato autovetture nuove nell’Unione prima del 2021, il regolamento stabilisce un criterio specifico basato su valori medi ponderati e sul rinvio all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 63/2011.
Nuovi dati da monitorare e comunicare per le autovetture
L’allegato II viene riscritto per rendere più dettagliato il flusso informativo dagli Stati membri alla Commissione. Gli Stati membri devono registrare, per ogni autovettura nuova immatricolata come M1, dati tecnici e amministrativi quali costruttore, omologazione, tipo, versione, VIN, categoria, data di prima immatricolazione, emissioni specifiche di CO2, consumo di carburante, massa, consumo elettrico, autonomia elettrica, ecoinnovazioni e parametri dimensionali. Su richiesta della Commissione devono inoltre essere forniti alcuni dati tecnici avanzati, tra cui coefficienti di resistenza all’avanzamento, zona anteriore e classe di resistenza al rotolamento degli pneumatici.
Fonti dei dati e casi particolari di alimentazione
Per le autovetture, i dati devono essere tratti dal certificato di conformità. Il regolamento precisa inoltre come comportarsi per i veicoli a doppia alimentazione benzina/LPG o benzina/GNC e per i veicoli policarburante benzina/E85, indicando quale valore di emissione debba essere comunicato dagli Stati membri.
Dati per i veicoli commerciali leggeri e veicoli completati
L’allegato III introduce un analogo rafforzamento del monitoraggio per i veicoli commerciali leggeri N1. Oltre ai dati già previsti, sono richiesti ulteriori elementi, compresa la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile per i veicoli completi e completati. Per i veicoli completati omologati secondo l’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151, è previsto un sotto-regime specifico: dal 2021 devono essere comunicati i dati minimi indicati nel nuovo punto 1.2.1.2 bis e, dal 2022, ulteriori dati relativi alla prima immatricolazione e ai parametri tecnici aggiuntivi. Il costruttore del veicolo di base deve inoltre trasmettere alla Commissione i dati relativi al veicolo di base a partire dal 2021.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica degli allegati del regolamento (UE) 2019/631
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati I, II e III del regolamento (UE) 2019/631 conformemente all’allegato del regolamento delegato.
Adeguamento al WLTP e superamento del NEDC
I considerando chiariscono che, dal 1º gennaio 2021, il monitoraggio delle emissioni deve basarsi sui dati determinati secondo la procedura WLTP di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2017/1151. L’allegato I viene quindi aggiornato per eliminare i riferimenti ai dati NEDC, pur consentendo, per i dati relativi all’anno civile 2020, una sovrapposizione tra vecchie e nuove disposizioni fino al 28 febbraio 2021.
Nuovi criteri per costruttori che entrano per la prima volta nel mercato UE o risultano da fusioni
Nell’allegato I, parte A e parte B, sono inseriti i punti 3 bis, 3 ter e 3 quater. Per i costruttori per i quali WLTPCO2 o NEDCCO2 è pari a zero, l’obiettivo specifico di riferimento per il 2021 coincide con l’NEDC2020target. Per i costruttori che immettono per la prima volta autovetture o veicoli commerciali leggeri sul mercato dell’Unione tra il 2021 e il 2024, l’obiettivo 2021 è pari alla media ponderata degli obiettivi di riferimento di tutti i costruttori, calcolata in base alle immatricolazioni 2020. In caso di nuova entità risultante da fusione, si distinguono le ipotesi in cui alla fusione partecipino due o più costruttori responsabili nel 2020 oppure un solo costruttore responsabile, con conseguente applicazione della media ponderata o del criterio ordinario del punto 3.
Ricalcolo degli obiettivi in deroga
Il nuovo punto 5 della parte A dell’allegato I disciplina il passaggio dagli obiettivi in deroga basati sul NEDC agli obiettivi WLTP per i costruttori che beneficiano di deroghe ai sensi dell’articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/631. È prevista una formula di conversione che utilizza WLTPCO2, NEDCCO2 e NEDCderogationtarget. Per i costruttori che ottengono una deroga ex articolo 10, paragrafo 4, ma non avevano immatricolato autovetture nuove nell’Unione prima del 2021, sono definite regole specifiche di calcolo basate su valori medi ponderati e sul rinvio all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 63/2011.
Ampliamento dei dati da registrare per le autovetture nuove (allegato II)
La parte A dell’allegato II è riscritta per gli Stati membri: per ciascuna autovettura nuova immatricolata come veicolo M1 devono essere registrati e trasmessi alla Commissione dati più dettagliati, tra cui costruttore, omologazione, tipo/variante/versione, VIN, categoria di veicolo, data di prima immatricolazione, emissioni specifiche di CO2, consumo di carburante, massa, tipo di carburante, consumo di energia elettrica, autonomia elettrica, ecoinnovazioni, parametri dimensionali e, su richiesta della Commissione, coefficienti di resistenza all’avanzamento, zona anteriore e classe di resistenza al rotolamento degli pneumatici. I dati 9) e 11) devono essere registrati dal 2022 e comunicati per la prima volta entro il 28 febbraio 2023.
Fonti dei dati e regole speciali per veicoli bifuel e policarburante (autovetture)
Il nuovo punto 2 stabilisce che i dati dell’allegato II devono provenire dal certificato di conformità dell’autovettura. Il punto 2 bis chiarisce che, per i veicoli a doppia alimentazione benzina/LPG o benzina/GNC, gli Stati membri comunicano il valore relativo a LPG o CNG, a seconda dei casi; per i veicoli policarburante benzina/E85, comunicano il valore delle emissioni specifiche di CO2 per la benzina.
Nuovi formati di dettaglio per i veicoli commerciali leggeri (allegato III)
La parte A dell’allegato III è aggiornata in modo analogo per i veicoli commerciali leggeri N1: gli Stati membri devono registrare e comunicare un set più ampio di dati per ciascun veicolo, includendo, oltre ai parametri già previsti, la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile e, su richiesta della Commissione, i coefficienti di resistenza all’avanzamento, la zona anteriore e la classe di resistenza al rotolamento degli pneumatici. Anche qui i dati relativi alla data di prima immatricolazione e al consumo di carburante devono essere registrati dal 2022 e trasmessi per la prima volta entro il 28 febbraio 2023.
Veicoli completati N1 e dati del veicolo di base
Per i veicoli completi o completati di categoria N1, l’allegato III introduce un regime specifico per i veicoli completati omologati a norma dell’allegato XXI del regolamento (UE) 2017/1151. Dal 2021 gli Stati membri devono comunicare almeno determinati dati dettagliati; dal 2022 anche i dati sulla prima immatricolazione e sui parametri tecnici aggiuntivi. Inoltre, per i veicoli completati, il costruttore del veicolo di base deve comunicare alla Commissione, a partire dal 2021, i dati relativi al veicolo di base.
Fonti dei dati e regole speciali per veicoli bifuel e policarburante (veicoli commerciali leggeri)
Analogamente all’allegato II, il nuovo punto 2 dell’allegato III prevede che i dati siano desunti dal certificato di conformità del veicolo commerciale leggero, mentre i dati non presenti nel certificato derivano dalla documentazione di omologazione o dalle informazioni del costruttore del veicolo di base. Il punto 2 bis disciplina i casi di veicoli benzina/LPG, benzina/GNC e benzina/E85, imponendo la comunicazione del valore appropriato di CO2 secondo il carburante pertinente.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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