Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 79/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto del 6 dicembre 2025 con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato prot. n. P-FR/L/N/2025/102132 dell’8 maggio 2025.

Giustizia amministrativa202600179

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del 6 dicembre 2025 con cui la Prefettura di Frosinone ha rigettato l'istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato presentata l'8 maggio 2025. Il ricorso è stato proposto con domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto. Dalla pronuncia emerge, in sede di prima delibazione, la contestazione della laconicità e genericità della motivazione posta dall'amministrazione a fondamento del rigetto, nonché il pregiudizio grave derivante dal provvedimento nella sfera giuridica del ricorrente.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, rilevando un rilevante fumus boni iuris per la laconicità e genericità della motivazione del provvedimento impugnato. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, in ragione degli effetti gravemente pregiudizievoli prodotti dal rigetto. Ha quindi disposto il riesame della posizione del ricorrente da parte della Prefettura di Frosinone in tempo utile per l'udienza pubblica del 27 maggio 2026, fissata per la trattazione del merito. La Prefettura è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale base della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto integrati il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha accolto la domanda ai fini del riesame.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la motivazione laconica e generica del provvedimento amministrativo può integrare un rilevante fumus boni iuris, idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame.
  • La tutela cautelare può essere accordata quando il provvedimento impugnato produce effetti gravemente pregiudizievoli nella sfera giuridica del ricorrente, integrando il periculum in mora.
  • Quando accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di rivalutare la posizione del privato entro un termine funzionale alla successiva trattazione del merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaMotivazione del provvedimentoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.