Ordinanza n. 79/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto del 6 dicembre 2025 con il quale è stata rigettata l’istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato prot. n. P-FR/L/N/2025/102132 dell’8 maggio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del 6 dicembre 2025 con cui la Prefettura di Frosinone ha rigettato l'istanza di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato presentata l'8 maggio 2025. Il ricorso è stato proposto con domanda cautelare di sospensione dell'efficacia dell'atto. Dalla pronuncia emerge, in sede di prima delibazione, la contestazione della laconicità e genericità della motivazione posta dall'amministrazione a fondamento del rigetto, nonché il pregiudizio grave derivante dal provvedimento nella sfera giuridica del ricorrente.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame, rilevando un rilevante fumus boni iuris per la laconicità e genericità della motivazione del provvedimento impugnato. Ha ritenuto sussistente anche il periculum in mora, in ragione degli effetti gravemente pregiudizievoli prodotti dal rigetto. Ha quindi disposto il riesame della posizione del ricorrente da parte della Prefettura di Frosinone in tempo utile per l'udienza pubblica del 27 maggio 2026, fissata per la trattazione del merito. La Prefettura è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La norma è richiamata quale base della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto integrati il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha accolto la domanda ai fini del riesame.
Massime di principio
- In sede cautelare, la motivazione laconica e generica del provvedimento amministrativo può integrare un rilevante fumus boni iuris, idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda cautelare ai fini del riesame.
- La tutela cautelare può essere accordata quando il provvedimento impugnato produce effetti gravemente pregiudizievoli nella sfera giuridica del ricorrente, integrando il periculum in mora.
- Quando accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di rivalutare la posizione del privato entro un termine funzionale alla successiva trattazione del merito.
Come è indicizzato
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