Corte di giustizia, Sentenza C-363/16
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 gennaio 2018. — Commissione europea contro Repubblica ellenica. — Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuto dichiarato illegittimo ed incompatibile con il mercato interno – Obbligo di recupero – Articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE – Regolamento (CE) n. 659/1999 – Articolo 14, paragrafo 3 – Società beneficiaria dichiarata fallita – Procedure di insolvenza – Iscrizione dei crediti al passivo fallimentare – Cessazione delle attività – Sospensione della procedura concorsuale ai fini dell’esame della possibilità di rilancio delle attività – Obbligo di informazione – Mancata esecuzione. — Causa C-363/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso della Commissione contro la Grecia per mancata esecuzione della decisione di recupero relativa agli aiuti concessi a United Textiles. Ha ritenuto tardive e quindi insufficienti le misure adottate dalla Grecia, poiché l’iscrizione dei crediti al passivo fallimentare è avvenuta dopo la scadenza del termine fissato. Ha inoltre constatato la violazione dell’obbligo di informazione verso la Commissione previsto dalla decisione. La Grecia è stata condannata alle spese.
Inadempimento della Grecia per mancata esecuzione e insufficiente comunicazione delle misure di recupero di aiuti di Stato illegittimi concessi a United Textiles.
La questione giuridica
Se la Repubblica ellenica abbia violato la decisione 2012/541/UE non adottando, entro i termini fissati, tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti di Stato incompatibili concessi a United Textiles, in particolare tramite iscrizione dei relativi crediti al passivo fallimentare e conseguente esecuzione effettiva, e se abbia inoltre omesso di informare adeguatamente la Commissione sulle misure adottate ai fini dell’esecuzione della decisione.
Principio di diritto
Lo Stato membro destinatario di una decisione di recupero di aiuti di Stato illegittimi deve adottare, entro il termine fissato dalla Commissione, tutte le misure necessarie per ottenere un recupero immediato ed effettivo; in caso di beneficiario fallito, l’iscrizione al passivo fallimentare è una misura adeguata solo se è tempestiva e, ove il recupero integrale non sia possibile, la procedura deve condurre alla liquidazione e alla cessazione definitiva dell’attività. La Grecia è inoltre tenuta a rispettare gli obblighi di informazione previsti dalla decisione; il mancato recupero entro il termine e la mancata comunicazione adeguata integrano inadempimento.
Norme richiamate
- Articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE
- Articolo 288 TFUE
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999
- Decisione 2012/541/UE della Commissione
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Mancata esecuzione della decisione 2012/541/UE sul recupero degli aiuti a United Textiles
La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica ellenica in materia di aiuti di Stato. La Corte è chiamata a verificare se lo Stato membro abbia dato corretta esecuzione alla decisione 2012/541/UE, che imponeva il recupero di aiuti incompatibili concessi a United Textiles, società successivamente dichiarata fallita.
Fatti essenziali e procedimento precontenzioso
United Textiles, impresa tessile greca, aveva beneficiato di un aiuto nel 2007 sotto forma di garanzia statale e di un ulteriore aiuto nel 2009 mediante rinegoziazione di debiti previdenziali. Con decisione del 22 febbraio 2012, notificata il 23 febbraio 2012, la Commissione ha dichiarato tali aiuti incompatibili con il mercato interno e ha ordinato alla Grecia di recuperarli entro quattro mesi, nonché di trasmettere entro due mesi specifiche informazioni sulle misure adottate.
Dopo la dichiarazione di fallimento della società, le autorità greche hanno accertato e notificato al passivo fallimentare i crediti corrispondenti agli aiuti da recuperare. Successivamente, nel 2015-2016, le autorità hanno sospeso la procedura di vendita all’asta degli attivi per valutare un possibile rilancio dell’impresa, suscitando le contestazioni della Commissione.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l’articolo 108, paragrafo 2, secondo comma, TFUE, base del ricorso per inadempimento in materia di aiuti di Stato, e l’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 659/1999, applicabile ratione temporis, secondo cui il recupero va effettuato senza indugio e mediante misure idonee a garantirne l’esecuzione immediata ed effettiva. È richiamato anche il considerando 13 del medesimo regolamento, che sottolinea la necessità di ripristinare la concorrenza effettiva senza ostacoli procedurali nazionali.
Primo motivo: mancato recupero degli aiuti incompatibili
La Commissione ha sostenuto che la Grecia non aveva adottato, entro il termine del 25 giugno 2012, tutte le misure necessarie per recuperare gli aiuti. Secondo la Commissione, in caso di beneficiario fallito, lo Stato deve almeno far iscrivere il credito al passivo fallimentare e, se il recupero integrale è impossibile, la procedura deve condurre alla liquidazione e alla cessazione definitiva dell’attività.
La Grecia ha replicato che la dichiarazione di fallimento e l’iscrizione al passivo erano state effettuate e che la cessazione definitiva non era indispensabile quando l’impresa aveva già cessato di operare sul mercato. Ha inoltre richiamato la possibilità, prevista dalla prassi della Commissione, di elaborare un piano di rilancio purché gli aiuti siano recuperati.
Ragionamento della Corte sul recupero in caso di insolvenza
La Corte ribadisce che lo Stato membro deve adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione della decisione di recupero e ottenere l’effettivo recupero delle somme dovute. In caso di fallimento del beneficiario, le difficoltà finanziarie non escludono l’obbligo di recupero; lo Stato può provocare la liquidazione, iscrivere il credito al passivo o adottare altre misure idonee.
Tuttavia, l’iscrizione al passivo fallimentare è sufficiente solo se la procedura, quando il recupero integrale non sia possibile, sfocia nella liquidazione dell’impresa e nella cessazione definitiva della sua attività. La Corte precisa che tale cessazione definitiva è necessaria solo quando il recupero totale dell’aiuto non sia realizzabile nel corso della procedura concorsuale.
Elemento decisivo è il rispetto del termine fissato dalla Commissione: il recupero tardivo non soddisfa i requisiti del Trattato. Poiché la decisione non era stata oggetto di proroga, la data rilevante era il 25 giugno 2012. La dichiarazione di fallimento di United Textiles è intervenuta solo il 19 luglio 2012, mentre le iscrizioni al passivo sono state effettuate ancora più tardi. Pertanto, la Grecia non aveva adottato entro il termine tutte le misure necessarie all’esecuzione della decisione.
Secondo motivo: mancato obbligo di informazione verso la Commissione
La Commissione ha inoltre contestato la violazione dell’articolo 4 della decisione 2012/541/UE, che imponeva la trasmissione di informazioni entro due mesi dalla notifica e un costante aggiornamento sullo stato del recupero fino al completamento dello stesso.
La Corte osserva che la Grecia non ha rispettato il termine iniziale per fornire le informazioni richieste e non ha neppure informato preventivamente la Commissione dell’adozione dell’atto con cui è stata sospesa la vendita all’asta degli attivi di United Textiles per sei mesi. La successiva corrispondenza non è stata ritenuta sufficiente a sanare l’inadempimento, anche perché, dopo l’11 aprile 2016, non risultano ulteriori informazioni rilevanti trasmesse alla Commissione.
Decisione e portata pratica
La Corte dichiara che la Repubblica ellenica è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3 e 4 della decisione 2012/541/UE nonché dal Trattato FUE. La Grecia è stata anche condannata alle spese.
Principi utili per la pratica
La sentenza conferma che, in materia di aiuti di Stato, la mera attivazione di una procedura concorsuale non basta se è tardiva rispetto al termine fissato dalla Commissione. Per il professionista, ciò significa che l’iscrizione del credito al passivo fallimentare deve avvenire tempestivamente e che eventuali piani di rilancio o sospensioni della liquidazione non possono ostacolare il recupero immediato ed effettivo dell’aiuto incompatibile. Inoltre, gli obblighi informativi imposti dalla decisione di recupero sono autonomi e la loro violazione può fondare, da sola, un ulteriore profilo di inadempimento.
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