Corte di giustizia, Sentenza C-270/16
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 gennaio 2018. — Carlos Enrique Ruiz Conejero contro Ferroser Servicios Auxiliares SA e Ministerio Fiscal. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Juzgado de lo Social n. 1 de Cuenca. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i) – Divieto di discriminazione fondata sulla disabilità – Normativa nazionale che autorizza, a determinate condizioni, il licenziamento di un lavoratore in ragione di assenze intermittenti dal lavoro, sebbene giustificate – Assenze del lavoratore derivanti da malattie imputabili alla sua disabilità – Disparità di trattamento basata sulla disabilità – Discriminazione indiretta – Giustificazione – Lotta all’assenteismo sul lavoro – Congruità – Proporzionalità. — Causa C-270/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha esaminato una normativa spagnola che consente il licenziamento per assenze intermittenti, anche giustificate, e il suo impatto sui lavoratori disabili. Ha affermato che, quando le assenze sono causate da malattie imputabili alla disabilità, la disciplina può determinare una discriminazione indiretta fondata sulla disabilità. La lotta all’assenteismo costituisce una finalità legittima, ma il giudice nazionale deve verificare se la misura sia proporzionata e necessaria nel caso concreto.
Discriminazione indiretta fondata sulla disabilità e licenziamento per assenze intermittenti giustificate imputabili alla disabilità del lavoratore.
La questione giuridica
Se l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva 2000/78/CE osti a una normativa nazionale che consente il licenziamento per cause oggettive in caso di assenze intermittenti dal lavoro, sebbene giustificate, quando tali assenze siano dovute a malattie riconducibili alla disabilità del lavoratore; in particolare, se la norma configuri una discriminazione indiretta e se sia giustificata dalla finalità di contrasto all’assenteismo e conforme ai requisiti di appropriatezza e necessità.
Principio di diritto
La direttiva 2000/78, e in particolare l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), osta a una normativa nazionale che consenta il licenziamento per assenze intermittenti giustificate quando tali assenze derivano da malattie connesse alla disabilità del lavoratore, poiché tale disciplina è idonea a porre i lavoratori disabili in un particolare svantaggio e integra una discriminazione indiretta fondata sulla disabilità; tuttavia, può essere compatibile con il diritto dell’Unione solo se, pur perseguendo la legittima finalità di lotta all’assenteismo, i mezzi impiegati sono appropriati e non eccedono quanto necessario, verifica rimessa al giudice nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 5 della direttiva 2000/78/CE
- Articolo 14 della Costituzione spagnola
- Articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dello Statuto dei lavoratori spagnolo
- Articolo 52, lettera d), dello Statuto dei lavoratori spagnolo
- Articolo 2 del Real Decreto Legislativo 1/2013
- Articolo 40 del Real Decreto Legislativo 1/2013
Discriminazione indiretta e licenziamento per assenze dovute a disabilità
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Juzgado de lo Social n. 1 di Cuenca in materia di parità di trattamento nell’occupazione. Il nodo centrale è la compatibilità con la direttiva 2000/78/CE della norma spagnola che consente il licenziamento per assenze intermittenti, anche se giustificate, quando tali assenze derivano da malattie collegate alla disabilità del lavoratore.
Fatti e procedimento principale
Il sig. Carlos Enrique Ruiz Conejero, impiegato come addetto alle pulizie in un ospedale di Cuenca tramite la società Ferroser Servicios Auxiliares SA, è stato licenziato ai sensi dell’articolo 52, lettera d), dello Statuto dei lavoratori spagnolo. Le assenze contestate erano tutte giustificate da certificati medici e, secondo la documentazione sanitaria, erano collegate a patologie riconducibili alla sua disabilità, riconosciuta in misura del 37% prima del licenziamento.
Il lavoratore ha impugnato il licenziamento sostenendo che esso integrasse una discriminazione basata sulla disabilità. Il giudice del rinvio ha osservato che il datore di lavoro non era a conoscenza della disabilità, ma che la disciplina nazionale poteva colpire in modo più gravoso i lavoratori disabili, in quanto più esposti ad assenze per malattia legate alla loro condizione.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la direttiva 2000/78/CE, in particolare:
- l’articolo 1, che enuncia l’obiettivo di lotta alle discriminazioni in materia di occupazione e condizioni di lavoro;
- l’articolo 2, paragrafo 1, che definisce il principio della parità di trattamento;
- l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), che disciplina la discriminazione indiretta e la possibile giustificazione oggettiva;
- l’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), che include le condizioni di licenziamento nel campo di applicazione della direttiva.
Sul piano nazionale vengono in rilievo l’articolo 52, lettera d), dello Statuto dei lavoratori, che disciplina il licenziamento per assenze intermittenti, e l’articolo 40 del Real Decreto Legislativo 1/2013, che impone l’adozione di misure appropriate per adattare il posto di lavoro e compensare gli svantaggi derivanti da disabilità.
Ragionamento della Corte: nozione di disabilità e discriminazione indiretta
La Corte ricorda la propria giurisprudenza sulla nozione di "handicap" ai sensi della direttiva 2000/78: si tratta di una limitazione di capacità derivante da durature menomazioni fisiche, mentali o psichiche che, in interazione con barriere, ostacolano la partecipazione piena ed effettiva alla vita professionale su base di uguaglianza.
La Corte precisa che il riconoscimento della disabilità secondo il diritto nazionale non basta, da solo, a dimostrare che la persona rientri nella nozione autonomamente elaborata dal diritto dell’Unione; spetta quindi al giudice nazionale verificare se la situazione concreta integri tale nozione.
Quanto alla natura della misura spagnola, la Corte esclude una discriminazione diretta, perché l’articolo 52, lettera d), si applica allo stesso modo a lavoratori disabili e non disabili. Tuttavia, la disposizione è idonea a produrre una discriminazione indiretta: un lavoratore disabile è, in linea di principio, più esposto al rischio di accumulare assenze per malattie collegate alla sua disabilità e quindi di superare le soglie che consentono il licenziamento.
Giustificazione della misura: lotta all’assenteismo e proporzionalità
La Corte riconosce che la lotta all’assenteismo può costituire una finalità legittima ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva 2000/78, in quanto rientra nella politica occupazionale. Gli Stati membri dispongono, in questo ambito, di un ampio margine di discrezionalità nella scelta degli obiettivi sociali e dei mezzi per conseguirli.
Ciò non basta, però, a rendere legittima la misura in ogni caso: occorre verificare se i mezzi siano appropriati e non eccedano quanto necessario. In particolare, il giudice nazionale deve esaminare:
- se le soglie quantitative previste dall’articolo 52, lettera d), siano effettivamente funzionali al contrasto dell’assenteismo e non colpiscano assenze solo sporadiche;
- se la norma produca un reale effetto di incentivazione all’assunzione e al mantenimento dell’occupazione;
- se il legislatore abbia tenuto conto degli interessi specifici dei lavoratori disabili e del maggior rischio che essi incontrano nel reinserimento lavorativo.
La Corte osserva inoltre che l’ordinamento spagnolo prevede alcune esclusioni dal computo delle assenze, ad esempio per malattia o infortunio non professionale di lunga durata e per terapie mediche per cancro o grave patologia, nonché misure specifiche di tutela delle persone con disabilità. Tuttavia, tali elementi non esauriscono la verifica di proporzionalità, che resta affidata al giudice del rinvio.
Decisione e principio affermato
La Corte conclude che l’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i), della direttiva 2000/78 osta a una normativa nazionale che consenta il licenziamento per assenze intermittenti giustificate quando tali assenze sono dovute a malattie imputabili alla disabilità del lavoratore, salvo che la disciplina sia effettivamente proporzionata rispetto alla legittima finalità di lotta all’assenteismo. La valutazione concreta di necessità e proporzionalità spetta al giudice nazionale.
Ricadute pratiche
La sentenza è rilevante per i datori di lavoro e per i consulenti del lavoro perché chiarisce che le assenze legate alla disabilità non possono essere trattate come semplice assenteismo neutro senza un esame attento del rischio discriminatorio. In presenza di lavoratori disabili, le soglie automatiche di licenziamento devono essere lette alla luce del divieto di discriminazione indiretta e del principio di proporzionalità.
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