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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-676/16

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 17 gennaio 2018. — CORPORATE COMPANIES s.r.o.. contro Ministerstvo financí ČR. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo – Direttiva 2005/60/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), e articolo 3, punto 7, lettera a) – Oggetto sociale di un’impresa consistente nella vendita di società commerciali già iscritte nel registro delle imprese e costituite al solo fine di essere vendute – Vendita realizzata mediante la cessione della partecipazione dell’impresa nella società già costituita. — Causa C-676/16

Giurisprudenza europea62016CJ0676

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la disciplina antiriciclaggio si applica anche alle società che producono e vendono "ready-made companies". Il fatto che la società sia stata costituita prima di una richiesta specifica del cliente e sia poi ceduta tramite trasferimento delle quote non esclude l’applicazione della direttiva 2005/60/CE. La soluzione mira a evitare che strutture societarie anonime siano usate per occultare proventi illeciti o finanziare il terrorismo.

Ambito di applicazione della direttiva antiriciclaggio ai soggetti che vendono società "ready-made" mediante cessione delle partecipazioni

La questione giuridica

Se gli articoli 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), e 3, punto 7, lettera a), della direttiva 2005/60/CE debbano essere interpretati nel senso che rientra tra i "prestatori di servizi relativi a società" anche chi, nell’esercizio della propria attività professionale, costituisce società commerciali già iscritte nel registro delle imprese senza richiesta preventiva di clienti e le vende successivamente tramite cessione delle quote detenute nel capitale sociale.

Principio di diritto

Rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 2005/60/CE il soggetto la cui attività professionale consiste nel costituire società al solo fine di venderle successivamente a clienti potenziali mediante la cessione delle quote da esso detenute: tale attività costituisce un servizio di costituzione di società reso a terzi a titolo professionale, e non può essere esclusa solo perché la società è stata creata prima della richiesta del cliente o viene ceduta tramite trasferimento di partecipazioni. La Corte valorizza il carattere preventivo della direttiva e il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso alla creazione e cessione di società pronte all’uso, che impone gli obblighi di identificazione del cliente e del titolare effettivo.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2005/60/CE
  • Articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), direttiva 2005/60/CE
  • Articolo 3, punto 7, lettera a), direttiva 2005/60/CE

Ambito di applicazione della direttiva antiriciclaggio alle società "ready-made"

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa ceca) in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. La Corte è chiamata a stabilire se un operatore che costituisce società commerciali già pronte e le vende tramite cessione delle partecipazioni rientri tra i "prestatori di servizi relativi a società" soggetti agli obblighi della direttiva 2005/60/CE.

Fatti e procedimento principale

La Corporate Companies s.r.o. ha come oggetto sociale la vendita di società cosiddette "ready-made", cioè società già iscritte nel registro delle imprese e create al solo fine di essere vendute. La vendita avviene mediante trasferimento ai clienti delle quote da essa detenute nel capitale delle società costituite. Il Ministero delle Finanze ceco ha avviato un controllo sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva antiriciclaggio. La società ha contestato di non essere un soggetto obbligato, sostenendo di costituire le società per conto proprio e non a nome o per conto di un cliente.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiede in sostanza se l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 3, punto 7, lettera a), della direttiva 2005/60/CE, comprenda anche chi vende società commerciali previamente costituite per la successiva cessione mediante trasferimento delle quote sociali.

Normativa rilevante

La Corte richiama innanzitutto:

  • l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), della direttiva 2005/60/CE, che include tra i destinatari i prestatori di servizi relativi a società o trust;
  • l’articolo 3, punto 7, lettera a), della medesima direttiva, che definisce tali prestatori come chi fornisce professionalmente servizi consistenti nel costituire società o altre persone giuridiche;
  • i considerando 1, 2, 5, 9, 10, 15 e 46, che evidenziano la finalità preventiva della direttiva e l’importanza dell’identificazione del cliente e del titolare effettivo;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che il testo dell’articolo 3, punto 7, lettera a), si riferisce in modo ampio a chi, professionalmente, fornisce a terzi il servizio di costituzione di società. Secondo la Corte, tale servizio è reso non solo quando un terzo incarica il prestatore di costituire una società a suo nome e per suo conto, ma anche quando il prestatore costituisce una società in anticipo, al solo scopo di rivenderla successivamente a un cliente.

La Corte esclude che sia decisiva la circostanza che la società sia stata costituita su richiesta del cliente oppure in vista di una futura cessione. La direttiva non distingue tra queste ipotesi e non contiene elementi che facciano ritenere che il legislatore dell’Unione volesse escludere i soggetti che operano nel mercato delle società "ready-made".

Il ragionamento è fortemente teleologico: la direttiva persegue una funzione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, imponendo un sistema di barriere in tutte le fasi che possono essere sfruttate da chi intende occultare l’origine dei fondi. La costituzione di società è considerata un’operazione a rischio elevato, poiché può facilitare il conferimento di capitali e l’immissione nel circuito finanziario di redditi illeciti.

Secondo la Corte, escludere dalla disciplina i venditori di società già costituite offrirebbe un facile strumento di elusione, favorirebbe l’anonimato degli acquirenti e renderebbe più difficile individuare il titolare effettivo e ricostruire i flussi patrimoniali. Ciò sarebbe in contrasto con la logica preventiva della direttiva e con l’obbligo di identificazione del cliente, che costituisce una delle principali misure antiriciclaggio.

Decisione/dispositivo

La Corte dichiara che l’articolo 2, paragrafo 1, punto 3, lettera c), della direttiva 2005/60/CE, in combinato disposto con l’articolo 3, punto 7, lettera a), deve essere interpretato nel senso che rientra nel suo ambito di applicazione un soggetto che, nell’ambito della propria attività commerciale, vende società da esso stesso costituite senza previa richiesta di clienti potenziali, al fine di cederle mediante trasferimento delle quote nel capitale sociale.

Principio affermato

Le imprese che costituiscono società "ready-made" e le cedono tramite trasferimento delle partecipazioni sono prestatori di servizi relativi a società ai sensi della direttiva 2005/60/CE e devono quindi rispettare gli obblighi antiriciclaggio previsti dalla normativa di recepimento, incluso l’onere di identificazione del cliente e del titolare effettivo.

Rilievo pratico

La sentenza è particolarmente rilevante per operatori societari, consulenti e professionisti che gestiscono veicoli societari pronti all’uso. La Corte conferma un’interpretazione ampia della nozione di servizio di costituzione di società, estesa anche alle modalità commerciali basate sulla vendita di società precostituite, proprio per evitare aree di non presidio nella prevenzione del riciclaggio.

Come è indicizzato

Materieantiriciclaggiofinanziamento del terrorismosocietà commercialiidentificazione del clienteprevenzione dell’uso del sistema finanziario

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