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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-463/16

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 18 gennaio 2018. — Stadion Amsterdam CV contro Staatssecretaris van Financiën. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Direttiva 77/388/CEE – Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma – Aliquota IVA ridotta – Allegato H, categoria 7 – Prestazione unica composta da due elementi distinti – Applicazione selettiva di un’aliquota IVA ridotta a uno di tali elementi – Visita turistica denominata “World of Ajax” – Visita del museo dell’AFC Ajax. — Causa C-463/16

Giurisprudenza europea62016CJ0463

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in materia IVA, ha escluso che una prestazione unica possa essere tassata separando i suoi componenti e applicando ad essi aliquote diverse. Anche se il prezzo del singolo elemento accessorio è identificabile, resta decisiva la qualificazione economica unitaria dell’operazione. La visita turistica "World of Ajax" deve quindi essere assoggettata a un’unica aliquota, quella dell’elemento principale.

IVA: una prestazione unica composta da elementi principale e accessorio non può essere scissa ai fini dell’applicazione di aliquote diverse, anche se il prezzo di ciascun elemento è identificabile.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della sesta direttiva IVA, una prestazione unica composta da due elementi distinti, uno principale e uno accessorio, debba essere tassata con aliquote diverse corrispondenti ai singoli elementi qualora il corrispettivo di ciascun elemento sia determinabile, oppure con un’unica aliquota riferita alla prestazione complessiva.

Principio di diritto

Quando un’operazione costituisce una prestazione unica ai fini IVA, formata da un elemento principale e da uno accessorio, essa deve essere assoggettata a un’unica aliquota IVA, quella applicabile alla prestazione complessiva determinata in funzione dell’elemento principale. Non è consentito applicare aliquote diverse ai singoli elementi neppure se il prezzo imputabile a ciascuno possa essere individuato, poiché ciò comporterebbe una scomposizione artificiale dell’operazione e comprometterebbe la neutralità fiscale.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 77/388/CEE (sesta direttiva IVA)
  • Articolo 2 della direttiva 77/388/CEE
  • Articolo 12, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 77/388/CEE
  • Allegato H, categoria 7, della direttiva 77/388/CEE
  • Direttiva 2001/4/CE
  • Direttiva 2006/112/CE

Prestazione unica e aliquote IVA nella visita turistica "World of Ajax"

La Corte di giustizia, su rinvio pregiudiziale della Hoge Raad der Nederlanden, ha chiarito il trattamento IVA di una visita turistica composta da una visita guidata dello stadio e da una visita del museo dell’AFC Ajax. La questione riguardava la possibilità di applicare aliquote diverse ai due elementi della prestazione, sebbene il prezzo di ciascuno fosse individuabile.

Fatti e procedimento principale

La Stadion Amsterdam CV gestiva il complesso dell’Arena, comprendente uno stadio e il museo dell’AFC Ajax. Proponeva visite turistiche a pagamento denominate "World of Ajax", composte da:

  • una visita guidata dello stadio, considerata elemento principale;
  • una visita non guidata del museo, considerata elemento accessorio.

Nel periodo considerato, la visita al museo non poteva essere effettuata separatamente. La società aveva applicato l’aliquota IVA ridotta ritenendo che l’operazione rientrasse nella categoria culturale o ricreativa della normativa olandese. L’amministrazione fiscale aveva invece applicato l’aliquota normale, con conseguente avviso di accertamento.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio ha chiesto se, in presenza di una prestazione unica composta da due elementi distinti che, se prestati separatamente, sarebbero soggetti ad aliquote differenti, l’IVA debba essere riscossa applicando le diverse aliquote ai singoli elementi quando il corrispettivo di ciascuno sia correttamente determinabile.

Normativa rilevante

La Corte ha richiamato la sesta direttiva 77/388/CEE, in particolare:

  • l’articolo 2, che assoggetta a IVA le prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso;
  • l’articolo 12, paragrafo 3, lettera a), che consente agli Stati membri di applicare una o due aliquote ridotte solo alle categorie elencate nell’allegato H;
  • l’allegato H, categoria 7, relativo al diritto d’ingresso a spettacoli, musei e istituti culturali simili.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ribadito i principi consolidati secondo cui:

  • ogni operazione va normalmente considerata autonoma, ma non può essere artificialmente scomposta se costituisce un’unica prestazione sotto il profilo economico;
  • esiste una prestazione unica quando gli elementi sono così strettamente connessi da formare una sola prestazione economica indissociabile;
  • un elemento è accessorio quando non costituisce un fine a sé stante per il cliente, ma solo il mezzo per fruire meglio della prestazione principale.

Applicando tali criteri, la Corte ha accolto la qualificazione del giudice del rinvio: la visita al museo era accessoria alla visita guidata dello stadio e, pertanto, l’operazione costituiva un’unica prestazione.

La Corte ha poi escluso che, una volta accertata la natura unitaria dell’operazione, gli Stati membri possano applicare aliquote diverse ai singoli componenti. Una simile soluzione comporterebbe una scomposizione artificiale della prestazione e rischierebbe di compromettere la neutralità fiscale, poiché operazioni simili potrebbero essere tassate in modo diverso solo in ragione della possibilità tecnica di separare il prezzo dei singoli elementi.

La Corte ha inoltre precisato che la possibilità di identificare il prezzo di ciascun elemento non giustifica alcuna deroga ai principi sopra richiamati. Le sentenze invocate per sostenere una soluzione diversa non erano pertinenti: alcune riguardavano fattispecie non relative a prestazioni uniche, altre vertevano su discipline speciali o sulla discrezionalità degli Stati membri in contesti diversi.

Decisione e principio affermato

La Corte ha risposto che, in caso di prestazione unica composta da un elemento principale e da uno accessorio, la prestazione deve essere assoggettata a una sola aliquota IVA, quella applicabile all’insieme dell’operazione e determinata in funzione dell’elemento principale, anche se il prezzo di ciascun componente può essere identificato separatamente.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori economici, la pronuncia conferma che la scomposizione del corrispettivo non consente, di per sé, di ottenere l’applicazione di aliquote diverse all’interno di un’unica prestazione. Ai fini della pianificazione IVA, resta decisiva la qualificazione sostanziale dell’operazione e il suo elemento economico predominante.

Come è indicizzato

Materieivaaliquote ridotteprestazioni unicheneutralità fiscalefiscalità indiretta

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