Tribunale, Sentenza T-273/16
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 16 gennaio 2018 (Per estratto). — Sun Media Ltd contro Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. — Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo METAPORN – Marchi dell’Unione europea e nazionali denominativi anteriori META4 e figurativi anteriori meta4 – Impedimento relativo alla registrazione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001] – Somiglianza dei servizi – Nozione di servizi complementari – Somiglianza tra segni – Rischio di confusione. — Causa T-273/16
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso di Sun Media contro la decisione dell’EUIPO che aveva accolto l’opposizione di Meta4 Spain al marchio METAPORN. La Corte conferma che i servizi di intrattenimento per adulti on-line possono essere simili, quantomeno in misura debole, ai servizi di telecomunicazioni e distribuzione dei marchi anteriori, soprattutto alla luce della complementarità economica e dell’evoluzione del mercato digitale. In presenza di tale somiglianza e della somiglianza tra i segni, il rischio di confusione è confermato.
Marchio dell’Unione europea: opposizione accolta per rischio di confusione tra METAPORN e i marchi anteriori META4/meta4, anche per la somiglianza tra servizi di intrattenimento per adulti e servizi di telecomunicazioni/distribuzione on-line.
La questione giuridica
Se, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, i servizi di intrattenimento per adulti della classe 41 richiesti con il marchio METAPORN siano simili ai servizi di telecomunicazioni e di distribuzione della classe 38 tutelati dai marchi anteriori, e se, in presenza di tale somiglianza di servizi e della somiglianza tra i segni, sussista un rischio di confusione.
Principio di diritto
Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, i servizi di intrattenimento per adulti offerti in formato elettronico e on-line possono presentare almeno un debole grado di somiglianza con servizi di telecomunicazioni e di distribuzione, quando vi è complementarità e la realtà del mercato mostra che contenuti audiovisivi e connessioni Internet sono spesso offerti congiuntamente o tramite le stesse imprese; di conseguenza, la commissione di ricorso può legittimamente ravvisare un rischio di confusione tra i segni in conflitto e respingere la domanda di registrazione.
Norme richiamate
- Regolamento (CE) n. 207/2009, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
- Regolamento (UE) 2017/1001, articolo 8, paragrafo 1, lettera b)
Marchio dell’Unione europea METAPORN e opposizione fondata sui marchi anteriori META4/meta4
La sentenza riguarda un ricorso proposto da Sun Media Ltd contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell’EUIPO del 3 marzo 2016, adottata nell’ambito di un procedimento di opposizione promosso da Meta4 Spain, SA. Oggetto della controversia è la domanda di marchio dell’Unione europea denominativo "METAPORN" e, in particolare, l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 sul rischio di confusione con marchi anteriori dell’UE e nazionali META4 e meta4.
Parti e contesto processuale
La ricorrente è Sun Media Ltd, con sede a Hong Kong, richiedente il marchio contestato. Il convenuto è l’EUIPO, mentre l’interveniente dinanzi al Tribunale è Meta4 Spain, SA, titolare dei marchi anteriori posti a base dell’opposizione. Il Tribunale è chiamato a sindacare la legittimità della decisione della commissione di ricorso che aveva dato ragione all’opponente.
Questione giuridica esaminata
La ricorrente contestava essenzialmente la valutazione sulla somiglianza dei servizi, sostenendo che i servizi di intrattenimento per adulti della classe 41, richiesti per il marchio METAPORN, non fossero simili ai servizi di telecomunicazioni della classe 38 protetti dai marchi anteriori. La questione centrale era dunque se, alla luce della complementarità e del contesto economico-tecnologico attuale, tali servizi potessero essere considerati simili ai fini del rischio di confusione.
Normativa e criteri applicati
Il Tribunale richiama il criterio consolidato secondo cui la somiglianza tra prodotti o servizi va valutata tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, tra cui:
- natura;
- destinazione;
- impiego;
- concorrenzialità;
- complementarità;
- canali di distribuzione.
Viene inoltre ribadito che i servizi complementari sono quelli tra i quali esiste una stretta correlazione, nel senso che l’uno è indispensabile o importante per l’uso dell’altro, cosicché il pubblico può ritenere che la responsabilità della loro fornitura ricada sulla stessa impresa.
Valutazione della somiglianza tra i servizi
La commissione di ricorso aveva ritenuto che i servizi del marchio richiesto fossero in parte identici e in parte simili ai servizi anteriori, e che i servizi di classe 41 avessero almeno un debole grado di somiglianza con i servizi di distribuzione e telecomunicazioni di classe 38 per il loro carattere complementare.
Il Tribunale conferma tale impostazione e osserva che:
- i servizi di intrattenimento per adulti e i servizi di telecomunicazioni hanno natura e destinazione diverse, ma ciò non esclude la complementarità;
- i servizi di produzione di contenuti audiovisivi e i servizi di distribuzione presentano già di per sé una certa somiglianza, rafforzata dal fatto che entrambi possono essere proposti in formato elettronico o su Internet;
- i programmi radiofonici e televisivi sono oggi sempre più frequentemente distribuiti tramite connessioni Internet o a banda larga;
- i servizi di intrattenimento per adulti indicati nella domanda sono forniti "in particolare" per via elettronica e on-line, il che li avvicina ai servizi di telecomunicazioni, comunicazione e trasmissione dati dei marchi anteriori.
Ruolo della realtà economica e dell’evoluzione tecnologica
Un passaggio rilevante della motivazione riguarda l’attualizzazione della giurisprudenza precedente. Il Tribunale richiama la sentenza bluepod MEDIA, ma afferma che occorre tener conto della realtà economica del mercato al momento della decisione. In ragione dei rapidi sviluppi tecnologici, i contenuti di intrattenimento audiovisivo sono oggi frequentemente distribuiti attraverso le stesse infrastrutture di telecomunicazione, e talvolta gli operatori offrono pacchetti che comprendono sia la connettività sia l’accesso ai contenuti. Da ciò deriva che il consumatore può essere indotto a ritenere che l’intrattenimento offerto via Internet provenga dalla medesima impresa che fornisce la connessione o i servizi di telecomunicazione.
Esito del giudizio
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale respinge il ricorso e conferma la decisione dell’EUIPO. Sun Media Ltd è condannata alle spese.
Principio desumibile dalla sentenza
La pronuncia afferma che, ai fini dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, la somiglianza dei servizi può risultare anche da un rapporto di complementarità accentuato dall’evoluzione del mercato digitale; pertanto, servizi di intrattenimento per adulti offerti on-line possono essere considerati almeno debolmente simili a servizi di telecomunicazioni e distribuzione, con conseguente rischio di confusione se i segni presentano anch’essi elementi di somiglianza.
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