Corte di giustizia, Sentenza C-240/17
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 gennaio 2018. — E. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Cittadino di paese terzo il cui soggiorno sul territorio di uno Stato membro è irregolare – Minaccia per l’ordine pubblico e per la sicurezza nazionale – Direttiva 2008/115/CE – Articolo 6, paragrafo 2 – Decisione di rimpatrio – Divieto d’ingresso sul territorio degli Stati membri – Segnalazione ai fini della non ammissione nello spazio Schengen – Cittadino in possesso di un titolo di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro – Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen – Articolo 25, paragrafo 2 – Procedura di consultazione tra lo Stato membro autore della segnalazione e lo Stato membro di rilascio del titolo di soggiorno – Termine – Mancata presa di posizione da parte dello Stato contraente consultato – Conseguenze sull’esecuzione delle decisioni di rimpatrio e di divieto d’ingresso. — Causa C-240/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce il coordinamento tra CAAS e direttiva rimpatri quando un cittadino di paese terzo irregolare è titolare di un permesso valido rilasciato da un altro Stato Schengen. La consultazione ex articolo 25, paragrafo 2, CAAS è obbligatoria e può essere fatta valere dal singolo, ma non blocca di per sé l’esecuzione del rimpatrio e del divieto d’ingresso. In caso di mancata risposta dello Stato consultato entro un termine ragionevole, lo Stato autore della segnalazione deve ritirare la segnalazione SIS, pur potendo mantenere una segnalazione nazionale.
Rinvio pregiudiziale sull’articolo 25, paragrafo 2, CAAS: consultazione tra Stati Schengen quando un cittadino di paese terzo irregolare è titolare di un permesso di soggiorno valido rilasciato da un altro Stato membro, e conseguenze della mancata risposta dello Stato consultato su rimpatrio, divieto d’ingresso e segnalazione SIS.
La questione giuridica
Se l’articolo 25, paragrafo 2, CAAS imponga una consultazione con effetti invocabili dal singolo; se la consultazione debba precedere o possa seguire la decisione di rimpatrio e il divieto d’ingresso; se la pendenza della consultazione e l’inerzia dello Stato consultato impediscano l’esecuzione del rimpatrio e del divieto; e come debba procedere lo Stato autore della segnalazione in caso di mancata risposta reiterata dello Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno.
Principio di diritto
L’articolo 25, paragrafo 2, CAAS disciplina una procedura di consultazione obbligatoria tra lo Stato che segnala ai fini della non ammissione e lo Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno, procedura che il cittadino interessato può invocare in giudizio. Tale consultazione può essere avviata anche prima, ma deve comunque essere avviata al più tardi dopo l’adozione della decisione di rimpatrio con divieto d’ingresso; la sua pendenza non impedisce l’esecuzione del rimpatrio e del divieto se ricorrono i presupposti della direttiva 2008/115/CE, in particolare il pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. Se lo Stato consultato non risponde entro un termine ragionevole, lo Stato autore della segnalazione deve ritirare la segnalazione di non ammissione, potendo eventualmente iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen (CAAS), articoli 21, 23, 25, paragrafo 2, e 96
- Direttiva 2008/115/CE, articoli 1, 3, 6, paragrafo 2, 7, 8, 11 e 21, considerando 14
- Regolamento (CE) n. 1987/2006, articolo 24
- Articolo 4, paragrafo 3, TUE
- Regolamento (UE) n. 265/2010
- Regolamento (UE) n. 610/2013
Consultazione Schengen, rimpatrio e divieto d’ingresso per titolare di permesso rilasciato da un altro Stato membro
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) in una controversia tra un cittadino nigeriano, E, e l’Ufficio nazionale dell’immigrazione finlandese. La questione nasce da una decisione finlandese di rimpatrio con divieto d’ingresso nello spazio Schengen adottata nei confronti di un soggetto titolare di un permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Spagna.
Fatti e procedimento principale
E era titolare di un titolo di soggiorno spagnolo valido fino all’11 febbraio 2018 e aveva trascorso quattordici anni in Spagna. Era stato condannato in via definitiva a cinque anni di reclusione per reati in materia di stupefacenti. L’Ufficio finlandese, ritenendolo una minaccia per l’ordine pubblico e la sicurezza nazionale, ordinava il 21 gennaio 2015 il rimpatrio in Nigeria e un divieto d’ingresso sine die nello spazio Schengen.
Successivamente, il 26 gennaio 2015, l’Ufficio avviava la consultazione prevista dall’articolo 25, paragrafo 2, CAAS con le autorità spagnole per verificare se il titolo di soggiorno dovesse essere ritirato. Le autorità spagnole non rispondevano, nonostante solleciti ripetuti e la trasmissione della sentenza penale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio chiedeva alla Corte, in sostanza:
- se l’obbligo di consultazione dell’articolo 25, paragrafo 2, CAAS produca effetti giuridici invocabili dal cittadino interessato;
- se la consultazione debba precedere l’adozione della decisione di rimpatrio con divieto d’ingresso oppure possa avvenire successivamente;
- se la pendenza della consultazione e la mancata presa di posizione dello Stato che ha rilasciato il titolo di soggiorno impediscano l’esecuzione del rimpatrio e del divieto d’ingresso;
- come debba comportarsi lo Stato autore della segnalazione quando lo Stato consultato, nonostante reiterate richieste, non risponda.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la CAAS, in particolare gli articoli 21, 23, 25, paragrafo 2, e 96. Ricorda poi la direttiva 2008/115/CE, soprattutto l’articolo 6, paragrafo 2, l’articolo 8 e l’articolo 11, nonché il considerando 14, che attribuisce una dimensione europea al divieto d’ingresso. È inoltre richiamato l’articolo 4, paragrafo 3, TUE sul principio di leale cooperazione, oltre all’articolo 24 del regolamento (CE) n. 1987/2006 sul SIS II.
Ragionamento della Corte
1. Momento della consultazione ex articolo 25, paragrafo 2, CAAS
La Corte osserva che la disposizione si applica quando uno straniero titolare di un valido titolo di soggiorno rilasciato da uno Stato contraente è segnalato ai fini della non ammissione da un altro Stato contraente. In linea di principio, l’obbligo di avviare la consultazione nasce dopo la segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione e quindi dopo l’adozione della decisione di rimpatrio accompagnata dal divieto d’ingresso.
Tuttavia, la Corte precisa che la norma non impedisce di avviare la consultazione anche prima dell’adozione della decisione, e anzi ciò è preferibile, in nome della finalità della norma e del principio di leale cooperazione.
2. Esecuzione del rimpatrio e del divieto d’ingresso nonostante la consultazione pendente
La Corte ricorda che la direttiva 2008/115/CE sostituisce l’articolo 23 CAAS per quanto riguarda il rimpatrio di cittadini di paesi terzi in soggiorno irregolare. L’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva prevede che, se il cittadino di paese terzo è titolare di un permesso valido rilasciato da un altro Stato membro, deve recarsi immediatamente in quello Stato; se non lo fa, o se ragioni di ordine pubblico o sicurezza nazionale lo impongono, si applica la decisione di rimpatrio.
Ne consegue che lo Stato membro può adottare la decisione di rimpatrio e il divieto d’ingresso anche mentre la consultazione è ancora in corso, qualora ritenga legittimamente che il cittadino costituisca una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza nazionale. La Corte richiama, a questo proposito, la giurisprudenza secondo cui la nozione di minaccia per l’ordine pubblico va valutata caso per caso e la sola condanna penale non basta automaticamente.
3. Effetti della mancata risposta dello Stato consultato
La procedura di consultazione mira a evitare una situazione contraddittoria in cui la stessa persona sia contemporaneamente titolare di un permesso valido e segnalata ai fini della non ammissione. Per questo, le autorità dello Stato consultato sono tenute, in forza del principio di leale cooperazione, a pronunciarsi entro un termine ragionevole.
Se tale termine decorre senza risposta e il titolo di soggiorno resta valido e non ritirato, lo Stato autore della segnalazione deve ritirare la segnalazione di non ammissione, potendo eventualmente inserire la persona nel proprio elenco nazionale. Ciò evita l’incertezza giuridica e il persistere di una situazione incompatibile tra permesso valido e segnalazione SIS.
4. Invocabilità da parte del singolo
La Corte afferma che l’articolo 25, paragrafo 2, CAAS è formulato in termini sufficientemente chiari, precisi e incondizionati da poter essere invocato dal singolo dinanzi al giudice nazionale. Il cittadino interessato può dunque far valere sia l’obbligo di avvio della consultazione sia le conseguenze che ne derivano, in particolare il ritiro della segnalazione ai fini della non ammissione.
Decisione e dispositivo
La Corte risponde che:
- la consultazione prevista dall’articolo 25, paragrafo 2, CAAS può essere avviata anche prima della decisione di rimpatrio con divieto d’ingresso, ma deve comunque essere avviata al più tardi dopo l’adozione di tale decisione;
- la pendenza della consultazione non impedisce l’esecuzione del rimpatrio e del divieto d’ingresso, se ricorrono i presupposti della direttiva 2008/115/CE;
- decorso un termine ragionevole senza risposta dello Stato consultato, lo Stato autore della segnalazione deve ritirare la segnalazione di non ammissione;
- il cittadino di paese terzo può invocare davanti al giudice nazionale gli effetti giuridici della procedura di consultazione.
Principi pratici per gli operatori
Per gli avvocati e i professionisti, la pronuncia chiarisce che la consultazione Schengen non è un mero adempimento interno tra amministrazioni, ma una garanzia giuridica azionabile in giudizio. Resta però fermo che, in presenza di reale pericolo per ordine pubblico o sicurezza nazionale, il rimpatrio e il divieto d’ingresso possono essere eseguiti senza attendere la definizione della consultazione, salvo l’obbligo successivo di coerenza tra segnalazione SIS e posizione dello Stato che ha rilasciato il permesso.
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