Sentenza del 03/01/2022 n. 55 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
PROCESSO - ATTI IMPUGNABILI
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
il ricorso verte sul diniego di rimborso; il principio affermato è che grava sul contribuente l'onere di dimostrare, in punto di fatto, che non sussiste alcuna delle ipotesi che legittimano il rigetto del rimborso. L'amministrazione finanziaria, invece, può difendersi "a tutto campo" e non è vincolata a mantenere esclusivamente la motivazione formale del provvedimento di rigetto; può dunque sollevare in appello obiezioni afferenti l'originario thema decidendum (la sussistenza o meno dei presupposti del rimborso).
La decisione
la corte ha ritenuto corretto che l'amministrazione possa eccepire in appello le carenze del ricorso introduttivo e sollevare argomentazioni difensive anche se non espressamente enunciate nel provvedimento impugnato, purché le eccezioni attengano all'originario tema decisorio (sussistenza/insussistenza dei presupposti del rimborso). La preclusione prevista dall'art. 57 del D.Lgs. 546/1992 non impedisce tali eccezioni quando riguardano il medesimo thema decidendum; resta comunque salvo il limite del giudicato.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la norma sulla preclusione non impedisce all'amministrazione di sollevare in sede di appello questioni che riguardano l'originario thema decidendum (i presupposti del rimborso); quindi la preclusione non è applicabile quando le eccezioni attengono alla sostanza della controversia già sottoposta al giudice
Massime di principio
- In caso di diniego di rimborso, il contribuente ha l'onere probatorio di dimostrare che non sussistono le ragioni che giustificano il rigetto.
- L'amministrazione finanziaria può articolare la propria difesa in appello anche sollevando argomentazioni non esplicitate nel provvedimento impugnato, se tali argomentazioni riguardano lo stesso oggetto della decisione (thema decidendum).
- La preclusione processuale prevista dall'art. 57 D.Lgs. 546/1992 non blocca le eccezioni che attengono alla sostanza della controversia già trattata in primo grado; va però rispettato il limite del giudicato.
- Nelle strategie processuali, il contribuente dovrebbe anticipare e provare in primo grado tutti i fatti rilevanti a sostegno del rimborso, poiché difetti probatori possono essere richiamati e contestati anche successivamente dall'amministrazione.
- Il giudice valuterà le nuove eccezioni dell'amministrazione solo se pertinenti all'originario tema decisionale; argomentazioni completamente nuove e estranee al thema decidendum potrebbero invece essere precluse.
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