Corte di giustizia, Sentenza C-496/17
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 gennaio 2019. — Deutsche Post AG contro Hauptzollamt Köln. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale dell’Unione – Articolo 39 – Status di operatore economico autorizzato – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 – Articolo 24, paragrafo 1, secondo comma – Richiedente diverso da una persona fisica – Questionario – Rilevamento di dati personali – Direttiva 95/46/CE – Articoli 6 e 7 – Regolamento (UE) 2016/679 – Articoli 5 e 6 – Trattamento di dati personali. — Causa C-496/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce i limiti dei dati personali richiedibili dall’autorità doganale a un’impresa che domanda lo status di AEO. L’elenco delle persone fisiche rilevanti previsto dal regolamento di esecuzione 2015/2447 è tassativo e non può essere esteso a membri del consiglio di sorveglianza o ad altri dirigenti non ricompresi nella norma. La richiesta di numeri di identificazione fiscale e delle coordinate degli uffici tributari è ammissibile solo nei limiti in cui consenta di verificare i requisiti di affidabilità previsti dal diritto doganale, nel rispetto dei principi di minimizzazione e necessità del trattamento.
Rinvio pregiudiziale sull’ammissibilità, ai fini dello status di operatore economico autorizzato (AEO), della richiesta di numeri di identificazione fiscale e dati degli uffici tributari relativi a determinate persone fisiche interne all’impresa, alla luce della disciplina UE sulla protezione dei dati personali.
La questione giuridica
Se l’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 consenta all’autorità doganale di esigere, per valutare una domanda di status AEO, la comunicazione dei numeri di identificazione fiscale e delle coordinate degli uffici tributari competenti riferiti ai membri del consiglio di sorveglianza e a vari dirigenti o addetti interni dell’impresa richiedente, tenuto conto dei principi di liceità, pertinenza e minimizzazione del trattamento dei dati personali previsti dalla direttiva 95/46/CE e dal regolamento (UE) 2016/679.
Principio di diritto
Le autorità doganali possono richiedere, in sede di domanda AEO, solo i numeri di identificazione fiscale e le coordinate degli uffici tributari delle persone fisiche tassativamente indicate dall’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione 2015/2447, cioè quelle responsabili del richiedente, che ne controllano la gestione o responsabili delle questioni doganali interne; tale raccolta è lecita soltanto se i dati sono effettivamente necessari e proporzionati alla verifica di eventuali violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale o di reati gravi connessi all’attività economica di tali persone.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 952/2013, articolo 39
- Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, articolo 24, paragrafo 1, secondo comma
- Regolamento delegato (UE) 2016/341, allegato 6, punto 19
- Direttiva 95/46/CE, articoli 2, 6 e 7
- Regolamento (UE) 2016/679, articoli 4, 5 e 6
- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articolo 8
Dati fiscali e status di operatore economico autorizzato (AEO)
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf in una controversia tra Deutsche Post AG e l’Ufficio principale delle dogane di Colonia. La questione è se, per ottenere o mantenere lo status di operatore economico autorizzato, l’autorità doganale possa pretendere dati fiscali personali di determinate persone fisiche interne all’impresa richiedente.
Fatti e procedimento principale
Deutsche Post beneficiava di diverse semplificazioni doganali. A seguito delle nuove regole del codice doganale dell’Unione, l’autorità doganale le chiese di compilare un questionario di autovalutazione con indicazione, tra l’altro, dei membri del consiglio di sorveglianza, dei principali dirigenti, dei responsabili delle questioni doganali e delle persone incaricate del loro trattamento, nonché dei rispettivi numeri di identificazione fiscale e delle coordinate degli uffici tributari competenti.
La società contestò tale richiesta davanti al giudice del rinvio, sostenendo che la cerchia delle persone interessate era troppo ampia e che i dati richiesti non erano necessari né pertinenti per verificare la propria affidabilità ai fini doganali. Il giudice tedesco domandò quindi alla Corte come interpretare l’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione 2015/2447 alla luce della disciplina UE sulla protezione dei dati.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 39 del regolamento (UE) n. 952/2013, che fissa i criteri per lo status AEO;
- l’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, che precisa quali persone fisiche rilevano quando il richiedente non è una persona fisica;
- il regolamento delegato (UE) 2016/341, in particolare l’allegato 6, punto 19, richiamato nel dibattito ma non idoneo a modificare la portata dell’articolo 24;
- la direttiva 95/46/CE e il regolamento (UE) 2016/679, quanto a definizione di dato personale, principi di liceità, pertinenza, minimizzazione e base giuridica del trattamento;
- l’articolo 8 della Carta, evocato dal giudice del rinvio.
Portata dell’articolo 24 del regolamento di esecuzione 2015/2447
La Corte interpreta in modo restrittivo l’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma. L’elenco delle persone fisiche cui la norma si riferisce è considerato esaustivo e comprende soltanto:
- il richiedente;
- la persona responsabile del richiedente o che esercita il controllo sulla sua gestione;
- il dipendente responsabile delle questioni doganali.
Ne deriva che non rientrano nella disposizione i membri del consiglio di sorveglianza, i capi di dipartimento, gli amministratori dei servizi di contabilità e le persone incaricate del trattamento delle questioni doganali, salvo che coincidano con le categorie espressamente previste. La Corte osserva inoltre che il regolamento delegato 2016/341, pur contenendo un formulario con informazioni più ampie, non può derogare alla disciplina di esecuzione dettata dall’articolo 41 del codice doganale.
Trattamento di dati personali e limiti di liceità
La Corte qualifica i numeri di identificazione fiscale e le coordinate degli uffici tributari competenti come dati personali. Ricorda che ogni trattamento deve rispettare i principi di qualità del dato e una base di legittimazione, ai sensi della direttiva 95/46/CE o del regolamento 2016/679.
Nel caso concreto, la raccolta di tali dati da parte delle autorità doganali è considerata collegata a un obbligo legale derivante dal diritto doganale e finalizzata alla verifica dei requisiti per lo status AEO. Tuttavia, il trattamento è ammissibile solo se i dati sono adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto a tale finalità.
Ragionamento della Corte sulla necessità e proporzionalità
La Corte sottolinea che il rilascio dello status AEO comporta, in sostanza, una delega di una parte delle funzioni di controllo doganale all’operatore economico. Per questo motivo le autorità doganali devono poter verificare non solo l’affidabilità del richiedente, ma anche quella delle persone fisiche specificamente indicate dall’articolo 24.
I dati fiscali richiesti sono ritenuti idonei a consentire tali verifiche, ma solo entro i limiti in cui permettano di ottenere informazioni sulle infrazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale, oppure sui reati gravi commessi da tali persone in relazione alla loro attività economica. La Corte esclude quindi una richiesta generalizzata di dati di soggetti non compresi nell’elenco normativo o di dati non strettamente necessari alla verifica prevista dalla norma.
Decisione
La Corte dichiara che l’articolo 24, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di esecuzione 2015/2447, letto alla luce della direttiva 95/46/CE e del regolamento 2016/679, consente alle autorità doganali di esigere dal richiedente lo status AEO i numeri di identificazione fiscale e le coordinate degli uffici tributari competenti soltanto per le persone fisiche tassativamente indicate dalla norma e solo nella misura in cui tali dati siano necessari per verificare l’eventuale commissione di infrazioni gravi o ripetute o di reati gravi rilevanti ai fini doganali e fiscali.
Principio affermato
Il principio affermato è che, in materia di status AEO, la raccolta di dati personali da parte dell’autorità doganale deve restare entro i confini tassativi della norma di esecuzione e rispettare i principi di necessità, pertinenza e minimizzazione del trattamento dei dati personali; non è consentito estendere la richiesta a categorie di persone non previste dall’articolo 24 del regolamento 2015/2447.
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