Corte di giustizia, Sentenza C-258/17
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 gennaio 2019. — E.B. contro Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter BVA. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria). — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2000/78/CE – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 2 – Tentate molestie sessuali da parte di un dipendente pubblico su minori di sesso maschile – Sanzione disciplinare adottata nel 1975 – Collocamento a riposo anticipato accompagnato da una decurtazione della pensione – Discriminazione fondata sull’orientamento sessuale – Effetti dell’applicazione della direttiva 2000/78/CE sulla sanzione disciplinare – Modalità di calcolo della pensione di vecchiaia corrisposta. — Causa C-258/17
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha stabilito che la direttiva 2000/78 può incidere sugli effetti futuri di una sanzione disciplinare definitiva anteriore alla sua entrata in vigore, se questa continua a produrre effetti dopo il termine di trasposizione. Nel caso di E.B., ciò vale per la decurtazione della pensione, ma non per il collocamento a riposo anticipato ormai definitivo. Il giudice nazionale deve quindi ricalcolare la pensione dal 3 dicembre 2003, eliminando la componente discriminatoria, senza ricostruire integralmente la carriera lavorativa.
Applicabilità temporale della direttiva 2000/78 a una sanzione disciplinare definitiva pregressa che dispone il pensionamento anticipato con decurtazione della pensione per una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.
La questione giuridica
Se l’articolo 2 della direttiva 2000/78/CE osti alla permanenza degli effetti giuridici di una decisione disciplinare definitiva adottata prima dell’entrata in vigore della direttiva, che ha disposto il collocamento a riposo anticipato con decurtazione della pensione; in caso affermativo, se il giudice nazionale debba ricostruire la carriera come se il dipendente fosse rimasto in servizio oppure limitarsi a eliminare la decurtazione della pensione; se rilevi che il dipendente abbia o meno cercato di lavorare prima dell’età pensionabile; e se la non discriminazione debba operare anche per i periodi anteriori alla diretta applicabilità della direttiva e fino a quale momento.
Principio di diritto
L’articolo 2 della direttiva 2000/78 si applica, dopo la scadenza del termine di trasposizione (3 dicembre 2003), agli effetti futuri di una sanzione disciplinare definitiva pregressa che abbia disposto il pensionamento anticipato con decurtazione della pensione, se la pensione rientra nell’ambito dell’articolo 157 TFUE; tuttavia non impone di rimettere in discussione il collocamento a riposo già definitivo ed esaurito, bensì di riesaminare soltanto la decurtazione della pensione per il periodo successivo, determinando l’importo dovuto senza la discriminazione fondata sull’orientamento sessuale. È irrilevante che l’interessato abbia o meno cercato di lavorare nel pubblico impiego prima dell’età pensionabile.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2000/78/CE
- Articolo 1 direttiva 2000/78/CE
- Articolo 2 direttiva 2000/78/CE
- Articolo 3 direttiva 2000/78/CE
- Articolo 18 direttiva 2000/78/CE
- Articolo 20 direttiva 2000/78/CE
- Articolo 157 TFUE
Applicabilità della direttiva 2000/78 a una sanzione disciplinare pregressa
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Verwaltungsgerichtshof austriaco in materia di parità di trattamento nell’occupazione e nelle condizioni di lavoro. Il caso concerne una sanzione disciplinare irrogata nel 1975 a un funzionario di polizia per tentate molestie sessuali nei confronti di minori di sesso maschile, con collocamento a riposo anticipato e decurtazione della pensione.
Fatti e procedimento principale
E.B., funzionario federale di polizia, era stato condannato penalmente nel 1974 e, nel 1975, colpito da un provvedimento disciplinare che disponeva il suo pensionamento anticipato con riduzione del 25% del trattamento pensionistico. La misura si fondava sulla normativa penale austriaca allora vigente, che puniva specificamente le molestie omosessuali maschili verso minori maschi. Anni dopo, E.B. ha chiesto la rimozione degli effetti della decisione disciplinare e il ricalcolo della pensione, sostenendo che, alla luce della direttiva 2000/78, la sanzione era discriminatoria per orientamento sessuale.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se l’articolo 2 della direttiva 2000/78 osti alla conservazione degli effetti di una decisione disciplinare definitiva anteriore alla direttiva;
- se, in caso affermativo, il rimedio debba consistere nella ricostruzione della carriera come se il dipendente fosse rimasto in servizio oppure nel solo ricalcolo della pensione senza decurtazione;
- se rilevi il comportamento dell’interessato circa una eventuale ricerca di impiego;
- se il principio di non discriminazione debba operare anche per periodi precedenti alla diretta applicabilità della direttiva nel diritto nazionale.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- la direttiva 2000/78/CE, soprattutto gli articoli 1, 2 e 3;
- l’articolo 18 sulla trasposizione;
- l’articolo 20 sull’entrata in vigore;
- l’articolo 157 TFUE, per verificare se la pensione integri una "retribuzione" ai fini dell’ambito applicativo della direttiva;
- l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.
Ragionamento della Corte: ambito materiale e temporale
La Corte ricorda che la direttiva 2000/78 tutela contro le discriminazioni, tra le altre, fondate sull’orientamento sessuale, in materia di occupazione e condizioni di lavoro. Un provvedimento disciplinare che dispone il pensionamento anticipato incide sull’occupazione e sulle condizioni di lavoro; quanto alla pensione, essa rientra nella direttiva solo se, secondo i criteri dell’articolo 157 TFUE e della giurisprudenza richiamata, costituisce una forma di retribuzione legata al rapporto di lavoro e riferita a una categoria particolare di lavoratori.
Sul piano temporale, la Corte afferma che una nuova norma si applica dagli effetti futuri delle situazioni sorte in precedenza, salvo che la situazione si sia definitivamente esaurita prima dell’entrata in vigore o della scadenza del termine di trasposizione. Nel caso di specie, il collocamento a riposo anticipato era definitivo prima del 3 dicembre 2003 e non può più essere rimesso in discussione; tuttavia la pensione, essendo corrisposta periodicamente, continuava a produrre effetti dopo tale data. Di conseguenza, la direttiva si applica agli effetti futuri della misura, ma non al suo nucleo ormai esaurito.
Discriminazione e limiti del rimedio
La Corte rileva che la sanzione disciplinare era fondata su una disparità di trattamento direttamente connessa all’orientamento sessuale, perché la normativa penale austriaca puniva specificamente solo le condotte omosessuali maschili verso minori maschi, e tale elemento aveva influito sulla severità della sanzione.
Tuttavia, la direttiva 2000/78 non consente di ricostruire la carriera come se il dipendente fosse rimasto in servizio attivo fino all’età pensionabile legale: il collocamento a riposo anticipato, divenuto definitivo ed esaurito prima della piena applicabilità della direttiva, resta fermo. Il diritto dell’Unione impone invece di riesaminare la sola decurtazione della pensione per il periodo successivo al 3 dicembre 2003, determinando l’importo che sarebbe spettato in assenza della discriminazione.
La Corte aggiunge che è irrilevante, ai fini di tale ricalcolo, che l’interessato abbia o meno cercato un impiego nel pubblico impiego prima dell’età pensionabile, o che abbia lavorato nel settore privato.
Dispositivo
La Corte ha quindi dichiarato che:
- l’articolo 2 della direttiva 2000/78 si applica, dal 3 dicembre 2003, agli effetti futuri di una decisione disciplinare definitiva pregressa che disponga il pensionamento anticipato con decurtazione della pensione;
- il giudice nazionale deve riesaminare, per il periodo successivo a tale data, non il collocamento a riposo in sé, ma la decurtazione della pensione, così da determinare il quantum dovuto senza discriminazione fondata sull’orientamento sessuale.
Principio di diritto
La pronuncia conferma che le misure disciplinari pregresse non possono essere riaperte nella loro componente ormai definitivamente esaurita, ma i loro effetti pensionistici periodici restano sottoposti, per il futuro, al divieto di discriminazione previsto dalla direttiva 2000/78. Il rimedio è quindi il ricalcolo della pensione dal termine di trasposizione in avanti, non la reintegrazione retroattiva piena nella carriera.
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