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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-74/18

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2019. — Causa promossa da A Ltd. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2009/138/CE – Accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione – Articolo 13, punto 13 – Nozione di “Stato membro in cui il rischio è situato” – Società, stabilita in uno Stato membro, che fornisce servizi di assicurazione relativi ai rischi contrattuali connessi alle trasformazioni delle società in un altro Stato membro – Articolo 157 – Stato membro di riscossione della tassa gravante sui premi di assicurazione. — Causa C-74/18

Giurisprudenza europea62018CJ0074

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta la direttiva Solvibilità II nel senso che la tassa sui premi di assicurazione per polizze collegate ad acquisizioni societarie va riscossa nello Stato membro in cui è stabilito il contraente. La localizzazione della società target non rileva, poiché il criterio decisivo è lo stabilimento del contraente al quale il contratto si riferisce. Le caratteristiche specifiche dell’operazione e del rischio assicurato non mutano tale conclusione.

Rinvio pregiudiziale sulla determinazione dello Stato membro competente a imporre la tassa sui premi di assicurazione per polizze M&A (garanzia e indennizzo / responsabilità fiscale) ai sensi della direttiva Solvibilità II.

La questione giuridica

Se, ai fini dell’articolo 157, paragrafo 1, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 13, punto 13, della direttiva 2009/138/CE, il contratto di assicurazione che copre rischi contrattuali connessi al valore delle azioni e al prezzo di acquisto in un’acquisizione d’impresa sia soggetto alla tassa sui premi nello Stato di stabilimento del contraente oppure nello Stato di stabilimento della società target; e se rilevino la natura dei rischi coperti, il fatto che essi riguardino obblighi fiscali pregressi, il tipo di acquisizione (azioni o ramo d’azienda) e il contenuto delle dichiarazioni del venditore.

Principio di diritto

Quando una compagnia di assicurazioni propone una polizza che copre rischi contrattuali inerenti al valore delle azioni e al prezzo di acquisto in un’operazione di acquisizione d’impresa, lo Stato membro legittimato a riscuotere la tassa sui premi è esclusivamente quello di stabilimento del contraente, perché ai sensi dell’articolo 13, punto 13, lettera d), ii), della direttiva 2009/138 il "rischio situato" si identifica con lo stabilimento del contraente e non con quello della società target; sono irrilevanti, a tal fine, la circostanza che la polizza copra obblighi fiscali pregressi, che l’acquisizione riguardi azioni o ramo d’azienda, e il contenuto delle dichiarazioni del venditore.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/138/CE
  • Articolo 13, punto 13, direttiva 2009/138/CE
  • Articolo 157, paragrafo 1, direttiva 2009/138/CE
  • Articolo 157, paragrafo 3, direttiva 2009/138/CE
  • Direttiva 2013/58/UE
  • Direttiva 88/357/CEE
  • Articolo 2, lettera d), direttiva 88/357/CEE

Tassa sui premi di assicurazione e polizze M&A: localizzazione del rischio

La causa riguarda un rinvio pregiudiziale del Korkein hallinto-oikeus (Corte amministrativa suprema, Finlandia) in materia di interpretazione degli articoli 13 e 157 della direttiva 2009/138/CE (Solvibilità II), come modificata dalla direttiva 2013/58/UE. La Corte era chiamata a stabilire in quale Stato membro fosse dovuta la tassa gravante sui premi di assicurazione per polizze stipulate in connessione con acquisizioni d’impresa.

Fatti e procedimento principale

A Ltd, impresa assicurativa stabilita nel Regno Unito e operante in Finlandia senza una diversa stabile organizzazione, offriva prodotti assicurativi relativi a operazioni di acquisizione di imprese. In particolare, si trattava di polizze di tipo "garanzia e indennizzo" e di un’assicurazione per la responsabilità fiscale, destinate a coprire rischi contrattuali connessi al valore delle azioni e al giusto prezzo di acquisto pagato dall’acquirente.

La società aveva chiesto un parere individuale alla Commissione tributaria nazionale finlandese sulla determinazione dello Stato membro legittimato a percepire la tassa sui premi di assicurazione in ipotesi in cui il contraente o la società target fossero stabiliti in Stati diversi. La Commissione tributaria aveva ritenuto, in sintesi, che quando il contraente fosse finlandese e la target estera non vi fosse imposizione in Finlandia, mentre vi sarebbe stata imposizione nel caso opposto.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:

  • se, per polizze legate a un’acquisizione d’impresa, il tributo sui premi spetti allo Stato di stabilimento del contraente oppure allo Stato di stabilimento della società target;
  • se rilevi che la polizza copra solo obblighi fiscali sorti prima dell’acquisizione;
  • se incida il fatto che l’operazione riguardi azioni o un ramo d’azienda;
  • se sia rilevante il contenuto delle dichiarazioni del venditore, limitate alla titolarità delle azioni e all’assenza di diritti di terzi.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 13, punto 13, lettera d), ii), della direttiva 2009/138/CE, che definisce lo "Stato membro in cui il rischio è situato" come, nei casi non espressamente previsti, lo Stato in cui si trova lo stabilimento del contraente al quale il contratto si riferisce;
  • l’articolo 157, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2009/138/CE, secondo cui ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi nello Stato membro in cui il rischio è situato o nello Stato membro dell’impegno;
  • l’articolo 157, paragrafo 3, della stessa direttiva, relativo alle misure nazionali di riscossione;
  • il precedente articolo 2, lettera d), della direttiva 88/357/CEE, cui la disciplina vigente corrisponde secondo la tavola di concordanza.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che il sistema della direttiva mira a localizzare il rischio attraverso criteri concreti e materiali, non criteri puramente giuridici, e richiama la sentenza Kvaerner (C-191/99) per affermare che, nei casi residuali, occorre guardare all’attività il cui rischio è coperto dalla polizza.

Applicando tali principi, la Corte osserva che le polizze in esame non coprono i rischi connessi alla gestione della società target o al suo funzionamento, bensì il rischio contrattuale inerente al valore delle azioni e al prezzo di acquisto, cioè il rischio derivante dalla violazione delle dichiarazioni e degli impegni assunti dal venditore nell’atto di vendita. Ne deriva che il "luogo di esercizio dell’attività" rilevante coincide con lo stabilimento del contraente, che può essere il venditore o l’acquirente, a seconda del contratto.

La Corte respinge l’idea di localizzare automaticamente il rischio nel luogo di stabilimento della società target, poiché ciò contrasterebbe con il testo dell’articolo 13, punto 13, lettera d), ii), che fa riferimento espressamente al contraente. Inoltre, il fatto che la polizza copra solo obblighi fiscali anteriori, che l’acquisizione riguardi azioni o ramo d’azienda, o che le dichiarazioni del venditore abbiano un contenuto limitato, non modifica il criterio di collegamento.

Decisione e principio affermato

La Corte conclude che, per le polizze che coprono rischi contrattuali inerenti al valore delle azioni e al giusto prezzo di acquisto in un’acquisizione d’impresa, la tassa sui premi di assicurazione è dovuta esclusivamente nello Stato membro di stabilimento del contraente. La localizzazione della società target è irrilevante ai fini dell’articolo 157, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE in combinato disposto con l’articolo 13, punto 13.

Rilievo pratico per gli operatori

La pronuncia è rilevante per le polizze assicurative tipiche delle operazioni M&A, soprattutto quando il contraente e la target si trovino in Stati membri diversi. Per gli operatori fiscali e assicurativi, il criterio di collegamento va individuato nel soggetto che stipula il contratto, non nella società acquisita, con conseguenze dirette sulla territorialità dell’imposta sui premi.

Come è indicizzato

Materieassicurazionefiscalità indirettalibera prestazione di servizi assicurativiacquisizioni societariediritto tributario europeo

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