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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-389/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2019. — Causa promossa da „Paysera LT“ UAB. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas. — Rinvio pregiudiziale – Avvio dell’attività degli istituti di moneta elettronica – Direttiva 2009/110/CE – Articolo 5, paragrafi 2 e 3 – Norme in materia di fondi propri – Fondi propri richiesti per l’esercizio di attività legate all’emissione di moneta elettronica – Nozione di “attività legata all’emissione di moneta elettronica” – Emissione della moneta elettronica a beneficio del venditore al valore nominale dei fondi ricevuti. — Causa C-389/17

Giurisprudenza europea62017CJ0389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce il confine tra attività di emissione di moneta elettronica e servizi di pagamento accessori ai fini del calcolo dei fondi propri. Stabilisce che rientrano tra le attività legate all'emissione anche il rimborso trasferito a un terzo e il pagamento che, nella medesima operazione, determina l'emissione di moneta elettronica a favore del venditore. La verifica concreta spetta al giudice nazionale, che deve accertare se emissione/rimborso siano innescati automaticamente in un'unica operazione.

Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE: quali servizi di pagamento degli istituti di moneta elettronica sono "legati all'emissione di moneta elettronica" ai fini del calcolo dei fondi propri.

La questione giuridica

Se l'articolo 5, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/110/CE debba essere interpretato nel senso che due tipologie di operazioni di pagamento svolte da un istituto di moneta elettronica sono servizi legati o non legati all'emissione di moneta elettronica: a) il trasferimento, su richiesta del detentore, dei fondi rimborsati al valore nominale su un conto bancario di terzi; b) il pagamento effettuato dall'acquirente all'istituto, che poi emette moneta elettronica al valore nominale a favore del venditore.

Principio di diritto

I servizi di pagamento prestati da un istituto di moneta elettronica sono "attività legate all'emissione di moneta elettronica" ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE quando, in concreto, essi innescano l'emissione o il rimborso della moneta elettronica nell'ambito di un'unica e stessa operazione di pagamento; in tal caso si applica il regime dei fondi propri previsto per l'attività di emissione, e non quello generale dei servizi di pagamento non legati all'emissione.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2009/110/CE
  • Articolo 2, paragrafo 2, direttiva 2009/110/CE
  • Articolo 5, paragrafi 2 e 3, direttiva 2009/110/CE
  • Articolo 6, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2009/110/CE
  • Articolo 11, paragrafi 1 e 2, direttiva 2009/110/CE
  • Direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 4, punti 3 e 5, direttiva 2007/64/CE
  • Articolo 8, paragrafi 1 e 2, direttiva 2007/64/CE
  • Allegato della direttiva 2007/64/CE

Interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE sui fondi propri degli istituti di moneta elettronica

La pronuncia è resa in sede di rinvio pregiudiziale ex articolo 267 TFUE ed è relativa al regime prudenziale applicabile agli istituti di moneta elettronica. Il nodo centrale riguarda la qualificazione di alcune operazioni di pagamento ai fini del calcolo dei fondi propri dovuti da un emittente di moneta elettronica.

Fatti e procedimento principale

La società Paysera LT UAB, già EVP International UAB, era titolare in Lituania di autorizzazioni come istituto di moneta elettronica e istituto di pagamento. A seguito di un controllo, il Consiglio di vigilanza della Banca di Lituania le ha notificato un avvertimento per l'asserita applicazione inadeguata dei metodi di calcolo dei fondi propri a determinate operazioni di pagamento.

L'autorità nazionale non aveva riconosciuto come servizi di pagamento legati all'emissione di moneta elettronica due operazioni svolte dalla società:

  • il trasferimento, su richiesta del detentore di moneta elettronica, dei fondi rimborsati al valore nominale su un conto bancario di un terzo (servizio I);
  • la riscossione del pagamento del bene o servizio da parte dell'acquirente, con successiva emissione di moneta elettronica al valore nominale a favore del venditore (servizio II).

Respinto il ricorso di primo grado, la Paysera ha proposto impugnazione dinanzi alla Corte amministrativa suprema di Lituania, che ha sottoposto la questione alla Corte di giustizia.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • la direttiva 2009/110/CE, in specie i considerando 2, 7, 8, 9 e 11;
  • l'articolo 2, paragrafo 2, sulla definizione di moneta elettronica;
  • l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, sui fondi propri;
  • l'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), sulle attività autorizzate;
  • l'articolo 11, paragrafi 1 e 2, su emissione e rimborsabilità;
  • la direttiva 2007/64/CE, in particolare l'articolo 4, punti 3 e 5, l'articolo 8 e il relativo allegato, richiamati per individuare i servizi di pagamento e i metodi di calcolo dei fondi propri applicabili alle attività non legate all'emissione.

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza, se i servizi I e II dovessero essere considerati attività legate all'emissione di moneta elettronica oppure servizi di pagamento autonomi, con conseguenze sul metodo di calcolo dei fondi propri:

  • se legati all'emissione, si applica il metodo D dell'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2009/110/CE;
  • se non legati all'emissione, si applicano i metodi A, B o C dell'articolo 8 della direttiva 2007/64/CE.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che l'articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/110/CE introduce un'eccezione al regime generale dei servizi di pagamento quando tali servizi siano legati all'attività di emissione di moneta elettronica. La verifica decisiva è quindi se il servizio sia intrinsecamente connesso all'emissione o al rimborso della moneta elettronica.

Poiché la nozione di "emissione di moneta elettronica" non è definita autonomamente, la Corte valorizza:

  • la definizione di moneta elettronica dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE, che presuppone emissione dietro ricevimento di fondi per effettuare operazioni di pagamento;
  • la definizione di operazione di pagamento dell'articolo 4, punto 5, della direttiva 2007/64/CE;
  • l'obbligo di rimborso al valore nominale imposto dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE.

La Corte precisa che il rimborso consiste nella riconversione della moneta elettronica al valore nominale e nel successivo versamento dei fondi su istruzione del detentore; non è richiesto che il versamento avvenga sul conto del detentore o su quello di un terzo. Da ciò deriva che un servizio di pagamento reso per consentire il rimborso della moneta elettronica rientra tra le attività legate all'emissione.

Applicando tali principi ai servizi controversi:

  • per il servizio I, se i fondi sono rimborsati unicamente allo scopo del trasferimento e nell'ambito di una sola operazione di pagamento, esso può essere qualificato come attività legata all'emissione;
  • per il servizio II, il trasferimento di fondi che provoca automaticamente, nella stessa operazione, l'emissione di moneta elettronica a favore del venditore è anch'esso direttamente legato all'emissione.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che l'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE deve essere interpretato nel senso che i servizi forniti da istituti di moneta elettronica nell'ambito di operazioni di pagamento, come quelli del procedimento principale, costituiscono attività legate all'emissione di moneta elettronica quando tali servizi innescano l'emissione o il rimborso di moneta elettronica nell'ambito di una stessa e unica operazione di pagamento.

Principio affermato

Ai fini del calcolo dei fondi propri, la qualificazione come attività "legata all'emissione di moneta elettronica" dipende dal nesso funzionale e operativo con l'emissione o il rimborso: se il servizio di pagamento è solo il veicolo attraverso cui, in una singola operazione, si rimborsa la moneta elettronica o la si emette automaticamente a fronte dei fondi ricevuti, esso rientra nel regime speciale dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/110/CE.

Come è indicizzato

Materiemoneta elettronicaservizi di pagamentofondi propri e vigilanza prudenzialediritto bancario e finanziario

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