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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-386/17

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2019. — Stefano Liberato contro Luminita Luisa Grigorescu. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte suprema di cassazione. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari – Regolamento (CE) n. 44/2001 – Articolo 5, punto 2 – Articolo 27 – Articolo 35, paragrafo 3 – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Articolo 19 – Litispendenza – Articolo 22, lettera a) – Articolo 23, lettera a) – Non riconoscimento delle decisioni in caso di contrarietà manifesta all’ordine pubblico – Articolo 24 – Divieto di procedere al riesame della competenza giurisdizionale dell’autorità giurisdizionale d’origine – Motivo di non riconoscimento fondato su una violazione delle norme sulla litispendenza – Insussistenza. — Causa C-386/17

Giurisprudenza europea62017CJ0386

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha escluso che la violazione delle regole di litispendenza possa fondare un diniego di riconoscimento per ordine pubblico. In una controversia matrimoniale, di responsabilità genitoriale e alimentare, il giudice dello Stato membro preventivamente adito non può riesaminare la competenza del giudice successivamente adito né rifiutare il riconoscimento della sua decisione definitiva per il solo fatto che quest’ultimo non abbia sospeso il procedimento. La pronuncia conferma il primato del principio di fiducia reciproca e l’interpretazione restrittiva delle clausole di ordine pubblico.

Riconoscimento di una decisione straniera resa in violazione delle regole di litispendenza: tale violazione non consente di invocare l’ordine pubblico per negarne il riconoscimento.

La questione giuridica

Se la violazione delle norme sulla litispendenza di cui all’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003 e all’articolo 27 del regolamento n. 44/2001 possa costituire un motivo di non riconoscimento per contrarietà manifesta all’ordine pubblico nello Stato membro in cui era stata preventivamente adita un’altra autorità giurisdizionale, oppure se si tratti di una questione che attiene solo alla competenza e che non può essere riesaminata in sede di riconoscimento.

Principio di diritto

Le norme sulla litispendenza degli articoli 19 del regolamento n. 2201/2003 e 27 del regolamento n. 44/2001, benché impongano al giudice successivamente adito di sospendere il procedimento e, se del caso, di declinare la competenza, non possono essere invocate dal giudice dello Stato membro preventivamente adito per negare il riconoscimento di una decisione definitiva resa dal secondo giudice, neppure qualificando tale violazione come contrarietà manifesta all’ordine pubblico; il divieto di riesame della competenza e il sistema di fiducia reciproca impediscono infatti di rimettere in discussione, in sede di riconoscimento, l’erronea applicazione delle regole di competenza o di litispendenza.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 12 del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 17 del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 19 del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 22, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 23, lettera a), del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Articolo 24 del regolamento (CE) n. 2201/2003
  • Regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 5, punto 2, del regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 27 del regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 34, punti 1 e 4, del regolamento (CE) n. 44/2001
  • Articolo 35, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 44/2001

Riconoscimento di una decisione resa in violazione della litispendenza

La sentenza riguarda un rinvio pregiudiziale della Corte suprema di cassazione italiana in una controversia familiare transfrontaliera tra coniugi rumeno-italiani. Il problema centrale era se la violazione delle regole di litispendenza previste dai regolamenti n. 2201/2003 e n. 44/2001 potesse impedire il riconoscimento in Italia della decisione definitiva resa dal giudice rumeno successivamente adito.

Fatti e procedimento principale

Il sig. Liberato aveva promosso in Italia un giudizio di separazione personale e di affidamento del figlio, con domanda riconvenzionale di mantenimento proposta dalla sig.ra Grigorescu. Successivamente, la sig.ra Grigorescu aveva adito un giudice rumeno chiedendo il divorzio, l’affidamento esclusivo del figlio e il mantenimento. Il giudice rumeno aveva deciso nel merito, nonostante l’eccezione di litispendenza sollevata dal marito.

In Italia, il Tribunale di Teramo aveva inizialmente negato il riconoscimento della decisione rumena, ritenendo che il giudice rumeno avesse violato l’articolo 19 del regolamento n. 2201/2003. La Corte d’appello di L’Aquila aveva invece riconosciuto la decisione rumena, osservando che la violazione delle norme sulla litispendenza non costituiva di per sé un motivo di non riconoscimento. Il sig. Liberato ricorreva quindi in cassazione.

Normativa rilevante

La Corte richiama:

  • il regolamento n. 2201/2003, in particolare gli articoli 12, 17, 19, 22, 23 e 24;
  • il regolamento n. 44/2001, in particolare gli articoli 5, punto 2, 27, 34 e 35;
  • l’articolo 267 TFUE, quale base del rinvio pregiudiziale.

La Corte precisa che, sebbene il regolamento n. 2201/2003 non si applichi alle obbligazioni alimentari, queste ultime rientrano nel regolamento n. 44/2001; tuttavia, nella causa concreta le tre materie erano strettamente intrecciate.

Questioni pregiudiziali

Il giudice nazionale chiedeva in sostanza se:

  • la violazione delle regole di litispendenza incidesse solo sulla competenza del giudice successivamente adito;
  • oppure potesse essere invocata, nello Stato membro preventivamente adito, come motivo di ordine pubblico per rifiutare il riconoscimento della decisione straniera.

Ragionamento della Corte

La Corte osserva che le norme sulla litispendenza perseguono un obiettivo di buona amministrazione della giustizia e di prevenzione di procedimenti paralleli e decisioni contrastanti. Esse si fondano sull’ordine cronologico di adizione dei giudici e operano in un sistema costruito sulla fiducia reciproca tra Stati membri.

Richiamando la propria giurisprudenza, la Corte sottolinea che:

  • ciascun giudice deve verificare d’ufficio la propria competenza;
  • il giudice dello Stato richiesto non può procedere al riesame della competenza del giudice d’origine;
  • i motivi di non riconoscimento per ordine pubblico vanno interpretati restrittivamente.

Quanto all’articolo 24 del regolamento n. 2201/2003, la Corte rileva che, pur non menzionando espressamente l’articolo 19, esso vieta comunque il riesame della competenza. Consentire di qualificare la violazione della litispendenza come ordine pubblico equivarrebbe infatti a riesaminare indirettamente la competenza del giudice successivamente adito, in contrasto con il sistema del regolamento. La stessa soluzione vale per l’articolo 35, paragrafo 3, del regolamento n. 44/2001.

Decisione

La Corte risponde che le norme sulla litispendenza degli articoli 27 del regolamento n. 44/2001 e 19 del regolamento n. 2201/2003 ostano a che le autorità giurisdizionali dello Stato membro preventivamente adito rifiutino il riconoscimento di una decisione definitiva resa dal giudice successivamente adito per il solo fatto che quest’ultimo ha violato tali norme. In particolare, tale violazione non può, di per sé, integrare una contrarietà manifesta all’ordine pubblico.

Principio affermato

La violazione delle regole di litispendenza nei regolamenti Bruxelles I e Bruxelles II bis non costituisce un autonomo motivo di non riconoscimento, neppure attraverso la clausola di ordine pubblico, perché ciò comporterebbe un riesame vietato della competenza del giudice d’origine e comprometterebbe la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materielitispendenzariconoscimento delle decisioni stranierediritto di famigliaresponsabilità genitorialeobbligazioni alimentari

Testo integrale

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