Corte di giustizia, Sentenza C-102/18
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 17 gennaio 2019. — Causa promossa da Klaus Manuel Maria Brisch. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Köln. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Regolamento (UE) n. 650/2012 – Articolo 65, paragrafo 2 – Certificato successorio europeo – Domanda di certificato – Regolamento d’esecuzione (UE) n. 1329/2014 – Natura obbligatoria o facoltativa del modulo previsto dall’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento d’esecuzione n. 1329/2014. — Causa C-102/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte interpreta il sistema del regolamento sulle successioni nel senso che il richiedente un certificato successorio europeo non è tenuto a presentare la domanda tramite il modulo IV. Il richiamo dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 1329/2014 indica solo il modulo da usare se il richiedente decide di servirsi del modello. La pronuncia chiarisce quindi che la domanda resta valida anche se proposta con altra modalità, purché contenga le informazioni e i documenti richiesti.
Domanda di certificato successorio europeo: il modulo IV previsto dal regolamento di esecuzione n. 1329/2014 è obbligatorio o facoltativo.
La questione giuridica
Se, ai fini della domanda di certificato successorio europeo ai sensi dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012, il modulo IV dell’allegato 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014 debba essere utilizzato obbligatoriamente oppure solo facoltativamente.
Principio di diritto
Ai fini della domanda di un certificato successorio europeo, l’utilizzazione del modulo IV di cui all’allegato 4 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014 non è obbligatoria ma facoltativa: l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 esprime chiaramente la libertà del richiedente di avvalersi del modulo, e l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione va letto come individuazione del modulo da usare solo se la domanda è presentata in forma modulare, non come imposizione di una forma obbligatoria. La Corte valorizza inoltre il confronto con l’articolo 67, paragrafo 1, che invece rende espressamente obbligatorio il modulo V per il rilascio del certificato, nonché la genesi normativa e la dicitura del modulo IV che lo qualifica come facoltativo.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 62 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 65 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 66 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 67 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 80 del regolamento (UE) n. 650/2012
- Articolo 81, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 650/2012
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014
- Articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014
- Regolamento (UE) n. 182/2011
Domanda di certificato successorio europeo e natura del modulo IV
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Köln in materia di certificato successorio europeo, istituito dal regolamento (UE) n. 650/2012. La questione verte sulla corretta interpretazione dell’articolo 65, paragrafo 2, di tale regolamento e dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1329/2014, con specifico riferimento alla natura obbligatoria o facoltativa del modulo IV per la presentazione della domanda.
Fatti e procedimento principale
La controversia nasce dalla successione della sig.ra Maria Therese Trenk, cittadina tedesca deceduta a Colonia nel 2017 e titolare di beni in Germania, Italia e Svizzera. Il sig. Klaus Manuel Maria Brisch, in qualità di esecutore testamentario, ha chiesto all’Amtsgericht Köln il rilascio di un certificato successorio europeo per i beni situati in Italia, senza utilizzare il modulo IV dell’allegato 4 del regolamento di esecuzione n. 1329/2014. Il tribunale di primo grado ha ritenuto la domanda inammissibile per mancato uso del modulo. Il giudice del rinvio ha invece dubitato della correttezza di tale interpretazione, osservando che il testo dell’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 parla espressamente di facoltà del richiedente di utilizzare il modulo.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- il considerando 59 del regolamento n. 650/2012, relativo all’obiettivo del mutuo riconoscimento in materia successoria;
- l’articolo 62, che istituisce il certificato successorio europeo;
- l’articolo 65, paragrafi 1, 2 e 3, che disciplina la domanda del certificato e prevede che il richiedente "può" utilizzare il modulo elaborato secondo la procedura consultiva;
- l’articolo 66, sulla verifica delle informazioni da parte dell’autorità di rilascio;
- l’articolo 67, paragrafo 1, che per il rilascio del certificato impone l’uso del modulo V;
- l’articolo 80 e l’articolo 81, paragrafo 2, relativi agli atti di esecuzione della Commissione;
- l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 1329/2014, che individua il modulo IV come modello per la domanda;
- il regolamento (UE) n. 182/2011, richiamato dall’articolo 81.
Questione pregiudiziale
Il giudice tedesco chiede se, per presentare la domanda di certificato successorio europeo, il richiedente debba necessariamente utilizzare il modulo IV o se possa scegliere liberamente altre forme di presentazione. Nel procedimento nazionale, l’autorità di primo grado sosteneva l’obbligatorietà del modulo, ritenendo che l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione avesse introdotto una lex specialis. Il giudice del rinvio e il richiedente, invece, valorizzavano il tenore letterale dell’articolo 65, paragrafo 2, e la qualifica di facoltatività riportata nel modulo stesso.
Ragionamento della Corte
La Corte applica anzitutto un’interpretazione autonoma e uniforme del diritto dell’Unione, alla luce del testo, del contesto e della finalità della disciplina. Sul piano letterale, rileva che l’articolo 65, paragrafo 2, afferma che il richiedente "può" utilizzare il modulo: formula che, di per sé, esclude un obbligo. Inoltre, il paragrafo 3 dello stesso articolo impone sì il contenuto informativo della domanda e la produzione dei documenti necessari, ma non prescrive l’uso del modulo IV. Quanto all’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 1329/2014, la Corte lo legge insieme all’allegato 4, dove il modulo IV reca l’avviso che esso è facoltativo. L’espressione "modulo da utilizzare" non viene intesa come imposizione generalizzata, bensì come individuazione del modulo da impiegare qualora il richiedente scelga di formulare la domanda tramite modulo. La Corte richiama anche la genesi normativa: nella proposta iniziale della Commissione era prevista una domanda da presentare obbligatoriamente mediante modulo; la versione finale del regolamento n. 650/2012 ha invece abbandonato tale soluzione, confermando la volontà del legislatore di non imporre un modello obbligatorio. Il contesto sistematico conferma la conclusione, poiché l’articolo 67, paragrafo 1, stabilisce espressamente l’obbligo per l’autorità di rilascio di usare il modulo V per emettere il certificato. Il contrasto tra questa disposizione e l’articolo 65, paragrafo 2, indica che il legislatore ha distinto consapevolmente tra fase di domanda, lasciata libera, e fase di rilascio, soggetta a modulo obbligatorio. Infine, la Corte osserva che l’obiettivo di semplificazione e di mutuo riconoscimento perseguito dal regolamento può essere raggiunto anche senza rendere obbligatorio il modulo IV, poiché l’autorità può comunque verificare le informazioni ricevute e chiedere chiarimenti o prove aggiuntive.
Decisione e dispositivo
La Corte dichiara che l’articolo 65, paragrafo 2, del regolamento n. 650/2012 e l’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione n. 1329/2014 devono essere interpretati nel senso che, ai fini della domanda di un certificato successorio europeo, l’utilizzazione del modulo IV è facoltativa. Le spese restano rimesse al giudice nazionale, trattandosi di un incidente sollevato nel procedimento principale.
Principio affermato
La domanda di certificato successorio europeo può essere presentata senza utilizzare il modulo IV: il modulo è uno strumento opzionale di facilitazione della raccolta delle informazioni, non una forma vincolante della domanda.
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