Corte di giustizia, Sentenza C-265/17
Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2019. — Commissione europea contro United Parcel Service, Inc. — Impugnazione – Controllo delle operazioni di concentrazione di imprese – Acquisizione della TNT Express da parte di UPS – Decisione della Commissione che dichiara l’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’Accordo SEE – Modello econometrico elaborato dalla Commissione – Mancata comunicazione delle modifiche apportate al modello econometrico – Violazione dei diritti della difesa. — Causa C-265/17 P
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte respinge l’impugnazione della Commissione contro la sentenza del Tribunale che aveva annullato il divieto di concentrazione UPS/TNT Express. Conferma che la mancata comunicazione della versione definitiva del modello econometrico, se sostanzialmente diversa da quella discussa nel contraddittorio, integra una violazione dei diritti della difesa. La Corte precisa anche che, in questo contesto, non occorre dimostrare che la decisione avrebbe avuto un contenuto diverso, essendo sufficiente che l’impresa abbia potuto difendersi meglio.
Impugnazione della Commissione contro l’annullamento, da parte del Tribunale, della decisione che vietava la concentrazione UPS/TNT Express per violazione dei diritti della difesa nella mancata comunicazione del modello econometrico definitivo.
La questione giuridica
Se il Tribunale abbia correttamente annullato la decisione della Commissione per violazione dei diritti della difesa, in particolare per non aver comunicato a UPS le modifiche sostanziali apportate dopo la comunicazione degli addebiti al modello econometrico su cui si fondava l’analisi degli effetti della concentrazione; inoltre, se il Tribunale abbia errato nel criterio probatorio applicato e nel non accogliere le censure della Commissione sul carattere inoperante del motivo e sull’obbligo di motivazione.
Principio di diritto
Nel controllo delle concentrazioni, quando la Commissione intende fondare la decisione finale su un modello econometrico, deve comunicare alle imprese interessate le modifiche sostanziali apportate dopo la comunicazione degli addebiti, così da consentire osservazioni utili; la mancata comunicazione viola i diritti della difesa e può comportare l’annullamento della decisione senza che occorra provare che l’esito sarebbe stato certamente diverso, essendo sufficiente che la parte abbia potuto difendersi meglio anche solo in misura minima. Il modello econometrico non è qualificabile, per sua natura, come elemento a carico o a discarico a seconda del risultato cui conduce, e la celerità della procedura non esime la Commissione da tale obbligo.
Norme richiamate
- Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 256 TFUE
- Articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004
- Articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 139/2004
- Regolamento (CE) n. 802/2004
- Articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 802/2004
- Articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 802/2004
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
- Articolo 184, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte
Impugnazione della Commissione nella concentrazione UPS/TNT Express
Si tratta di un ricorso per impugnazione proposto dalla Commissione avverso la sentenza del Tribunale che aveva annullato la decisione di incompatibilità della concentrazione tra UPS e TNT Express. La controversia ruota attorno al rispetto dei diritti della difesa nel procedimento di controllo delle concentrazioni, con particolare riguardo a un modello econometrico utilizzato dalla Commissione per valutare gli effetti dell’operazione sui prezzi e sulla concorrenza.
Fatti e procedimento principale
UPS aveva notificato alla Commissione il progetto di acquisizione di TNT ai sensi del regolamento n. 139/2004. Con decisione del 30 gennaio 2013, la Commissione aveva dichiarato l’operazione incompatibile con il mercato interno e con l’Accordo SEE, ritenendo che essa avrebbe creato un ostacolo significativo a una concorrenza effettiva in quindici Stati membri.
UPS aveva impugnato la decisione dinanzi al Tribunale, deducendo, tra l’altro, la violazione dei diritti della difesa perché la Commissione avrebbe adottato la decisione finale sulla base di un modello econometrico diverso da quello discusso nel corso del procedimento amministrativo. Il Tribunale aveva accolto tale motivo e annullato la decisione.
Motivi dell’impugnazione della Commissione
La Commissione ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale deducendo, in sostanza:
- l’erronea applicazione delle regole sulla ricevibilità e sull’operatività dell’impugnazione;
- l’erronea qualificazione della mancata comunicazione del modello econometrico come violazione dei diritti della difesa;
- l’erroneo criterio adottato per stabilire le conseguenze di tale violazione;
- la violazione dell’obbligo di motivazione da parte del Tribunale.
Ricevibilità dell’impugnazione
La Corte respinge le eccezioni preliminari di UPS. Ricorda che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e che la Commissione non si è limitata a contestare fatti, ma ha censurato il ragionamento giuridico del Tribunale, in particolare sul dovere di comunicare il modello definitivo e sulle conseguenze della mancata comunicazione. Quanto all’asserita irrilevanza dell’impugnazione, la Corte precisa che si tratta di una questione di fondatezza, non di ricevibilità.
Normativa e principi applicabili ai diritti della difesa
La Corte richiama il principio generale del rispetto dei diritti della difesa e le disposizioni specifiche del regime delle concentrazioni:
- articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 139/2004;
- articolo 13, paragrafo 2, del regolamento n. 802/2004;
- norme sull’accesso al fascicolo, compreso il limite relativo ai documenti interni della Commissione.
La Corte sottolinea che, prima di adottare una decisione in materia di concentrazioni, la Commissione deve porre le parti in grado di esprimersi su tutti gli elementi su cui intende fondare la propria decisione. Ciò vale in modo particolarmente intenso per i modelli econometrici, che costituiscono strumenti essenziali dell’analisi prospettica degli effetti della concentrazione.
Ragionamento della Corte sul modello econometrico
La Corte afferma che, quando la Commissione usa modelli econometrici per fondare la decisione, le imprese interessate devono poter formulare osservazioni non solo sul risultato finale, ma anche sulle scelte metodologiche e sulle modifiche sostanziali introdotte dopo la comunicazione degli addebiti.
La Corte riconosce che la comunicazione degli addebiti ha natura provvisoria e può evolvere; tuttavia, questa circostanza non consente di modificare la sostanza di un modello econometrico senza comunicarne la versione definitiva alle parti e senza consentire loro di replicare. Tali elementi non possono neppure essere trattati come semplici documenti interni.
La Corte valorizza inoltre il principio di buona amministrazione dell’articolo 41 della Carta, affermando che la trasparenza nel metodo è essenziale per l’equità del procedimento e per la legittimità del controllo giurisdizionale successivo.
Conseguenze della violazione dei diritti della difesa
La Corte respinge la tesi della Commissione secondo cui il modello econometrico dovrebbe essere trattato come elemento a carico o a discarico a seconda del risultato ottenuto. Secondo la Corte, la natura dello strumento non dipende dal senso del suo esito; ciò che rileva è che la mancata comunicazione di modifiche sostanziali abbia impedito alla parte di difendersi pienamente.
La Corte conferma, quindi, il criterio applicato dal Tribunale: per ottenere l’annullamento, non è necessario dimostrare che la decisione finale sarebbe stata necessariamente diversa, ma basta provare che la parte avrebbe potuto difendersi meglio, anche solo in misura minima. Per questo motivo, il Tribunale non ha errato nel non dichiarare inoperante il motivo di UPS relativo alla violazione dei diritti della difesa.
Obbligo di motivazione del Tribunale
La Corte respinge anche le censure della Commissione relative a un presunto difetto di motivazione della sentenza impugnata. Ritiene che il Tribunale abbia risposto, anche solo implicitamente ma necessariamente, agli argomenti della Commissione sulla natura provvisoria della comunicazione degli addebiti, sulla variabile continua usata nel modello e sull’asserita inoperatività del motivo di UPS.
Decisione e spese
La Corte respinge integralmente l’impugnazione della Commissione e la condanna alle spese. Conferma così l’annullamento della decisione della Commissione nella vicenda UPS/TNT Express.
Principi affermati
La sentenza ribadisce che, nel controllo delle concentrazioni, la Commissione deve garantire un contraddittorio effettivo sulle basi metodologiche dell’analisi econometrica quando questa incide sulla decisione finale. La mancata comunicazione di modifiche sostanziali al modello utilizzato viola i diritti della difesa e può determinare l’annullamento della decisione, senza che sia necessario provare un esito diverso del procedimento.
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