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Sentenza

Sentenza n. 123/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento - del decreto della Prefettura di Agrigento – Area Prima Ordine e Sicurezza Pubblica, n.-OMISSIS-, con il quale non è stata accolta l'istanza per il rilascio della licenza di porto d'arma corta per difesa personale; - di ogni altro atto presupposto, connesso, coordinato e/o conseguente ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202400516

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di diniego della licenza di porto d'arma corta per difesa personale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e collocato in quiescenza, ha impugnato il diniego prefettizio deducendo, tra l'altro, la violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 39, 42 e 43 T.U.L.P.S. e l'insufficiente ponderazione degli elementi posti a fondamento della richiesta. Ha sostenuto che il lungo servizio di polizia, durante il quale si era contrapposto a soggetti mafiosi e delinquenti comuni, nonché le minacce e intimidazioni subite anche dopo il pensionamento, dimostrassero il bisogno di portare l'arma per difesa personale. L'amministrazione aveva invece rilevato l'assenza di un pericolo attuale e concreto e aveva valorizzato elementi negativi inerenti all'affidabilità del richiedente: il collocamento in quiescenza anticipata per stato ansioso depressivo reattivo, l'esonero dai servizi operativi nell'ultimo periodo di servizio, la presentazione della prima istanza quattro anni dopo il pensionamento, la risalenza al 1993 dell'episodio di conflitto a fuoco invocato e una vicenda del 2019 nella quale il ricorrente, secondo il rapporto informativo, avrebbe minacciato e malmenato quattro giovani, venendo segnalato all'autorità giudiziaria per minacce e lesioni personali.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il porto d'armi non costituisca un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di portare e detenere armi, subordinata alla perfetta e completa sicurezza circa il loro buon uso. In materia di porto d'arma per difesa personale, l'art. 42 T.U.L.P.S. richiede un "dimostrato bisogno", da desumere da circostanze specifiche, attuali e concrete, non dalla sola professione svolta né dalla generica esposizione a rischi. Il giudizio prefettizio è ampiamente discrezionale e deve accordare prevalenza alla sicurezza e all'incolumità pubblica rispetto all'interesse individuale. Nel caso concreto, il decreto, richiamando il parere del Questore, era adeguatamente motivato: l'episodio del 1993 era troppo risalente per dimostrare un rischio attuale; il differimento di quattro anni tra il pensionamento e la prima istanza indeboliva la tesi di un pericolo connesso al servizio; la vicenda del 2019, oltre a non dimostrare un'aggressione tale da giustificare il porto dell'arma, costituiva un indice negativo di affidabilità, anche se non aveva condotto a una condanna penale. Il giudice ha quindi escluso i vizi denunciati e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 42 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

    Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, la licenza di portare rivoltelle o pistole.

    Il rilascio del porto d'arma corta per difesa personale è subordinato alla prova di un bisogno effettivo, attuale e concreto dell'interessato.

  • art. 11 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la sentenza non gli attribuisce una specifica incidenza autonoma nella decisione.

  • art. 39 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la sentenza non gli attribuisce una specifica incidenza autonoma nella decisione.

  • art. 43 T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

    Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate; la sentenza non gli attribuisce una specifica incidenza autonoma nella decisione.

  • art. 699 c.p.

    Richiamato quale fondamento del generale divieto di detenere armi, cui la licenza costituisce deroga.

  • art. 4, comma 1, l. n. 110/1975

    Richiamato quale ulteriore fondamento del generale divieto di portare armi.

  • art. 73 c.p.a.

    Richiamato per la memoria di replica depositata dal ricorrente.

Massime di principio

  • Il porto d'armi non costituisce un diritto assoluto, ma un'eccezione al generale divieto di portare e detenere armi; il rilascio presuppone una valutazione particolarmente rigorosa dell'affidabilità del richiedente e dell'assenza di rischi anche potenziali per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  • La licenza di porto d'arma corta per difesa personale può essere rilasciata solo quando il richiedente dimostri un bisogno effettivo, attuale e concreto di proteggersi da una situazione di pericolo; tale bisogno non può essere desunto automaticamente dalla professione svolta, dal precedente servizio di polizia o dalla consistenza degli interessi patrimoniali.
  • Nella valutazione del "dimostrato bisogno", l'autorità di pubblica sicurezza può attribuire rilievo alla risalenza degli episodi allegati e alla mancata immediatezza della richiesta rispetto alla cessazione dell'attività o agli eventi dedotti, poiché tali elementi incidono sull'attualità e concretezza del pericolo.
  • Ai fini del giudizio di affidabilità necessario per il rilascio del porto d'armi, l'autorità di pubblica sicurezza può considerare anche fatti o episodi privi di rilievo penale definitivo, inclusi comportamenti oggetto di mera segnalazione all'autorità giudiziaria, quando siano indicativi della possibile sussistenza di un rischio di abuso delle armi.
  • Nel bilanciamento tra l'interesse privato a ottenere il porto d'armi e l'interesse pubblico alla sicurezza e all'incolumità collettiva, quest'ultimo assume carattere prevalente; il sindacato giurisdizionale sul giudizio prefettizio resta limitato alla verifica dell'adeguatezza dell'istruttoria, della motivazione e dell'assenza di illogicità o travisamento.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di polizia
RamiForze armate e forze di poliziaCommercio e attività produttive
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPonderazione degli interessi e interesse pubblicoProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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