Sentenza del 26/02/2019 n. 5561 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR Toscana, sostenendo che, in presenza di sottofatturazione derivante da dati falsi inseriti in una dichiarazione doganale comunque riferita alle merci effettivamente importate, trova applicazione l'art. 201 del Codice doganale comunitario e non l'art. 202. Di conseguenza, il dichiarante e il rappresentante indiretto rispondono dell'obbligazione doganale. L'Agenzia ha inoltre contestato il riconoscimento della buona fede della società, rilevando che l'esenzione dal recupero a posteriori dei dazi richiede la prova cumulativa di specifici presupposti, tra cui un errore imputabile alle autorità doganali, non riconoscibile da un debitore diligente e in buona fede, nonché il rispetto di tutti gli obblighi normativi.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, quando la merce è stata presentata e dichiarata in dogana, ma la dichiarazione contiene quantitativi o valori falsi, l'obbligazione doganale sorge ai sensi dell'art. 201 CDC e il dichiarante resta responsabile, anche se la falsità è stata commessa dall'importatore e accertata successivamente in sede penale. L'art. 202 CDC si applica soltanto quando la merce è introdotta senza dichiarazione o quando la dichiarazione non ha alcun rapporto con la merce importata. La Corte ha inoltre escluso che la mera buona fede del dichiarante sia sufficiente a evitare il recupero dei dazi: la società avrebbe dovuto dimostrare tutti i presupposti dell'esimente prevista dall'art. 220 CDC. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla CTR Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Reg. (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 201
L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione; il dichiarante è debitore dell'obbligazione doganale.
La presentazione e l'accettazione di una dichiarazione doganale fanno sorgere l'obbligazione doganale. Se la dichiarazione riguarda effettivamente la merce importata, ma contiene valori o quantità falsi, resta applicabile l'art. 201 e il dichiarante rimane responsabile.
Reg. (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 202
Introduzione irregolare di merci nel territorio doganale della Comunità.
La norma si applica quando le merci sono introdotte senza una dichiarazione doganale valida o quando la dichiarazione non ha alcuna relazione con le merci effettivamente importate. Non si applica alla mera sottofatturazione di merci regolarmente dichiarate.
Reg. (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 201, comma 3
Sono debitori anche le persone che hanno fornito gli elementi necessari alla stesura della dichiarazione e che sapevano o avrebbero dovuto ragionevolmente sapere che tali elementi erano falsi.
La responsabilità può estendersi ai soggetti che hanno fornito dati inesatti, purché fossero o dovessero essere ragionevolmente consapevoli della loro erroneità.
Reg. (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 5
La persona che non dichiari di agire a nome o per conto di un terzo è considerata agire a suo nome e per proprio conto.
Il rappresentante indiretto, agendo come dichiarante, assume la responsabilità doganale prevista per la dichiarazione presentata.
Reg. (CEE) n. 2913/1992, Codice doganale comunitario, art. 220, comma 2, lett. b)
I dazi non sono contabilizzati a posteriori quando la mancata riscossione dipende da un errore delle autorità, non rilevabile da un debitore in buona fede, che abbia rispettato tutte le prescrizioni applicabili.
La buona fede non è un'esimente automatica. Il dichiarante deve provare cumulativamente l'errore attivo dell'autorità doganale, la sua non riconoscibilità anche con la normale diligenza professionale e il rispetto di tutti gli obblighi normativi.
Reg. (CEE) n. 2454/1993, art. 199
La disposizione è richiamata quale norma attuativa del Codice doganale comunitario in materia di responsabilità connessa alla dichiarazione doganale.
D.P.R. n. 43/1973, art. 40, Testo unico delle leggi doganali
È richiamato dall'Agenzia per sostenere la responsabilità del rappresentante indiretto quale soggetto che presenta la dichiarazione doganale.
Codice civile, art. 1176, comma 2
La diligenza richiesta nell'esercizio di un'attività professionale è valutata in relazione alla natura dell'attività svolta. Per un rappresentante doganale professionale ciò comporta specifici obblighi di controllo e attenzione.
Massime di principio
- La sottofatturazione non trasforma automaticamente un'importazione regolarmente dichiarata in un'introduzione irregolare: se la dichiarazione riguarda le merci effettivamente importate, anche se contiene dati falsi, si applica il regime dell'art. 201 CDC.
- Il rappresentante indiretto è normalmente responsabile quale dichiarante, anche se non ha partecipato alla frode penale dell'importatore. La responsabilità doganale e quella penale sono autonome.
- L'art. 202 CDC opera soprattutto nei casi di merci introdotte senza dichiarazione o di dichiarazioni completamente estranee alla merce importata, ad esempio quando descrivono prodotti diversi o un regime doganale privo di relazione con l'importazione.
- La verifica fisica eseguita dall'autorità doganale non esclude di per sé la responsabilità del dichiarante né dimostra l'esistenza di un errore dell'autorità rilevante ai sensi dell'art. 220 CDC.
- Per ottenere l'esenzione dal recupero a posteriori dei dazi, il dichiarante deve provare tutti i presupposti previsti dalla norma, non essendo sufficiente dimostrare genericamente di avere agito in buona fede.
- In presenza di attività professionale, la diligenza richiesta al rappresentante doganale è qualificata: è opportuno verificare documenti, valori, quantità e rapporti contrattuali con l'importatore e valutare, ove possibile, l'utilizzo della rappresentanza diretta.
- La controversia è stata rinviata al giudice di merito: la cassazione non ha definitivamente quantificato il debito, ma ha stabilito i criteri giuridici che il giudice del rinvio dovrà applicare.
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