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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26571/2026 del 15/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte d'appello di Napoli, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza proposta nell'interesse del condannato volta all'applicazione della disciplina del reato continuato. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso per cassazione redatto e sottoscritto personalmente dal condannato, con ulteriore dichiarazione resa dallo stesso all'ufficio matricola della Casa di Reclusione di Padova. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, a seguito della modifica dell'art. 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103 del 2017, l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era stato proposto personalmente dal condannato, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore cassazionista, in violazione dell'art. 613 c.p.p. come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non risultando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 613 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Dopo la modifica introdotta dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, il ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'interessato non è sufficiente.

  • L. 23 giugno 2017, n. 103

    Ha modificato l'art. 613 c.p.p. introducendo il requisito di sottoscrizione del difensore cassazionista a pena di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando la legge prescrive la sottoscrizione del difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, l'atto sottoscritto personalmente dalla parte è inammissibile.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
  • In caso di inammissibilità non imputabile a causa non colpevole, il giudice può escludere il versamento alla Cassa delle ammende; in mancanza di elementi contrari, può essere disposto il pagamento di una somma ritenuta congrua.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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