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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19671/2022 del 19/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.: Chiorean e Marku deducevano carenza di motivazione circa la possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; Lami censurava la motivazione relativa all'espulsione a pena espiata, lamentando l'assenza di un accertamento concreto della pericolosità sociale e richiamando elementi ostativi alla pericolosità (giovane età, incensuratezza, prima esperienza cautelare, attività lavorativa, buona condotta processuale)

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Chiorean e Marku perché generici e non rientranti nei limiti di ammissibilità dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; per tali inammissibilità ha disposto l'onere delle spese e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Quanto a Lami, il ricorso è stato rigettato nel merito: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del GIP che aveva accertato la pericolosità sociale basandosi su elementi concreti e oggettivi (attività di spaccio continuativa e organizzata, ricorso a più collaboratori), e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    La sentenza impugnata è stata resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Le impugnazioni contro decisioni ex art. 444 sono soggette ai limiti di ammissibilità stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Lamentata dagli appellanti, la possibile applicazione di una causa di non punibilità ex art. 129 deve essere specificamente motivata e collegata ai fatti; in mancanza di indicazione precisa la censura è generica e inammissibile

  • art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)

    art. 448, comma 2-bis c.p.p.; L. 23 giugno 2017, n. 103

    Limita l'ammissibilità del ricorso in Cassazione avverso sentenze di patteggiamento solo a specifici motivi (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena o della misura di sicurezza). Le censure non rientranti in tali motivi sono inammissibili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione può essere disposto l'onere delle spese del procedimento e il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende

  • art. 81 comma cio. e art. 110 cod. pen.; artt. 73, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    art. 81 cpv., art. 110 c.p.; artt. 73, 80 d.P.R. 309/1990

    Norme penali e sul traffico di stupefacenti che definiscono il reato per cui è stato operato il patteggiamento; descrivono la qualificazione giuridica dei fatti su cui si è basata la condanna

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al comportamento della parte che propone il ricorso, la pronuncia è stata utilizzata per escludere che la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando l'applicazione delle conseguenze economiche previste

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 58 del 24 febbraio 1995

    Richiamata dai ricorrenti in relazione al principio che l'accertamento della pericolosità sociale deve essere concreto; la Corte di Cassazione ha ritenuto invece che, nel caso concreto, il giudice di merito abbia adempiuto a tale obbligo motivando l'accertamento sulla base di elementi oggettivi

Massime di principio

  • I ricorsi avverso sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) sono ammessi in Cassazione solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis: le censure generiche sulla motivazione o su fatti che attengono al merito sono inammissibili
  • Quando si invoca l'applicazione di una causa di non punibilità (art. 129 c.p.p.) in sede di impugnazione, è necessario indicare con precisione quale ipotesi normativa si ritenga operante e collegarla ai fatti: le argomentazioni vaghe o astratte non superano il filtro di ammissibilità
  • L'espulsione come misura accessoria (espulsione a pena espiata) può essere applicata se il giudice accerta la pericolosità sociale in concreto e la motiva con elementi oggettivi e specifici; semplici riferimenti a circostanze attenuanti generiche non sono sufficienti a smontare tale accertamento in sede di legittimità quando la valutazione di fatto risulti motivata
  • In Cassazione non sono ammissibili valutazioni di merito che si limitano a riproporre elementi probabilmente assorbibili da una diversa valutazione dei fatti: la Corte controlla la correttezza giuridica e la completezza della motivazione, non riforma il giudizio di fatto se adeguatamente motivato
  • La declaratoria di inammissibilità comporta di norma l'onere delle spese processuali e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto va valutata con attenzione l'ammissibilità formale del motivo prima di proporre ricorso

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