Cassazione Penale, Sentenza n. 19671/2022 del 19/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza emessa ex art. 444 c.p.p.: Chiorean e Marku deducevano carenza di motivazione circa la possibile applicazione di una causa di non punibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p.; Lami censurava la motivazione relativa all'espulsione a pena espiata, lamentando l'assenza di un accertamento concreto della pericolosità sociale e richiamando elementi ostativi alla pericolosità (giovane età, incensuratezza, prima esperienza cautelare, attività lavorativa, buona condotta processuale)
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Chiorean e Marku perché generici e non rientranti nei limiti di ammissibilità dell'art. 448, comma 2-bis c.p.p.; per tali inammissibilità ha disposto l'onere delle spese e il versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. Quanto a Lami, il ricorso è stato rigettato nel merito: la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del GIP che aveva accertato la pericolosità sociale basandosi su elementi concreti e oggettivi (attività di spaccio continuativa e organizzata, ricorso a più collaboratori), e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La sentenza impugnata è stata resa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (patteggiamento). Le impugnazioni contro decisioni ex art. 444 sono soggette ai limiti di ammissibilità stabiliti dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p.
art. 129 cod. proc. pen.
Lamentata dagli appellanti, la possibile applicazione di una causa di non punibilità ex art. 129 deve essere specificamente motivata e collegata ai fatti; in mancanza di indicazione precisa la censura è generica e inammissibile
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen. (introdotto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103)
art. 448, comma 2-bis c.p.p.; L. 23 giugno 2017, n. 103
Limita l'ammissibilità del ricorso in Cassazione avverso sentenze di patteggiamento solo a specifici motivi (espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, errata qualificazione giuridica, illegittimità della pena o della misura di sicurezza). Le censure non rientranti in tali motivi sono inammissibili
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso in Cassazione può essere disposto l'onere delle spese del procedimento e il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende
art. 81 comma cio. e art. 110 cod. pen.; artt. 73, 80 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 81 cpv., art. 110 c.p.; artt. 73, 80 d.P.R. 309/1990
Norme penali e sul traffico di stupefacenti che definiscono il reato per cui è stato operato il patteggiamento; descrivono la qualificazione giuridica dei fatti su cui si è basata la condanna
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al comportamento della parte che propone il ricorso, la pronuncia è stata utilizzata per escludere che la parte abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, giustificando l'applicazione delle conseguenze economiche previste
Sentenza Corte Costituzionale n. 58 del 24 febbraio 1995
Richiamata dai ricorrenti in relazione al principio che l'accertamento della pericolosità sociale deve essere concreto; la Corte di Cassazione ha ritenuto invece che, nel caso concreto, il giudice di merito abbia adempiuto a tale obbligo motivando l'accertamento sulla base di elementi oggettivi
Massime di principio
- I ricorsi avverso sentenze di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) sono ammessi in Cassazione solo per i motivi tassativi indicati dall'art. 448, comma 2-bis: le censure generiche sulla motivazione o su fatti che attengono al merito sono inammissibili
- Quando si invoca l'applicazione di una causa di non punibilità (art. 129 c.p.p.) in sede di impugnazione, è necessario indicare con precisione quale ipotesi normativa si ritenga operante e collegarla ai fatti: le argomentazioni vaghe o astratte non superano il filtro di ammissibilità
- L'espulsione come misura accessoria (espulsione a pena espiata) può essere applicata se il giudice accerta la pericolosità sociale in concreto e la motiva con elementi oggettivi e specifici; semplici riferimenti a circostanze attenuanti generiche non sono sufficienti a smontare tale accertamento in sede di legittimità quando la valutazione di fatto risulti motivata
- In Cassazione non sono ammissibili valutazioni di merito che si limitano a riproporre elementi probabilmente assorbibili da una diversa valutazione dei fatti: la Corte controlla la correttezza giuridica e la completezza della motivazione, non riforma il giudizio di fatto se adeguatamente motivato
- La declaratoria di inammissibilità comporta di norma l'onere delle spese processuali e può comportare il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; pertanto va valutata con attenzione l'ammissibilità formale del motivo prima di proporre ricorso
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