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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06237/2023 del 02/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

Un agente della riscossione aveva notificato a un debitore un pignoramento presso terzi per il mancato pagamento di numerose cartelle esattoriali relative a crediti tributari e sanzioni amministrative. Il debitore aveva proposto opposizione all'esecuzione deducendo, in sintesi, la mancanza o invalidità degli atti presupposti, l'illegittimità di alcune ipoteche esattoriali e la prescrizione del credito azionato. Il tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione per i profili tributari e illegittime le ipoteche. In appello il debitore aveva sostenuto che il primo giudice avesse erroneamente qualificato l'opposizione come ex art. 617 c.p.c. invece che ex art. 615 c.p.c.; la corte d'appello aveva però dichiarato l'appello inammissibile perché il ricorso introduttivo era stato notificato alla controparte oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. Nel ricorso per cassazione il debitore ha dedotto violazione degli artt. 327, 491 e 615 c.p.c., sostenendo che l'opposizione, essendo stata proposta dopo l'avvio del pignoramento presso terzi, potesse essere introdotta con ricorso e che il solo deposito dell'atto d'appello entro sei mesi bastasse a evitare la tardività.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della corte territoriale secondo cui, nel caso di opposizione esecutiva da trattare con rito ordinario nella fase di merito, l'impugnazione proposta con ricorso anziché con citazione era sanabile solo se, entro il termine di impugnazione, l'atto fosse stato non solo depositato ma anche notificato alla controparte. Poiché la notifica del ricorso in appello era avvenuta oltre il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza di primo grado, l'appello era tardivo e dunque inammissibile. La Corte ha inoltre precisato che l'eventuale mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del terzo pignorato, pur litisconsorte necessario, non impediva di rilevare prima la causa di inammissibilità per tardività, in applicazione del principio di ragionevole durata del processo. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 86 c.p.c.

    "si difende ai sensi dell'art. 86 c.p.c."

    richiamato solo nel contesto della difesa personale del ricorrente; non è oggetto di specifica elaborazione decisoria.

  • art. 615 c.p.c.

    disciplina l'opposizione all'esecuzione; la Corte ribadisce che la fase di merito successiva alla fase sommaria va introdotta con l'atto previsto dal rito applicabile alla cognizione piena.

  • art. 617 c.p.c.

    citato in relazione alla diversa qualificazione dell'opposizione operata dai giudici di merito; la Corte richiama la regola generale sull'introduzione del giudizio di merito nelle opposizioni esecutive.

  • art. 616 c.p.c.

    deve essere interpretato nel senso che la fase di merito dell'opposizione va introdotta con la forma dell'atto introduttivo richiesta dal rito applicabile alla controversia.

  • art. 327 c.p.c.

    il termine semestrale di impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza; la notifica dell'atto di appello deve intervenire entro tale termine quando l'atto sia stato erroneamente proposto con ricorso anziché con citazione.

  • art. 491 c.p.c.

    richiamato nel motivo di ricorso, ma non è oggetto di autonoma ratio decidendi.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma richiamata per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 72-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602

    la speciale disciplina del pignoramento presso terzi esattoriale non incide sulla scelta del rito da applicare al giudizio di merito dell'opposizione, che dipende dalla materia del credito.

  • art. 77 d.P.R. n. 602/73

    richiamato solo come base normativa dell'ipoteca esattoriale contestata; non oggetto di specifica statuizione di principio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nelle opposizioni esecutive, la fase di merito a cognizione piena deve essere introdotta con la forma dell'atto introduttivo coerente con il rito applicabile alla controversia; se è richiesto il rito ordinario, occorre la citazione, mentre il ricorso è idoneo solo quando la materia sia soggetta a un rito introdotto con ricorso.
  • Se il giudizio di appello è stato erroneamente introdotto con ricorso invece che con citazione, il vizio è sanabile solo se entro il termine di impugnazione l'atto è stato non solo depositato ma anche notificato alla controparte.
  • Ai fini dell'individuazione del rito da applicare alla fase di cognizione piena dell'opposizione esecutiva rileva la materia del diritto di credito azionato, e non la particolare tipologia del procedimento esecutivo nel quale l'opposizione è stata proposta.
  • Quando l'appello è manifestamente tardivo, il giudice può dichiararne l'inammissibilità prima di integrare il contraddittorio nei confronti di eventuali litisconsorti necessari, perché la questione di rito pregiudiziale prevale in funzione della ragionevole durata del processo.
  • Nell'espropriazione presso terzi, anche nella procedura esattoriale, il terzo pignorato è litisconsorte necessario nei giudizi di opposizione esecutiva; tuttavia tale regola processuale non impedisce il rilievo prioritario di una causa di inammissibilità dell'impugnazione per tardività.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutiveRiscossione
RamiProcesso civileEsecuzioniTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della prova

Testo integrale

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