Sentenza del 20/09/2016 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Lodi
IMU - Immobile concesso in comodato ad uso gratuito a un parente in linea retta - Mancata presentazione del modulo previsto dal Comune e dei correlati documenti - Accesso al regime agevolato - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione ha rigettato il ricorso e ha confermato gli avvisi di accertamento per la maggiore IMU. Ha ritenuto che il diritto all’aliquota ridotta sorgesse solo a seguito della presentazione della dichiarazione e dei documenti richiesti al Comune; non essendo stata provata tale presentazione, l’agevolazione non poteva essere riconosciuta.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento con cui il Comune aveva richiesto una maggiore IMU per gli anni d’imposta 2012-2014, contestando il mancato riconoscimento dell’aliquota agevolata prevista per gli immobili concessi in comodato gratuito a parenti in linea retta. Il beneficio è stato negato perché il contribuente non aveva dimostrato di aver presentato al Comune la dichiarazione prevista dal regolamento o dalla disciplina comunale, né la documentazione correlata attestante la sussistenza delle condizioni agevolative.
Norme richiamate
Disciplina IMU e regolamentazione comunale dell’agevolazione per comodato gratuito a parenti in linea retta
L’aliquota ridotta per l’immobile concesso in comodato gratuito a un parente di primo grado non opera automaticamente sulla base del solo rapporto familiare o dell’effettivo comodato, ma presuppone la presentazione della dichiarazione e della documentazione richieste dal Comune. L’adempimento documentale è stato considerato condizione necessaria per usufruire del beneficio.
Massime di principio
- Le agevolazioni tributarie sono di stretta interpretazione e il contribuente deve dimostrare puntualmente il possesso di tutti i requisiti previsti.
- Quando la disciplina richiede una dichiarazione o una specifica comunicazione al Comune, la mancata presentazione può comportare la perdita dell’agevolazione anche se la situazione sostanziale agevolabile esisteva.
- È opportuno conservare la ricevuta di presentazione della dichiarazione, il contratto di comodato e ogni documento richiesto dal regolamento comunale.
- Prima di applicare un’aliquota ridotta occorre verificare la disciplina vigente nel periodo d’imposta interessato e gli eventuali termini e modalità stabiliti dal Comune.
- In caso di accertamento, non è sufficiente allegare genericamente l’esistenza del comodato: occorre provare anche l’avvenuto rispetto degli adempimenti formali richiesti per il riconoscimento del beneficio.
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