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Sentenza

Sentenza del 20/09/2016 n. 290 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Testo non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato tre avvisi di accertamento notificati il 5 maggio 2014, relativi all'omessa dichiarazione e al mancato versamento dell'imposta sulla pubblicità per l'anno 2014, pretesa dal Comune di San Vito al Tagliamento per messaggi apposti su quattro silos collocati nei comuni di Chions, Pravisdomini e Sesto al Reghena. Ha contestato, in via principale, la competenza territoriale del Comune accertatore, sostenendo che, per i marchi apposti su macchine da cantiere, l'imposta fosse dovuta al Comune in cui ha sede l'impresa produttrice, cioè Spresiano. Ha inoltre contestato la qualificazione dei silos, la superficie imponibile, la presenza di messaggi aggiuntivi rispetto al marchio, nonché la motivazione e la determinatezza degli avvisi.

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Pordenone aveva accolto il ricorso della società e annullato gli avvisi. In appello, la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'impugnazione del Comune e confermato integralmente la sentenza di primo grado. Ha riconosciuto che i silos, essendo dotati di motore, marcatura CE e destinati all'impiego nei cantieri, rientrano nella categoria delle macchine da cantiere. Per i marchi apposti su tali beni, la competenza impositiva spetta al Comune ove ha sede l'impresa produttrice, in applicazione del DM 26 luglio 2012. Inoltre, gli avvisi sono stati ritenuti insufficientemente motivati e indeterminati, perché non distinguevano adeguatamente il marchio, gli elementi identificativi del silos e gli eventuali messaggi pubblicitari aggiuntivi, né indicavano con precisione la superficie effettivamente imponibile. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

    Art. 1: la pubblicità esterna è soggetta a imposta nel territorio in cui viene effettuata; art. 10: l'avviso deve indicare il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'imposta, le soprattasse e gli interessi; art. 13, commi 3 e 4: per la pubblicità effettuata su veicoli propri l'imposta è dovuta al Comune ove ha sede l'impresa, con esenzione per il marchio entro determinati limiti.

    La regola generale collega l'imposta al luogo in cui la pubblicità è effettuata, ma la disciplina speciale per marchi apposti su beni mobili e macchine da cantiere individua il Comune della sede dell'impresa produttrice quale ente competente.

  • Decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, art. 3, comma 16-sexies, convertito dalla legge n. 44/2012

    Demanda al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità al marchio apposto, con dimensioni proporzionali, su gru mobili, gru a torre e macchine da cantiere.

    La norma introduce una disciplina speciale per i marchi apposti su determinate macchine utilizzate nei cantieri, finalizzata alla semplificazione degli adempimenti e all'efficientamento dell'accertamento e della riscossione.

  • Decreto ministeriale 26 luglio 2012

    Art. 2, comma 2: per il marchio la cui superficie supera il limite di esenzione, l'imposta è dovuta al Comune ove ha sede l'impresa produttrice dei beni o una sua dipendenza.

    Per i marchi apposti sulle macchine da cantiere, la competenza territoriale è concentrata presso il Comune della sede dell'impresa produttrice, anche se i beni sono dislocati in altri Comuni. La disciplina riguarda il marchio; eventuali messaggi autonomi e ulteriori possono restare soggetti alla regola generale.

  • Direttiva 2006/42/CE, art. 2, lettera a)

    Definisce macchina l'insieme equipaggiato con un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto da parti o componenti di cui almeno uno mobile.

    I silos dotati di motore per la movimentazione dei materiali e destinati all'uso nei cantieri sono stati qualificati come macchine e, più precisamente, come macchine da cantiere.

  • Statuto dei diritti del contribuente

    Principio dell'obbligo di motivazione degli atti impositivi.

    L'atto impositivo deve consentire al contribuente di comprendere concretamente sia l'an sia il quantum della pretesa e di esercitare senza difficoltà il diritto di difesa. Una motivazione generica o non accompagnata dalla precisa indicazione della superficie tassata rende l'avviso illegittimo.

Massime di principio

  • Quando una disciplina speciale individua espressamente il Comune competente per una particolare forma di pubblicità, tale criterio prevale sulla regola generale del luogo in cui il messaggio è materialmente esposto.
  • Un bene destinato al cantiere può rientrare nella categoria delle macchine da cantiere se possiede caratteristiche funzionali di macchina, come un sistema di azionamento autonomo, componenti mobili e marcatura CE; non è decisivo che svolga anche una funzione di contenitore.
  • La competenza del Comune della sede dell'impresa produttrice riguarda il marchio del produttore. Messaggi ulteriori, aventi autonoma funzione promozionale, possono essere tassati secondo le regole ordinarie e dal Comune territorialmente competente.
  • Gli avvisi di accertamento devono distinguere chiaramente il marchio, gli elementi identificativi del bene e gli eventuali messaggi pubblicitari autonomi, indicando la superficie attribuita a ciascuna componente.
  • Non è sufficiente indicare una superficie complessiva senza spiegare come sia stata calcolata e quali elementi siano stati assoggettati a imposta; l'indeterminatezza impedisce al contribuente di difendersi e può comportare l'annullamento dell'atto.
  • Le circolari e le note ministeriali non sono fonti normative vincolanti, ma possono avere valore interpretativo o dichiarativo quando chiariscono l'applicazione di una disciplina già desumibile dalla legge e dai relativi regolamenti.

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