Cassazione Penale, Sentenza n. 5361/2023 del 07/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il detenuto Amato aveva chiesto, ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., la sincronizzazione/attivazione del canale televisivo TV8 sull'apparecchio in cella, lamentando una lesione del diritto all'informazione. Il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva accolto la richiesta ritenendo che la mancata fruizione del canale concreto lederebbe il diritto all'informazione. Il Ministero della Giustizia ha impugnato in Cassazione sostenendo che la scelta dei canali accessibili è rimessa alla discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria (perseguendo esigenze di ordine e controllo delle informazioni), che la circolare D.A.P. del 2/10/2017 già garantisce un'ampia offerta informativa e che la mancanza di un singolo canale non comporta una lesione attuale e grave del diritto all'informazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Ministero e ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Ha ritenuto che la disciplina dell'art. 41-bis e la circolare D.A.P. 2017 costituiscano una legittima scelta organizzativa: non sussiste un diritto soggettivo del detenuto a un canale tematico specifico e, pertanto, il giudice non può sindacare discrezionalità amministrativa che regola le modalità di esercizio del diritto all'informazione, salvo che sia dimostrata una lesione attuale e grave dei diritti. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza secondo cui l'accesso alla stampa periodica e ai principali canali autorizzati sono idonei a garantire il diritto all'informazione.
Norme richiamate
art. 41-bis, L. 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Consente misure restrittive nella gestione dei detenuti; la Corte ha ritenuto compatibile con tale regime la limitazione della fruizione di specifici canali televisivi come scelta organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria
art. 35-bis, ordinamento penitenziario
Norma utilizzata dal detenuto per chiedere l'attivazione del canale; la Corte ha però considerato che l'esercizio di tale facoltà non prevale sulla discrezionalità amministrativa quando non è dimostrata una lesione attuale e grave del diritto
art. 69, comma 6, lett. b), ordinamento penitenziario
Richiamato nel ricorso per la valutazione del trattamento; la Corte lo ha letto nel quadro generale che affida all'Amministrazione margini di organizzazione delle modalità di trattamento
Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017, art. 14
"la visione dei programmi sarà limitata ai principali canali della rete nazionale vale a dire pacchetto Rai (1-2-3-4-5, News, Movie, Scuola, Storia, Rai Sport I e 2, Premium, Yoyo, Gulp), Canale 5, Rete 4, Italia Uno, La Sette, Cielo, Iris e Tv 2000, preventivamente sintonizzati e abilitati dal tecnico di fiducia della Direzione"
La circolare definisce l'elenco dei canali ritenuti idonei a garantire l'informazione; la Corte ha ritenuto tale scelta organizzativa ragionevole e sufficiente a tutelare il diritto all'informazione del detenuto
Corte costituzionale, sentenza 26 maggio 2017, n. 122
Riconosce il diritto all'informazione anche ai detenuti, ma tale diritto è compatibile con limitazioni e bilanciamenti per ragioni di ordine e sicurezza; la Corte di Cassazione ha richiamato questo principio per motivare che il diritto non implica necessariamente accesso a canali tematici specifici
Giurisprudenza della Cassazione (es. Sez. 7 n. 373/2014; Sez. 1 n. 23533/2020; Sez. 1 n. 28258/2021)
Precedenti citati che affermano la limitata sindacabilità giudiziale delle scelte organizzative penitenziarie e l'assenza di un diritto soggettivo alle modalità concrete di esercizio dei diritti quando la discrezionalità amministrativa è motivata
Massime di principio
- Il detenuto non ha un diritto soggettivo a un canale televisivo tematico specifico; la scelta dei canali è una discrezionalità organizzativa dell'Amministrazione penitenziaria.
- Il diritto all'informazione del detenuto è tutelato dall'accesso alla stampa periodica e a un pacchetto di principali canali nazionali autorizzati; l'assenza di un singolo canale non costituisce automaticamente lesione grave e attuale.
- Il Tribunale di sorveglianza può intervenire solo se è provata una lesione attuale e grave di un diritto soggettivo; non può sostituirsi all'Amministrazione per valutazioni di ordine organizzativo e di sicurezza.
- Le circolari e misure organizzative del DAP che bilanciano informazione e esigenze di controllo sono ritenute legittime se non ledono concretamente i diritti fondamentali.
- Per ottenere tutela giudiziaria efficace in casi analoghi è necessario dimostrare fatti concreti e attuali che provino un pregiudizio serio all'esercizio del diritto all'informazione, non la sola preferenza per un canale specifico.
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