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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39693/2025 del 10/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)

La controversia

Il ricorso è stato proposto avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Genova aveva revocato la misura alternativa della semilibertà già concessa. Dalla motivazione emerge che la revoca era stata disposta non solo per un episodio ritenuto di indubbia gravità, consistente nell'essersi posto alla guida di un veicolo senza patente e nel commettere violazioni del codice della strada, ma anche sulla base della valutazione complessiva della condotta del soggetto durante l'esecuzione della misura: scarsa collaboratività, due diffide, gravi criticità segnalate dall'UEPE e violazione commessa durante la fruizione di una licenza premio. Il ricorso in cassazione censurava tale ordinanza, ma la Corte rileva che le doglianze non si confrontano con l'apparato argomentativo del provvedimento e mirano soltanto a ottenere una rivalutazione nel merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse motivato in modo congruo e completo la revoca della semilibertà, fondandola sia sul singolo episodio di guida senza patente e con violazioni del codice della strada, sia sul complessivo comportamento del soggetto nell'esecuzione della misura alternativa. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    Richiamato implicitamente nel contesto del procedimento di sorveglianza e della decisione sulla revoca della misura alternativa; la Corte valorizza il limite del sindacato di legittimità rispetto alla motivazione del giudice di sorveglianza.

  • art. 69 ord. pen.

    Norma di riferimento implicita per la revoca della misura alternativa della semilibertà da parte del Tribunale di sorveglianza.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso, con pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità la revoca di una misura alternativa alla detenzione è censurabile solo per vizi della motivazione o violazioni di legge; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito dei fatti già apprezzati dal tribunale di sorveglianza.
  • La revoca della semilibertà può essere sorretta non da un solo episodio isolato, ma da una valutazione complessiva della condotta del condannato durante l'esecuzione della misura, comprensiva di elementi quali scarsa collaborazione, diffide pregresse e criticità segnalate dagli organi di osservazione e trattamento.
  • Quando il provvedimento impugnato espone una motivazione congrua e articolata sulla persistenza di condotte incompatibili con il trattamento extramurario, il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura dei fatti è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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