Ordinanza n. 1941/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, avente ad oggetto il “Decreto ministeriale recante la disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”; - dell’allegato n. 1 “Procedure per l’iscrizione al semestre filtro dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato n. 2 “Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_Chimica e Propedeutica Biochimica” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_BIOLOGIA” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - dell’allegato “Syllabus_fisica” al decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025, comprensivo di “errata corrige” del 24 giugno 2025; - del decreto ministeriale n. 557 del 4 agosto 2025 recante ad oggetto “Modifica della penalizzazione delle risposte errate negli esami del semestre aperto per i corsi di laurea in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”, a mezzo del quale è stata apportata una modifica dell’articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale n. 418 del 30 maggio 2025; - del decreto ministeriale n. 754, del 20 ottobre 2025, recante “Misure di semplificazione procedurale di cui all'Allegato 2, del D.M. 30 maggio 2025, n. 418”; - del decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Contributo forfettario e termini iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria a.a. 2025-2026”; - dell’allegato al decreto ministeriale n. 431 del 20 giugno 2025 recante ad oggetto “Informativa sul trattamento dei dati personali (Articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679/2016); - del decreto ministeriale n. 447 dell’11 luglio 2025, avente ad oggetto le “Modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio in relazione alla riforma di cui al D. Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025”; - del decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026”; - dell’allegato 1 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 al decreto ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025, avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - del decreto ministeriale n. 599 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione modalità contenuti prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua inglese– a.a. 25/26 nonché dei posti disponibili per l’ammissione a tali corsi”; - del decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025, avente ad oggetto “Definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e delle allegate tabelle; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 07-08-2025 e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia per gli Studenti dei paesi UE e non UE”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - della tabella allegata al decreto ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025e avente ad oggetto “Posti per l'accesso al corso di laurea magistrale in Odontoiatria e Protesi Dentaria per gli Studenti dei paesi UE e non UE residenti in Italia a.a. 2025/2026”; - del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto: “Definizione di ulteriori criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e dei criteri per lo svolgimento delle prove di recupero di Crediti formativi universitari-Cfu durante il semestre filtro di cui al D.Lgs. n. 71 del 2025 - aa 25/26”; - dell’allegato 1 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi UE e non UE residenti in Italia”; - dell’allegato 2 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatorie di merito studenti dei Paesi non UE residenti all’estero”; - dell’allegato 3 del decreto ministeriale n. 1115 del 22 dicembre 2025 avente ad oggetto “Graduatoria di merito dei corsi affini di cui all’art. 8, D.M. n. 418/2025 e disciplina degli studenti di cui all’art. 7, comma 3, D.M. n. 418/2025”; - dell’Avviso del 29 agosto 2025 avente ad oggetto la “Rettifica Tabella B posti UE e non UE Italia e posti extra UE”; - delle linee guida per gli esami del semestre aperto del 16 ottobre 2025; - degli esiti delle prove del semestre aperto sostenute da parte ricorrente nei due appelli nazionali (primo appello 20 novembre 2025; secondo appello 10 dicembre 2025), nonché tutti gli atti presupposti e connessi: verbali delle commissioni di vigilanza e/o d'esame, moduli risposta, schede punteggio, criteri/parametri di correzione, tracciati informatici e ogni altro atto o determinazione che abbia inciso sull'attribuzione dei punteggi individuali, ove e in quanto lesivi; - della nota informativa MUR dell'8 gennaio 2026 (vademecum/indicazioni operative post-graduatoria), per quanto occorra; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 8 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 21 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa (articolata in nove sezioni) relativa all'accesso ai corsi di area medica (con specifico riferimento a Medicina e Chirurgia, a.a. 2025/2026), pubblicata nell'area riservata Universitaly a decorrere dal 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - della graduatoria nazionale nominativa dei corsi affini, pubblicata in data 28 gennaio 2026, nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 20 novembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 3 dicembre 2025; - delle votazioni degli esami sostenuti in data 10 dicembre 2025 e pubblicati sul portale Universitaly in data 23 dicembre 2025; - di tutti i comportamenti e atti (mail, lettere formali etc.) inoltrati all’istante e censurati nel presente atto e del bando resistente e di tutta la documentazione universitaria e ministeriale in atti sulla peculiare situazione di parte ricorrente; - di ogni ulteriore graduatoria nonché tutti gli atti di scorrimento, assegnazione sedi, rettifiche e aggiornamenti conseguenti e/o connessi, ove e in quanto lesivi e comunque rimessa in atti e da intendersi impugnata; - del provvedimento/atto di mancato inserimento e/o di esclusione e comunque di diniego di ammissione opposto a parte ricorrente dalla graduatoria nazionale e, comunque, l'atto (anche a formazione informatica) che ha determinato la mancata ammissione di parte al secondo semestre del corso prescelto, come risultante dalla consultazione dell'area riservata Universitaly e dagli esiti individuali, ove e in quanto lesivo; - di ogni eventuale determinazione generale o operativa relativa alla gestione di errori/quesiti e/o all'attribuzione di punteggi aggiuntivi o compensativi nelle prove, nonché delle comunicazioni operative agli Atenei/commissioni, ove e in quanto lesive; - del Bando di ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia delle Università in epigrafe; - della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova; - dei criteri di valutazione delle c.d. risposte a completamento adottati dall’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione; - dei verbali di correzione dei compiti; - dei verbali della Commissione del concorso dell’Ateneo ove parte ricorrente ha svolto le prove di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d’aula; - del d.m. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della l. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea; - dell’elenco delle sedi rimaste vacanti all’esito della prima assegnazione reso noto sul sito Universitaly in data 16 gennaio 2026; - del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande; - del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale, ivi inclusi i provvedimenti di diniego/inerzia su eventuali istanze di accesso o rettifica e ogni atto comunque lesivo, ancorché non conosciuto e comunque depositato in atti e da intendersi impugnato anche se non specificatamente impugnati, nella parte in cui lede gli interessi di parte ricorrente e in parte qua e nella parte in cui occorrer possa, per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimate all’adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: disciplina ministeriale e atti applicativi della procedura di accesso ai corsi di area medica mediante semestre filtro, inclusi gli esiti degli esami, le graduatorie nazionali, il mancato inserimento e la mancata ammissione al secondo semestre
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il complesso degli atti ministeriali e universitari relativi alla riforma dell’accesso ai corsi di Medicina, Odontoiatria e Medicina veterinaria per l’anno accademico 2025-2026, contestando in particolare le modalità di iscrizione e svolgimento del semestre filtro, i criteri di valutazione e di formazione delle graduatorie, il recupero dei voti rifiutati e la penalizzazione applicata, la mancata assegnazione dei posti rimasti vacanti, la determinazione del contingente, l’anonimato delle prove, la segretezza della documentazione concorsuale, i criteri per le risposte a completamento, il mancato inserimento nella graduatoria e il diniego di ammissione al secondo semestre. Sono state dedotte violazioni del d.lgs. n. 71/2025 e della legge delega, dell’art. 11 delle preleggi, dei principi di legalità, imparzialità, ragionevolezza, buon andamento, par condicio, buona fede e tutela dell’affidamento, nonché questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione europea, in relazione anche al diritto allo studio. È stata inoltre censurata la mancata attribuzione dei posti asseritamente rimasti scoperti e la violazione dell’anonimato delle prove. Il ricorrente ha chiesto cautelarmente la sospensione degli atti e, nel merito, l’ammissione al corso o il risarcimento del danno.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per assenza di una prognosi favorevole delle censure, riservando al merito ogni valutazione più approfondita. Ha ritenuto che gli esami sostenuti in altre facoltà possano rilevare per l’iscrizione ad anni successivi, ma non consentano l’esonero dalla selezione all’ingresso, altrimenti sarebbe compromessa la programmazione degli accessi. Ha considerato non manifestamente irragionevole il meccanismo introdotto dal d.m. n. 1115/2025, che consente l’inserimento in graduatoria anche a chi non abbia conseguito tre sufficienze, organizzando i candidati in coorti secondo il numero delle sufficienze e dei voti recuperati. Tale sistema preserva la posizione di chi ha rispettato le regole originarie e bilancia l’esigenza di saturare i posti con la tutela dell’affidamento e della par condicio. È stata ritenuta infondata la pretesa di ordinare i candidati in base alla mera sommatoria dei punteggi, anche inferiori alla sufficienza, perché ciò avrebbe stravolto le regole originarie. La censura sui posti vacanti è stata ritenuta carente d’interesse, poiché il ricorrente non era entrato in graduatoria e non avrebbe potuto aspirare all’assegnazione; il giudice ha richiamato la necessità della prova di resistenza e ha escluso che il processo possa attribuire un’utilità non corrispondente al merito conseguito. Quanto al contingente, è stato ribadito che la capacità formativa degli Atenei prevale sul fabbisogno professionale nella determinazione dei posti. La censura sull’anonimato è stata ritenuta non assistita da una violazione non irrilevante delle relative regole, considerata la chiusura dei contenitori, la presenza degli studenti sorteggiati e la successiva rilevazione informatica da parte del CINECA. Non è stata ravvisata violazione del d.lgs. n. 71/2025, poiché la disciplina impugnata subordina comunque l’ammissione al secondo semestre al conseguimento dei CFU richiesti e alla collocazione utile in graduatoria, prevedendo criteri uniformi per il recupero dei crediti. Sono state ritenute inconferenti le censure fondate sull’art. 11 delle preleggi e non manifestamente irragionevoli le questioni costituzionali ed eurounitarie, queste ultime anche perché formulate in termini generici. Il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, entro venti giorni dalla comunicazione, con deposito della prova entro i successivi dieci giorni, a pena di improcedibilità. Ha posto a carico del ricorrente le spese della fase cautelare, liquidate in euro 500,00 oltre accessori, in favore del Ministero.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione degli atti impugnati.
art. 30, comma 2, c.p.a.
Invocato dal ricorrente per ottenere la condanna in forma specifica all’ammissione al corso; la domanda non è stata accolta nella fase cautelare.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Richiamati per disporre l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami nei confronti dei numerosi candidati controinteressati.
art. 11 preleggi
La censura fondata sulla disposizione è stata ritenuta inconferente, poiché essa riguarda gli atti normativi e non la sopravvenuta disciplina ministeriale considerata nel caso concreto.
d.lgs. n. 71/2025
Il decreto legislativo richiede, per l’ammissione al secondo semestre, il conseguimento dei CFU stabiliti e la collocazione utile nella graduatoria nazionale; secondo il TAR, la disciplina impugnata rispetta tali presupposti.
l. n. 264/1999
Richiamata quale legge di riferimento per la programmazione degli accessi ai corsi universitari e per la determinazione delle modalità e dei contenuti delle prove.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Ha costituito la base, unitamente alla normativa europea e all’art. 2-septies del medesimo decreto, per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. n. 196/2003
Richiamato a fondamento dell’ordine di oscuramento dei dati relativi alla salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute nella diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- Nelle procedure di accesso programmato ai corsi universitari, il superamento di esami sostenuti in precedenti percorsi accademici può rilevare per l’iscrizione ad anni successivi, ma non determina l’esonero dalla selezione all’ingresso, poiché ciò comprometterebbe l’unitarietà e la funzione della programmazione degli accessi.
- È compatibile con i principi di affidamento, par condicio e ragionevolezza un meccanismo sopravvenuto di formazione della graduatoria che ammetta anche candidati privi di tutte le sufficienze originariamente richieste, purché preservi la precedenza di chi ha integralmente rispettato le regole iniziali e ordini gli altri candidati secondo il grado di prossimità a tali condizioni.
- La contestazione della mancata assegnazione di posti vacanti richiede un interesse concreto e la prova di resistenza: il candidato non inserito in graduatoria non può ottenere l’assegnazione di un posto mediante il giudizio se, anche in caso di accoglimento della censura, non dimostri che la propria posizione gli consentirebbe di conseguire l’utilità richiesta.
- Nelle procedure selettive, la violazione delle regole sull’anonimato produce effetto viziante solo quando sia non irrilevante e concretamente idonea a compromettere la segretezza e l’imparzialità della valutazione; una mera possibilità astratta di associazione tra candidato e prova non è sufficiente.
- La determinazione dei posti disponibili per l’accesso ai corsi universitari può privilegiare la capacità formativa degli Atenei rispetto al fabbisogno professionale, trattandosi di valutazione rimessa all’amministrazione nell’ambito della programmazione dell’offerta formativa.
- La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando l’elevato numero dei controinteressati renda sommamente onerosa la notificazione ordinaria, ma deve comunque consentire l’effettività del contraddittorio mediante l’indicazione dei destinatari, la pubblicazione del ricorso e degli atti necessari e il rispetto dei termini stabiliti dal giudice.
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