Cassazione Penale, Sentenza n. 26363/2026 del 14/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva assolto l'imputato dalla bancarotta per distrazione relativa alla liquidità di cassa e gli aveva riconosciuto le attenuanti generiche per l'altra ipotesi di reato, rideterminando la pena principale e quella accessoria. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo tre motivi: 1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione sulla responsabilità per bancarotta fraudolenta per distrazione, sostenendo che dagli atti richiamati in sentenza risultavano solo prelievi di contante e non la prova della distrazione delle somme; 2) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per la mancata valorizzazione di una consulenza tecnica di parte che, a suo dire, dimostrava che i prelievi di denaro erano stati restituiti lo stesso giorno o comunque risultavano contabilmente rientrati nella disponibilità sociale; 3) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in punto di dolo e di pericolo concreto, con doglianze sostanzialmente coincidenti con le precedenti. La parte civile ha depositato conclusioni scritte chiedendo la condanna al pagamento delle spese, mentre il Procuratore generale aveva concluso per l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. Ha osservato che la Corte di appello aveva motivato in modo logico e puntuale sulla distrazione: nel periodo dei prelievi l'imputato era amministratore unico e aveva la disponibilità esclusiva del conto; dagli estratti conto non emergeva la causale dei prelievi; mancava prova della destinazione delle somme a spese nell'interesse della società, non essendo stati prodotti la prima nota di cassa né i registri contabili di cassa. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto che la consulenza di parte fosse stata in realtà acquisita e valutata dalla Corte di appello, sicché la censura non riguardava una mancata assunzione di prova decisiva ma, al più, un dissenso sulla valutazione della motivazione; inoltre il ricorso era generico perché non chiariva l'effettivo rientro delle somme nella disponibilità della società, limitandosi a richiamare una mera appostazione contabile. Sul terzo motivo, la Corte ha ribadito che la motivazione di merito era adeguata sia sulla materialità delle condotte sia sull'elemento soggettivo e sul concreto pregiudizio per i creditori, valorizzando l'entità dei prelievi e la loro collocazione temporale in un periodo di grave difficoltà della società. Ha infine condannato il ricorrente alle spese processuali e ha negato la liquidazione delle spese in favore della parte civile per genericità e tardività dell'atto.
Norme richiamate
art. 33 l.f.
La relazione del curatore ex art. 33 legge fallimentare è richiamata come fonte istruttoria, ma la Corte rileva che non basta da sola a smentire la ricostruzione della distrazione se dagli estratti conto e dalla mancanza di documentazione contabile non emerge la destinazione lecita delle somme.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Il ricorso è stato illustrato ai sensi di questa disposizione; il richiamo è meramente processuale e attiene alla forma di esposizione dei motivi.
art. 606 lett. d) cod. proc. pen.
La doglianza di mancata assunzione di una prova decisiva è ritenuta erroneamente prospettata, perché la consulenza di parte era stata acquisita e valutata; la censura, in realtà, investe il vizio di motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
A seguito del rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.
art. 611, comma 1 cod. proc. pen.
La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile è dichiarata non accoglibile anche perché l'atto è tardivo rispetto al termine di quindici giorni prima dell'udienza.
Massime di principio
- In tema di bancarotta per distrazione, la prova dell'illecita sottrazione di somme può essere desunta dalla disponibilità esclusiva del conto da parte dell'amministratore, dall'assenza di causale dei prelievi e dalla mancanza di documentazione contabile idonea a dimostrare la destinazione delle somme nell'interesse sociale.
- La mera allegazione di prelievi poi contabilmente "restituiti" non è sufficiente se non viene dimostrato in concreto l'effettivo rientro del denaro nella disponibilità della società; una mera appostazione contabile non equivale di per sé a prova dell'effettività della restituzione.
- La censura di omessa assunzione di prova decisiva è inammissibile o infondata quando la prova risulta già acquisita e valutata dal giudice di merito; in tal caso la doglianza si risolve in un dissenso sulla motivazione.
- La motivazione sulla bancarotta fraudolenta per distrazione è adeguata quando il giudice di merito collega l'entità dei prelievi e la loro collocazione temporale a un periodo di grave difficoltà della società per inferirne sia il dolo sia il concreto pregiudizio per i creditori.
- Nel giudizio di cassazione, la richiesta di rifusione delle spese della parte civile deve essere sorretta da un effettivo contributo alla decisione e rispettare il termine di deposito previsto; in difetto, non può essere accolta.
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