Sentenza n. 15292/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento previa sospensiva del provvedimento del 24 novembre 2025, in pari data notificato al ricorrente, con cui la Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha giudicato il sig. -OMISSIS- non idoneo dal concorso pubblico, per esami e titoli, a complessivi n. 3852 allievi carabinieri effettivi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psico-fisica del 24 novembre 2025, notificato in pari data, adottato in fase di reclutamento per una presunta malattia infiammatoria cronica attiva dell’apparato digerente (codice 80), con attribuzione del codice 4
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato al reclutamento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già dichiarato idoneo e vincitore del concorso pubblico per 3.852 allievi carabinieri effettivi, veniva escluso durante un successivo controllo medico presso la Scuola allievi di Iglesias per una presunta malattia infiammatoria cronica di grado moderato, attiva e istologicamente accertata, con lievi disturbi funzionali e terapia medica in corso. Ha impugnato il giudizio di non idoneità chiedendone l’annullamento e misure cautelari. Il testo non esplicita singole censure articolate dal ricorrente; la contestazione è stata scrutinata mediante verificazione sulla sussistenza della patologia ostativa e sulla correttezza della valutazione sanitaria dell’Amministrazione.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata all’esito della camera di consiglio cautelare, ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo completi contraddittorio e istruttoria e non ravvisando ostacoli processuali. Ha accolto il ricorso sulla base della verificazione, che ha sottoposto a sindacato di attendibilità tecnica la valutazione amministrativa e ha concluso che il candidato è idoneo al reclutamento: il quadro clinico attuale è riconducibile agli esiti di patologie dell’apparato digerente senza disturbi funzionali (codice 79), con coefficiente 2, e non presenta disturbi funzionali attuali e cronici preclusivi all’arruolamento. Ha quindi annullato i provvedimenti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente e riconosciuto il suo titolo alla definitiva incorporazione, subordinatamente alla sussistenza delle altre condizioni. L’Amministrazione è stata condannata a pagare le spese legali, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e rimborso forfetario del 15%, nonché euro 500 omnicomprensivi all’ausiliario per la verificazione. Ogni altra domanda o istanza è stata respinta.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
che il ricorso merita immediato accoglimento all’esito dell’udienza cautelare ex art. 60 CPA come di seguito specificato;
Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata all’esito dell’udienza cautelare quando, come rilevato dal TAR, contraddittorio e istruttoria sono completi e non sussistono ostacoli processuali.
art. 582 d.P.R. 90/2010
in base alla Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246" ed all'elenco generale delle patologie ivi previste, sotto il profilo sanitario esaminato, il ricorrente risulta idoneo al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri;
L’idoneità va valutata applicando la direttiva tecnica e l’elenco generale delle patologie previsto dalla disciplina richiamata; sulla base di tale valutazione, la condizione sanitaria accertata non comporta non idoneità al reclutamento.
Massime di principio
- Il giudizio di inidoneità sanitaria al reclutamento è sindacabile quanto alla sua attendibilità tecnica attraverso verificazione; se gli approfondimenti svolti in contraddittorio accertano che il quadro clinico non integra una patologia o un disturbo funzionale preclusivo secondo i criteri sanitari applicabili, il giudizio negativo e i conseguenti provvedimenti di esclusione devono essere annullati.
- Quando la verificazione accerta l’idoneità del candidato già vincitore del concorso, il giudice può riconoscergli il titolo alla definitiva incorporazione, subordinatamente alla sussistenza di ogni altra condizione prevista.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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