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Ordinanza

Ordinanza n. 119/2026 - Ancona, Sezione 1

per l'annullamento - del provvedimento di cui alla nota prot. n. 1312978 del 15.10.2024, come precisato dal provvedimento di cui alla nota prot. 1560819 del 11.12.2024, anch’esso impugnato, con cui SUAM ha respinto l’istanza del 19.6.2024 di GSA – Gruppo Servizi Associati S.p.A. di adeguamento e/o rinegoziazione dei prezzi contrattuali riferita al servizio di guardiani (portierato/reception) da svolgere presso la Giunta della Regione Marche; - di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto e/o connesso e/o conseguente, anche se non conosciuto, ivi compresi, il Disciplinare, il Capitolato Tecnico, lo Schema di Convenzione nella parte in cui dovessero intendersi come ostativi a qualsiasi forma di adeguamento e/o rinegoziazione del corrispettivo contrattuale; e per il riconoscimento e/o accertamento del diritto di GSA all’adeguamento dei prezzi contrattuali in conseguenza e per l’effetto dell’imprevedibile aumento del costo della manodopera sopravvenuto a seguito del (secondo) rinnovo del 2.4.2024 del “CCNL per Dipendenti di Istituti e Imprese di Vigilanza e Servizi Fiduciari – ASSIV”, con conseguente condanna di SUAM e/o della Giunta della Regione Marche, in via solidale o ciascuna per quanto di ragione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, a rinegoziare e, comunque, adeguare detti prezzi contrattuali con incremento percentuale del 29,79% rispetto ai prezzi contrattuali, o in quella misura maggiore o minore che risulterà dovuta, oltre interessi legali dal giorno del dovuto fino al soddisfo.

Giustizia amministrativa202400587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego dell’istanza di adeguamento e/o rinegoziazione dei prezzi contrattuali del servizio di portierato e reception

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato il diniego della SUAM relativo all’istanza di adeguamento o rinegoziazione dei prezzi contrattuali, chiedendo l’accertamento del diritto all’incremento del corrispettivo e la condanna dell’amministrazione alla rinegoziazione o all’adeguamento dei prezzi. La pretesa è fondata sull’imprevedibile aumento del costo della manodopera conseguente al secondo rinnovo del CCNL per Dipendenti di Istituti e Imprese di Vigilanza e Servizi Fiduciari – ASSIV del 2 aprile 2024. È stato domandato un incremento del 29,79%, ovvero nella diversa misura ritenuta dovuta, oltre agli interessi legali. Sono stati inoltre contestati, quali atti presupposti o connessi, il disciplinare, il capitolato tecnico e lo schema di convenzione, nella parte eventualmente ostativa a qualsiasi adeguamento o rinegoziazione.

La decisione

Il TAR non ha definito nel merito le domande di annullamento e di accertamento. Preso atto della dichiarazione della ricorrente circa la permanenza dell’interesse alla decisione, ha ritenuto opportuno disporre, per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, il deposito da parte dell’amministrazione di una dettagliata relazione sulla vicenda e di ogni altro atto o documento utile alla decisione. L’incombente istruttorio è stato disposto ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., in attuazione dei principi di effettività e concentrazione richiamati dagli artt. 1 e 2, comma 2, c.p.a. Il giudizio resta quindi pendente, senza una valutazione definitiva sulla fondatezza della pretesa di revisione o rinegoziazione dei prezzi.

Norme richiamate

  • art. 1 c.p.a.

    Richiamato quale espressione delle esigenze di effettività della tutela giurisdizionale che giustificano la concentrazione degli accertamenti istruttori.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    Richiamato in relazione all’esigenza di celerità, effettività e concentrazione del giudizio.

  • art. 46, comma 2, c.p.a.

    Costituisce la base normativa per ordinare all’amministrazione il deposito di una dettagliata relazione sulla vicenda e degli atti o documenti utili ai fini della decisione.

Massime di principio

  • Quando la causa richiede una ricostruzione dettagliata della vicenda amministrativa e della documentazione rilevante, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione, ai sensi dell’art. 46, comma 2, c.p.a., il deposito di una relazione e degli atti utili, senza anticipare la decisione sul merito.
  • Gli incombenti istruttori possono essere disposti anche per assicurare celerità, effettività e concentrazione del giudizio, in coerenza con i principi richiamati dagli artt. 1 e 2, comma 2, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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