Sentenza n. 1995/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, - della deliberazione del 15 settembre 2026 di Azienda Zero avente ad oggetto la «procedura aperta per l’aggiudicazione della fornitura, in accordo quadro, di microinfusori per insulina integrato o integrabile a sensore per il monitoraggio glicemico in continuo con algoritmo di modulazione dell’insulina basale (sistema a rilascio automatizzato dell’insulina) e correlato materiale di consumo in fabbisogno alle Aziende sanitarie della Regione del Veneto e all’ASUIT di Trento – 2^ Edizione. Presa d’atto sentenza Tar Veneto n. 1786 del 9 settembre 2026 e conseguente differimento del termine per la presentazione delle offerte» (CIG BC1E1C45E7, BC1E1C56BA, BC1E1C678D); - degli atti di gara e i relativi allegati richiamati e «confermati» dalla deliberazione n. 577/2026, inclusi la deliberazione n. 505 del 28 luglio 2026 e i relativi Allegati 1, 2, 6, 7 e 8, nella misura in cui siano stati nuovamente adottati o recepiti dalla deliberazione n. 577/2026; - degli eventuali avvisi, chiarimenti, comunicazioni e pubblicazioni sulla piattaforma Sintel e sul profilo del committente con i quali la Stazione appaltante abbia dato attuazione alla deliberazione n. 577/2026, nonché, del chiarimento n. 71 e degli atti di gara coordinati messi a disposizione degli operatori economici, nella parte in cui confermino o rendano applicabile la disciplina censurata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione di Azienda Zero del 15 settembre 2026, che ha confermato le rettifiche alla lex specialis già introdotte e prorogato al 15 ottobre 2026 il termine per presentare le offerte nella gara per la fornitura di microinfusori per insulina e materiale di consumo
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la deliberazione adottata da Azienda Zero in dichiarata esecuzione della precedente sentenza del TAR n. 1786/2026, che aveva annullato gli atti di gara nella parte in cui non era stata concessa una proroga, ordinando di accordarne una di almeno quindici giorni. Con il primo motivo ha dedotto violazione degli artt. 3, 21-septies e, in subordine, 21-octies della l. 241/1990, degli artt. 1, 2, 3 e 92 del d.lgs. 36/2023, dell’art. 97 Cost. e dell’effetto conformativo della sentenza, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, carenza di autonoma riedizione del potere e indeterminatezza della lex specialis: secondo la ricorrente, l’annullamento della deliberazione n. 505/2026 avrebbe travolto anche le rettifiche alla disciplina di gara, che avrebbero dovuto essere riadottate autonomamente e rese disponibili in un testo certo e coordinato. Con il secondo motivo ha sostenuto che la proroga di trenta giorni fosse inidonea senza previa pubblicazione di un testo coordinato, completo e autonomamente approvato della lex specialis, e che la congruità del termine dovesse essere valutata anche in rapporto alla certezza della disciplina applicabile, non soltanto alla sua durata. Con il terzo motivo ha dedotto la nullità della deliberazione per violazione o elusione della sentenza ai sensi dell’art. 21-septies l. 241/1990 e dell’art. 114, comma 4, lett. b) e c), c.p.a.; in subordine ha chiesto la riqualificazione dell’azione come ordinaria azione di annullamento e, ulteriormente in subordine, il risarcimento del danno ai sensi degli artt. 30, 34, comma 4, e 124 c.p.a. Azienda Zero ha eccepito l’inammissibilità per ne bis in idem e per difetto di interesse e ha chiesto il rigetto, sostenendo di avere correttamente recepito le rettifiche già pubblicate e prorogato il termine per trenta giorni.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e, ritenendo il ricorso infondato nel merito, ha prescinduto sia dalla definitiva qualificazione dell’azione — proposta formalmente come impugnazione ma con contenuti riconducibili anche all’ottemperanza — sia dall’esame delle eccezioni processuali di Azienda Zero. Ha respinto il primo motivo: la portata dell’annullamento disposto con la sentenza n. 1786/2026 va ricostruita leggendo congiuntamente dispositivo e motivazione; quella sentenza aveva accertato l’illegittimità esclusivamente nella mancata proroga del termine, non nel contenuto delle rettifiche, che erano state qualificate come significative ma non sostanziali. L’obbligo conformativo consisteva quindi nell’assegnare un termine congruo, non nel riadottare integralmente la lex specialis o nel ripubblicarla. La deliberazione n. 577/2026 ha recepito le rettifiche, già pubblicate e conoscibili, senza far rivivere il provvedimento annullato: il richiamo alla deliberazione n. 505/2026 aveva funzione identificativa del contenuto delle modifiche. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo: esclusa la necessità di un nuovo testo consolidato, non era necessario far decorrere la proroga dalla sua pubblicazione; la proroga di trenta giorni, doppia rispetto al minimo di quindici giorni indicato dal TAR, è stata ritenuta adeguata e conforme all’art. 92 del d.lgs. 36/2023. Il Consiglio di Stato aveva inoltre valorizzato, nel respingere la domanda cautelare in appello, la disponibilità complessiva di settantanove giorni per formulare le offerte. Non sussistendo illegittimità dell’azione amministrativa e non essendo stati specificamente allegati o provati i danni, è stata respinta anche la domanda risarcitoria. Il ricorso è stato integralmente rigettato. Considerati gli effetti della sospensione monocratica, il TAR ha ordinato ad Azienda Zero di prorogare ulteriormente di dodici giorni, dalla pubblicazione della sentenza, il termine per le offerte. La ricorrente è stata condannata alle spese, liquidate in € 3.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 92, comma 2, lett. b), d.lgs. 36/2023
In particolare il Tribunale ha chiarito che, trattandosi di modifiche significative, la Stazione appaltante doveva soltanto assicurare agli operatori economici un termine congruo, adeguato alla portata delle modifiche, per conoscerle e formulare o rimodulare consapevolmente la propria offerta.
Le modifiche significative, ma non sostanziali, alla documentazione di gara non impongono di per sé la ripubblicazione integrale della disciplina: occorre assicurare un termine congruo e proporzionato per consentire agli operatori di conoscere le modifiche e formulare o rimodulare consapevolmente le offerte.
art. 60 c.p.a.
Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 c.p.a., sussistendo i presupposti ivi previsti.
Il giudizio può essere definito con sentenza in camera di consiglio ai sensi dell’art. 60 c.p.a. quando il Collegio ritiene sussistenti i relativi presupposti.
artt. 119 e 120 c.p.a.
Osserva innanzi tutto il Collegio che il ricorso - pur formalmente proposto nelle forme del rito di cui agli artt. 119 e 120 c.p.a. per l’annullamento della deliberazione n. 577/2026 - presenta un contenuto sostanzialmente riconducibile anche all’azione di ottemperanza, poiché le suesposte censure muovono dal comune assunto secondo cui l’Azienda avrebbe disatteso gli effetti demolitori e conformativi della sentenza n. 1786/2026.
La qualificazione formale del ricorso secondo il rito degli appalti non esclude che, in ragione del suo contenuto sostanziale e delle censure sull’inosservanza degli effetti conformativi di una sentenza, esso sia riconducibile anche all’azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. b) e c), c.p.a.
Il Collegio ritiene, però, di poter prescindere sia dalla definitiva qualificazione dell’azione proposta dalla ricorrente, sia dall’esame delle eccezioni processuali sollevate dall’Amministrazione resistente, atteso che il ricorso risulta infondato nel merito per le ragioni di seguito indicate.
Il giudice può prescindere dalla qualificazione definitiva dell’azione di ottemperanza e dall’esame delle relative eccezioni processuali quando il ricorso è comunque infondato nel merito.
art. 32, comma 2, c.p.a.
La ricorrente ha chiesto, in via subordinata, la riqualificazione dell’azione ai sensi dell’art. 32, comma 2, c.p.a. in un’azione ordinaria di annullamento.
La disposizione è menzionata quale base della richiesta subordinata di riqualificazione dell’azione; il TAR non ne ha esaminato autonomamente l’applicazione, avendo prescisso dalla definitiva qualificazione processuale.
art. 30 c.p.a.
L’accertata insussistenza della violazione degli effetto conformativo derivante dalla suddetta sentenza comporta, altresì, il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, difettando il presupposto dell’illegittimità dell’azione amministrativa, oltre che la specifica allegazione e/o prova del danno.
La domanda risarcitoria è respinta quando non è accertata l’illegittimità dell’azione amministrativa e manca una specifica allegazione o prova del danno.
art. 34, comma 4, c.p.a.
L’accertata insussistenza della violazione degli effetto conformativo derivante dalla suddetta sentenza comporta, altresì, il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, difettando il presupposto dell’illegittimità dell’azione amministrativa, oltre che la specifica allegazione e/o prova del danno.
La domanda risarcitoria proposta in via subordinata non può essere accolta in assenza dell’illegittimità dell’azione amministrativa e della specifica allegazione o prova del danno.
art. 124 c.p.a.
L’accertata insussistenza della violazione degli effetto conformativo derivante dalla suddetta sentenza comporta, altresì, il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalla ricorrente, difettando il presupposto dell’illegittimità dell’azione amministrativa, oltre che la specifica allegazione e/o prova del danno.
La domanda risarcitoria formulata in via subordinata è respinta per difetto del presupposto dell’illegittimità amministrativa e per mancata specifica allegazione o prova del pregiudizio.
Massime di principio
- La portata di una sentenza di annullamento si determina leggendo congiuntamente dispositivo e motivazione, considerando la domanda, i vizi accertati e le ragioni della decisione; l’effetto demolitorio e i limiti della riedizione del potere amministrativo sono circoscritti all’illegittimità effettivamente accertata.
- Se l’illegittimità di una rettifica della lex specialis consiste esclusivamente nell’omessa proroga del termine di presentazione delle offerte, l’annullamento non travolge anche il contenuto della rettifica né impone una nuova approvazione integrale della disciplina di gara, quando il suo contenuto non sia stato specificamente censurato e le modifiche siano state qualificate come significative ma non sostanziali.
- In presenza di modifiche significative della documentazione di gara, l’art. 92, comma 2, lett. b), del d.lgs. 36/2023 richiede un termine aggiuntivo adeguato e proporzionato alla portata delle modifiche; non ne deriva automaticamente l’obbligo di ripubblicare integralmente la lex specialis o di predisporre un nuovo testo consolidato.
- Un provvedimento adottato in esecuzione di una sentenza non fa rivivere l’atto annullato per il solo fatto di richiamarlo, se l’amministrazione recepisce il contenuto delle modifiche precedenti e il richiamo serve a identificare rettifiche già pubblicate e conoscibili.
- La domanda risarcitoria per lesione derivante dall’azione amministrativa è respinta quando difettano sia l’illegittimità dell’azione sia la specifica allegazione o prova del danno.
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