Cassazione Civile, Ordinanza n. 00913/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione comunale che aveva irrogato alla società esercente una sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro per violazione del regolamento del mercato storico-turistico di Piazza delle Erbe, perché la frutta secca esposta e in vendita avrebbe superato il limite del 20% della merce totale. La società impugnava l'ordinanza davanti al giudice di pace e poi in appello, ma entrambi i giudici di merito respingevano l'opposizione. In cassazione la società articolava tre motivi: 1) violazione dei principi di legalità, tassatività, determinatezza e prevedibilità della sanzione amministrativa, sostenendo che il regolamento non definisse "frutta secca", "merce totale in vendita" e il criterio di calcolo della percentuale; 2) violazione dell'art. 3 l. 689/1981, deducendo che non fosse ravvisabile l'elemento soggettivo, anche perché l'asserita interpretazione amministrativa sarebbe stata imprevedibile e la condotta sarebbe stata scriminata da buona fede/ignoranza inevitabile del precetto; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 437 c.p.c., contestando l'accertamento della prova dell'illecito e il criterio di calcolo della percentuale di frutta secca, ritenuto incerto e internamente contraddittorio.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che il regolamento comunale, integrativo della fonte primaria, conteneva un precetto sufficientemente chiaro: la frutta secca poteva essere esposta/venduta entro il limite del 20% della merce totale, in funzione della prevalenza della frutta e verdura fresca tipica del mercato; ha inoltre valorizzato la valutazione di merito, non sindacabile in cassazione, secondo cui il limite era stato superato in base agli atti e al corredo fotografico. Ha rigettato anche il secondo motivo, richiamando il principio per cui nelle sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa e l'esimente della buona fede richiede elementi positivi idonei a ingenerare il convincimento della liceità e l'aver fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto, circostanze escluse nel caso concreto anche per la qualità di esercente professionale. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, osservando che non vi era violazione del minimo costituzionale della motivazione e che la censura mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del merito, peraltro preclusa in presenza di doppia conforme. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1 l. 689/1981
Richiamato insieme ai principi di legalità e tassatività per censurare la sanzione amministrativa, ma ritenuto non violato perché il regolamento integrativo della fonte primaria risultava sufficientemente determinato.
art. 3 l. 689/1981
Per le violazioni amministrative richiede coscienza e volontà della condotta, operando una presunzione di colpa a carico dell'autore, che deve provare di avere agito senza colpa.
art. 25, comma 2, Cost.
Invocato dal ricorrente quale parametro di legalità/tassatività della sanzione; la Corte ha escluso la violazione in concreto.
art. 7 CEDU
Invocato come parametro di prevedibilità della sanzione; la Corte ha ritenuto il precetto comprensibile e quindi prevedibile.
art. 12 preleggi
Richiamato per l'interpretazione della norma regolamentare; la Corte ha valorizzato il significato letterale delle espressioni usate nel regolamento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare violazione di legge nei primi due motivi; le censure sono state ritenute infondate.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente; la Corte ha escluso il vizio.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la prova dell'illecito; la Corte ha ritenuto che si trattasse in realtà di una richiesta di rivalutazione del merito.
art. 437 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente nel terzo motivo, ma non ritenuto idoneo a fondare la censura di legittimità.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicato come norma per la trattazione camerale del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato come parametro del contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In materia di sanzioni amministrative, il precetto può ritenersi sufficientemente determinato anche quando la fonte regolamentare, integrativa della fonte primaria, individui il comportamento vietato mediante espressioni dal significato desumibile dal testo e dalla finalità della disciplina.
- L'interpretazione del regolamento va compiuta secondo il significato letterale delle parole e della disposizione nel suo contesto, tenendo conto della funzione perseguita dalla normativa; se il senso del precetto è chiaro, non sussiste violazione dei principi di legalità e prevedibilità.
- Per gli illeciti amministrativi vige una presunzione di colpa: non occorre la prova positiva del dolo o della colpa dell'agente, ma grava sull'autore l'onere di dimostrare di aver agito senza colpa.
- L'esimente della buona fede nell'illecito amministrativo opera solo se risultano elementi positivi idonei a generare un convincimento incolpevole della liceità della condotta e se l'interessato ha adottato ogni accorgimento possibile per conformarsi al precetto.
- In sede di legittimità non è consentito ottenere una nuova valutazione del merito attraverso censure formalmente dirette alla motivazione o alla prova, specie in presenza di doppia conforme tra i giudici di merito.
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