Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13491/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava per cassazione l'ordinanza che aveva confermato il diniego di revoca degli arresti domiciliari. Sosteneva che, a seguito della riqualificazione e della rideterminazione della pena operata dalla Corte di Cassazione e dalla Corte d'appello (che avevano individuato la pena base in anni 3 per il delitto di furto consumato ai sensi dell'art. 624-bis, comma 1, vigente all'epoca), il termine massimo della custodia cautelare avrebbe dovuto essere calcolato in relazione a quella pena (quindi 2 anni ai sensi dell'art. 303 comma 4 lett. a) c.p.p.) ed era pertanto già decorso il 18/08/2022, imponendo la scarcerazione. Denunciava nullità dell'ordinanza per erronea interpretazione della legge penale (richiamando art. 303 comma 4 lett. a) e art. 278 c.p.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che il motivo era proposto per ragioni non consentite (art. 606 comma 1 lett. b) c.p.p.) poiché la censura non attiene a vizi di legge penale sostanziale ma a questioni processuali relative al computo dei termini di custodia cautelare. In ogni caso il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato: la motivazione impugnata aveva correttamente applicato il principio giurisprudenziale secondo cui, ai fini del calcolo dei termini massimi della custodia cautelare, deve farsi riferimento alla pena edittale prevista per il reato ritenuto in sentenza tenendo conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale anche quando esse siano state valutate equivalenti o bilanciate con attenuanti. Pertanto il termine massimo applicabile non poteva essere quello ridotto dedotto dal ricorrente. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 303 c.p.p.

    comma 4 lett. a) e lett. b)

    Stabilisce i termini massimi complessivi della custodia cautelare: lett. a) tratta dei limiti legati all'entità della pena edittale del reato, lett. b) si riferisce a pene più elevate. La Corte ha interpretato che per il computo si deve guardare alla pena edittale attuale del reato come determinata in sentenza, comprensiva delle aggravanti rilevanti ai fini edittali

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1 lett. b) e comma 3

    Regola i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha richiamato che il ricorso per presunta inosservanza della legge penale sostanziale (lett. b) è improprio quando le censure riguardano in realtà questioni processuali o di valutazione dei fatti, e che il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza ai sensi del comma 3 quando le critiche sono evidentemente contraddette dagli atti

  • art. 278 c.p.p.

    Disciplinante l'efficacia della sentenza di annullamento e gli effetti della pronuncia della Corte di cassazione; il ricorrente invocava la riqualificazione effettuata in sede di annullamento con rinvio, ma la Corte ha rilevato che la riqualificazione non ha modificato la fattispecie legale ai fini del calcolo della pena edittale massima per la custodia cautelare

  • art. 69 c.p.

    Istituisce il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti; la Corte ha precisato che tale giudizio incide sulla commisurazione della pena ma non sulla fattispecie tipica del reato, per cui non altera il riferimento alla pena edittale considerata ai fini del computo della custodia cautelare

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibile somma a favore della Cassa delle ammende; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3000

Massime di principio

  • Per il calcolo dei termini massimi della custodia cautelare si prende a riferimento la pena edittale prevista per il reato per cui è stata pronunciata la condanna, tenendo conto delle aggravanti che incidono sull'entità della pena anche se poi bilanciate con attenuanti (valutate in equivalenza).
  • La valutazione delle circostanze (art. 69 c.p.) e la rideterminazione della pena incidono sulla misura della sanzione ma non modificano la fattispecie tipica del reato ai fini dell'individuazione della pena edittale massima da cui dipende il termine di custodia cautelare.
  • In cassazione non sono ammesse doglianze che travestono osservazioni processuali o di merito come violazioni di norme di diritto sostanziale (art. 606 lett. b)); tali motivi possono essere dichiarati inammissibili per incompetenza della via impugnatoria o per manifesta infondatezza.
  • Per ottenere la scarcerazione per decorrenza dei termini è necessario dimostrare che il giudicato (o la nuova determinazione della pena in sede di annullamento con rinvio) ha effettivamente ridotto la pena edittale massima del reato rispetto a quanto era stato considerato per la misura cautelare; semplici rilievi sulla commisurazione non bastano se la fattispecie legale resta quella originaria con aggravanti rilevanti ai fini dell'edittalità.
  • Chi propone ricorso in cassazione deve considerare il rischio di condanna alle spese e alla sanzione a favore della Cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile o manifestamente infondato.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.