Cassazione Penale, Sentenza n. 1464/2024 del 12/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato tributario previsto dagli articoli 81, comma secondo, c.p. e 4 del D. Lgs. 74/2000 in relazione alle dichiarazioni IVA e IRES per le annualità 2012 e 2013. Contestazioni: (i) la ricostruzione dei ricavi e dei costi sarebbe meramente induttiva e non probatoria; (ii) la condotta sarebbe stata colposa ed esito di errore materiale nella compilazione delle dichiarazioni; (iii) omissione di valutazione delle escussioni testimoniali e di documentazione depositata dall'imputato; (iv) inversione dell'onere della prova e mancata accettazione di una diversa ricostruzione dei costi proposta dalla difesa; (v) il dolo sarebbe erroneamente ritenuto sulla base della ripetizione dell'errore per due annualità e della mancata correzione; (vi) illegittimità dell'aumento di pena per continuazione e del diniego delle attenuanti generiche; (vii) illegittimità della confisca per indeterminatezza del profitto e per l'uso in sede penale di accertamenti induttivi dell'Agenzia delle entrate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico perché cumulava vizi diversi senza individuare con precisione quale profilo di motivazione si contestasse. La Corte ha inoltre ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata: i ricavi erano stati ricostruiti sulla base di documentazione dei clienti, i costi tramite gli studi di settore e la difesa non aveva prodotto un calcolo alternativo convincente; l'elemento soggettivo (dolo) è stato ritenuto sufficientemente motivato dalla omissione sistematica della voce ricavi e dalla mancata correzione; l'aumento per continuazione è stato motivato adeguatamente e proporzionato essendo vicino al minimo edittale; il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con la presenza di precedenti penali e l'assenza di condotte riparatorie o elementi positivi a favore dell'imputato; l'impugnazione avverso la confisca è stata ritenuta aspecifica e quindi inammissibile, atteso che l'importo confiscato era fondato sui calcoli dell'Agenzia e non indeterminabile. Conseguenze processuali: ricorso inammissibile, condanna alle spese e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Usato per il riconoscimento della continuazione fra reati; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite e ha ritenuto adeguata la motivazione quando l'aumento è prossimo al minimo edittale
art. 4 D. Lgs. 74/2000
Norma sostanziale richiamata per il delitto tributario (dichiarazioni infedeli); la Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione dei ricavi e la relativa condanna
art. 12-bis D. Lgs. 74/2000
Riferita alla disciplina della confisca; la Corte ha ritenuto che la confisca operata dai giudici di merito fosse sufficientemente fondata e non indeterminata
art. 192 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in ordine alla valutazione delle prove testimoniali; la Corte ha ritenuto la censura generica e non sufficientemente specifica per essere esaminata in Cassazione
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che tipizza i vizi della motivazione impugnabili in Cassazione; la Corte ha applicato rigorosamente il requisito di specificità e ha dichiarato inammissibile il motivo che cumulava vizi diversi senza indicare distintamente quale vizio fosse dedotto
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento non è automatico e richiede elementi di segno positivo, mentre il diniego può essere motivato con l'assenza di tali elementi o con precedenti penalità
art. 133 cod. pen.
Criteri per il giudizio di determinazione della pena; la Corte ha ricordato che la motivazione sul quantum può essere più sintetica se la pena è prossima al minimo edittale, mentre richiede maggiore specificità in caso di allontanamento dal minimo
art. 616 cod. proc. pen.
Previsione sull'onere delle spese e sanzioni in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto le spese e il versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000
art. 27, comma 2 Cost.; art. 6 CEDU; art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici
Richiamate dal ricorrente come profili di violazione dei diritti fondamentali; la Corte ha implicitamente ritenuto tali censure generiche e non specificamente fondate nel ricorso
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono essere specifici: non è consentito cumulare vizi diversi (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) senza individuare con precisione quale profilo si deduca, pena l'inammissibilità
- Gli accertamenti induttivi dell'Agenzia delle entrate (ricostruzione di ricavi e costi tramite documenti dei clienti e studi di settore) possono costituire base probatoria in sede penale se la difesa non produce una alternativa credibile e specifica
- La sistematica omissione di voci essenziali nella dichiarazione fiscale, mentre altre parti sono regolarmente compilate, è un indizio rilevante per il dolo fiscale; la possibilità di correzione anche fuori termine può essere valutata negativamente se la correzione non è stata effettuata
- La quantificazione della pena per continuazione richiede motivazione distinta per ciascun aumento, ma quando l'aumento è prossimo al minimo edittale la motivazione può essere più sintetica richiamando i criteri generali dell'art. 133 c.p.
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non è automatico: il giudice può negarle se emergono elementi negativi (precedenti, assenza di comportamento riparatorio, mancata presa di coscienza) e non è obbligato a valutare ogni singola deduzione difensiva
- La confisca basata su calcoli di profitto derivanti da ricostruzioni dell'amministrazione tributaria può essere valida se l'importo è determinato con sufficiente precisione e se la difesa non dimostra l'inesattezza del calcolo
- Il gravame in Cassazione deve confrontarsi concretamente con la motivazione del giudice di merito: critiche meramente assertive o non correlate alla motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili
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