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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1464/2024 del 12/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per il reato tributario previsto dagli articoli 81, comma secondo, c.p. e 4 del D. Lgs. 74/2000 in relazione alle dichiarazioni IVA e IRES per le annualità 2012 e 2013. Contestazioni: (i) la ricostruzione dei ricavi e dei costi sarebbe meramente induttiva e non probatoria; (ii) la condotta sarebbe stata colposa ed esito di errore materiale nella compilazione delle dichiarazioni; (iii) omissione di valutazione delle escussioni testimoniali e di documentazione depositata dall'imputato; (iv) inversione dell'onere della prova e mancata accettazione di una diversa ricostruzione dei costi proposta dalla difesa; (v) il dolo sarebbe erroneamente ritenuto sulla base della ripetizione dell'errore per due annualità e della mancata correzione; (vi) illegittimità dell'aumento di pena per continuazione e del diniego delle attenuanti generiche; (vii) illegittimità della confisca per indeterminatezza del profitto e per l'uso in sede penale di accertamenti induttivi dell'Agenzia delle entrate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto generico e aspecifico perché cumulava vizi diversi senza individuare con precisione quale profilo di motivazione si contestasse. La Corte ha inoltre ritenuto che la motivazione della Corte d'appello fosse adeguata: i ricavi erano stati ricostruiti sulla base di documentazione dei clienti, i costi tramite gli studi di settore e la difesa non aveva prodotto un calcolo alternativo convincente; l'elemento soggettivo (dolo) è stato ritenuto sufficientemente motivato dalla omissione sistematica della voce ricavi e dalla mancata correzione; l'aumento per continuazione è stato motivato adeguatamente e proporzionato essendo vicino al minimo edittale; il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato con la presenza di precedenti penali e l'assenza di condotte riparatorie o elementi positivi a favore dell'imputato; l'impugnazione avverso la confisca è stata ritenuta aspecifica e quindi inammissibile, atteso che l'importo confiscato era fondato sui calcoli dell'Agenzia e non indeterminabile. Conseguenze processuali: ricorso inammissibile, condanna alle spese e obbligo di versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    Usato per il riconoscimento della continuazione fra reati; la Corte ha richiamato l'obbligo di motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite e ha ritenuto adeguata la motivazione quando l'aumento è prossimo al minimo edittale

  • art. 4 D. Lgs. 74/2000

    Norma sostanziale richiamata per il delitto tributario (dichiarazioni infedeli); la Corte ha ritenuto legittima la ricostruzione dei ricavi e la relativa condanna

  • art. 12-bis D. Lgs. 74/2000

    Riferita alla disciplina della confisca; la Corte ha ritenuto che la confisca operata dai giudici di merito fosse sufficientemente fondata e non indeterminata

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamata dal ricorrente in ordine alla valutazione delle prove testimoniali; la Corte ha ritenuto la censura generica e non sufficientemente specifica per essere esaminata in Cassazione

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Norma che tipizza i vizi della motivazione impugnabili in Cassazione; la Corte ha applicato rigorosamente il requisito di specificità e ha dichiarato inammissibile il motivo che cumulava vizi diversi senza indicare distintamente quale vizio fosse dedotto

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha richiamato il principio secondo cui il riconoscimento non è automatico e richiede elementi di segno positivo, mentre il diniego può essere motivato con l'assenza di tali elementi o con precedenti penalità

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per il giudizio di determinazione della pena; la Corte ha ricordato che la motivazione sul quantum può essere più sintetica se la pena è prossima al minimo edittale, mentre richiede maggiore specificità in caso di allontanamento dal minimo

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Previsione sull'onere delle spese e sanzioni in caso di inammissibilità; la Corte ha disposto le spese e il versamento alla Cassa delle ammende di euro 3.000

  • art. 27, comma 2 Cost.; art. 6 CEDU; art. 14 Patto internazionale sui diritti civili e politici

    Richiamate dal ricorrente come profili di violazione dei diritti fondamentali; la Corte ha implicitamente ritenuto tali censure generiche e non specificamente fondate nel ricorso

Massime di principio

  • In Cassazione i motivi devono essere specifici: non è consentito cumulare vizi diversi (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione) senza individuare con precisione quale profilo si deduca, pena l'inammissibilità
  • Gli accertamenti induttivi dell'Agenzia delle entrate (ricostruzione di ricavi e costi tramite documenti dei clienti e studi di settore) possono costituire base probatoria in sede penale se la difesa non produce una alternativa credibile e specifica
  • La sistematica omissione di voci essenziali nella dichiarazione fiscale, mentre altre parti sono regolarmente compilate, è un indizio rilevante per il dolo fiscale; la possibilità di correzione anche fuori termine può essere valutata negativamente se la correzione non è stata effettuata
  • La quantificazione della pena per continuazione richiede motivazione distinta per ciascun aumento, ma quando l'aumento è prossimo al minimo edittale la motivazione può essere più sintetica richiamando i criteri generali dell'art. 133 c.p.
  • Il riconoscimento delle attenuanti generiche non è automatico: il giudice può negarle se emergono elementi negativi (precedenti, assenza di comportamento riparatorio, mancata presa di coscienza) e non è obbligato a valutare ogni singola deduzione difensiva
  • La confisca basata su calcoli di profitto derivanti da ricostruzioni dell'amministrazione tributaria può essere valida se l'importo è determinato con sufficiente precisione e se la difesa non dimostra l'inesattezza del calcolo
  • Il gravame in Cassazione deve confrontarsi concretamente con la motivazione del giudice di merito: critiche meramente assertive o non correlate alla motivazione della sentenza impugnata sono inammissibili

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