Sentenza n. 11664/2026 - Roma, Sezione 5Q
per la declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di appuntamento per il visto per il rapporto di lavoro subordinato per decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, come previsto dall'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere celermente l'iter procedimentale, con l'adozione di un provvedimento espresso
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dall'Ambasciata d'Italia a Islamabad sulla richiesta di fissazione di un appuntamento per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a., deducendo l'illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulla richiesta di fissazione di un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia a Islamabad per la formalizzazione della domanda di visto di ingresso per lavoro subordinato. La richiesta era stata presentata dopo il rilascio del presupposto nulla osta al lavoro. Il ricorrente ha lamentato il decorso del termine di 90 giorni previsto dall'art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 senza la conclusione del procedimento. L'Amministrazione ha sostenuto che il nulla osta fosse sospeso ai sensi del d.l. 145/2024, in attesa degli adempimenti delle amministrazioni coinvolte.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti entrambi i presupposti dell'azione avverso il silenzio: l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e l'inerzia protrattasi oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento. In particolare, il ricorrente aveva già ottenuto il nulla osta e aveva chiesto la fissazione dell'appuntamento necessario alla formalizzazione della domanda di visto. Il giudice ha ritenuto che, considerato il tempo trascorso dall'introduzione del d.l. 145/2024, la sospensione prevista da tale normativa non potesse ulteriormente protrarsi indefinitamente, dovendo essere risolta dall'amministrazione competente, eventualmente previa sollecitazione della sede diplomatica, entro un termine ragionevole. Il Ministero e l'Ambasciata sono stati condannati a convocare il ricorrente entro 60 giorni dalla notificazione o dalla comunicazione amministrativa della sentenza, se anteriore, e a concludere il procedimento nei 60 giorni successivi. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione dell'elevato numero di richieste di visto gravante sulla sede diplomatica, delle sopravvenienze normative e della complessità dell'iter procedimentale.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione; il giudice verifica l'esistenza dell'obbligo di provvedere e l'inerzia oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento.
art. 5, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
Prevede il termine di 90 giorni richiamato dal ricorrente per la conclusione del procedimento relativo al visto.
d.l. 145/2024
La sospensione del nulla osta prevista dalla normativa non può, secondo il giudice, protrarsi ulteriormente in modo indefinito; la situazione deve essere risolta dall'amministrazione competente entro un termine ragionevole.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio presuppone sia l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di provvedere sia il superamento del termine previsto per la conclusione del procedimento.
- Quando il richiedente abbia già ottenuto il nulla osta necessario e abbia chiesto alla sede diplomatica la convocazione per formalizzare la domanda di visto, l'amministrazione è tenuta a dare seguito alla richiesta e a concludere il procedimento entro un termine ragionevole.
- La sospensione procedimentale prevista da una disposizione normativa non legittima un'inerzia indefinita: decorso un periodo significativo, l'amministrazione competente deve risolvere la sospensione, eventualmente previa sollecitazione dell'amministrazione procedente.
- In caso di accoglimento dell'azione avverso il silenzio, il giudice può ordinare la convocazione dell'interessato entro un termine determinato e la successiva conclusione del procedimento entro un ulteriore termine.
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