Sentenza n. 5/2026 - Catania, Sezione 2
per l'annullamento e/o dichiarazione di nullità - della determinazione n. 1569 del 23.05.2024 del Responsabile del 11 Settore Urbanistica, Sviluppo economico, SUAP del Comune di Misterbianco notificata il 23 maggio 2024; - del verbale di inottemperanza del 6 febbraio 2024 della Polizia Giudiziaria – Antiabusivismo edilizio e controllo del territorio del Comune di Misterbianco; - dell’ordinanza di demolizione n. 56 del 16.05.2024 del Responsabile del Settore Urbanistica del Comune di Misterbianco; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione sanzionatoria per inottemperanza all'ordine di demolizione, verbale di inottemperanza e ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione comunale con cui era stata irrogata la sanzione pecuniaria per l'inottemperanza a un'ordinanza di demolizione, il verbale di inottemperanza e la stessa ordinanza demolitoria. Ha dedotto, in particolare, la mancata notificazione dell'ordinanza di demolizione e la conseguente inefficacia della sanzione; l'erronea quantificazione della sanzione, per avere incluso porzioni dell'immobile oggetto di istanze di condono e una tettoia ritenuta precaria; la violazione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione di avvio e mancata considerazione di memorie e documenti; il difetto di motivazione circa la prevalenza dell'interesse pubblico, il decorso del tempo e l'affidamento del privato; l'impossibilità di demolire alcune porzioni senza compromettere la stabilità dell'intero fabbricato; nonché questioni relative alla superficie eventualmente acquisibile al patrimonio comunale. Il Comune ha eccepito la tardività dell'impugnazione dell'ordinanza, ha contestato la lesività autonoma del verbale e ha sostenuto la legittimità della repressione, la non efficacia delle istanze di sanatoria rispetto alle modifiche successive e la natura stabile delle tettoie.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato in parte irricevibile, in parte inammissibile e per il resto rigettato. L'impugnazione dell'ordinanza di demolizione è stata ritenuta tardiva: l'ordinanza era stata notificata il 24 maggio 2022 mediante le formalità dell'art. 140 c.p.c., con perfezionamento per compiuta giacenza, e il ricorrente aveva comunque acquisito piena conoscenza del provvedimento con la notificazione del verbale di inottemperanza il 19 febbraio 2024. Il ricorso, notificato il 22 giugno 2024, è stato quindi proposto oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 29 c.p.a. L'impugnazione del verbale di inottemperanza è stata dichiarata inammissibile perché il verbale costituisce atto endoprocedimentale istruttorio, privo di autonoma lesività. Nel merito, il TAR ha affermato che la repressione degli abusi edilizi ha natura vincolata e non richiede una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, né una motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale o sulla tutela dell'affidamento maturato per il decorso del tempo. La censura sulla partecipazione procedimentale è stata respinta sia perché il Comune aveva documentato comunicazioni di avvio del procedimento nel 2011 e nel 2022, sia perché, trattandosi di attività vincolata, l'apporto partecipativo non avrebbe potuto incidere sull'esito; è stato inoltre richiamato l'art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990. È stata respinta anche la tesi della scomposizione dell'abuso: quando le opere sono connesse e costituiscono un intervento unitario, l'Amministrazione può ordinare il ripristino integrale senza selezionare le singole porzioni eventualmente precarie o astrattamente sanabili. La questione della superficie acquisibile al patrimonio comunale è stata ritenuta attinente a una fase successiva all'inottemperanza e inidonea a incidere sulla legittimità dell'ordinanza. Infine, la sanzione pecuniaria conseguente all'inottemperanza è stata ritenuta vincolata e doverosa una volta accertata la mancata esecuzione dell'ordine demolitorio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 29 c.p.a.
termine perentorio di sessanta giorni
L'impugnazione dell'ordinanza di demolizione deve essere proposta entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla piena conoscenza legale dell'atto; il mancato rispetto del termine determina l'irricevibilità.
art. 140 c.p.c.
notificazione mediante le formalità previste dall'art. 140 c.p.c.
La notificazione dell'ordinanza perfezionatasi per compiuta giacenza produce la piena conoscenza legale del provvedimento e fa decorrere il termine per impugnarlo.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non determina l'annullabilità dell'atto vincolato quando sia dimostrato che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso; nel caso concreto, la natura vincolata della repressione edilizia escludeva l'incidenza dell'apporto partecipativo.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria per l'inottemperanza all'ordine di demolizione è irrogata doverosamente e senza discrezionalità una volta accertata la mancata esecuzione dell'ordine repressivo.
Massime di principio
- L'ordinanza di demolizione può essere impugnata entro sessanta giorni dalla notificazione perfezionata per compiuta giacenza; la successiva notificazione del verbale di inottemperanza costituisce comunque momento di piena conoscenza del contenuto essenziale dell'ordine e fa decorrere, al più tardi da tale data, il termine decadenziale.
- Il verbale di accertamento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione è un atto endoprocedimentale, privo di autonoma lesività, e non è autonomamente impugnabile.
- La repressione degli abusi edilizi costituisce attività vincolata diretta al ripristino della legalità urbanistica; non sono pertanto necessarie una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, una motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale o la tutela dell'affidamento derivante dal mero decorso del tempo su una situazione abusiva.
- Quando opere abusive connesse costituiscono un intervento unitario, l'Amministrazione può ordinare il ripristino integrale dello stato dei luoghi senza scomporre l'intervento e senza escludere singole porzioni asseritamente precarie o astrattamente sanabili; l'eventuale sanatoria deve riguardare, se possibile, l'intervento complessivamente considerato.
- La sanzione pecuniaria conseguente all'inottemperanza all'ordine di demolizione ha natura vincolata ed è doverosamente irrogata dopo l'accertamento della mancata esecuzione dell'ordine.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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