Cassazione Civile, Ordinanza n. 21373/2026 del 23/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (consumatore)
La controversia
La lite origina dall’acquisto, in data 30/5/2012, di un pacchetto turistico per un soggiorno estivo in una struttura del Salento. L’acquirente deduceva che la sistemazione effettivamente trovata sul posto fosse sensibilmente inferiore a quanto pubblicizzato nel catalogo e promesso in contratto: standard qualitativo più basso, disservizi nella fruizione dell’alloggio e degli spazi accessori, necessità di acquistare autonomamente beni e attrezzature per ovviare alle carenze della struttura, impossibilità o grave difficoltà di usare il servizio navetta gratuito per raggiungere la spiaggia e conseguente aggravio di spese di trasporto. Chiedeva quindi l’accertamento dell’inadempimento o inesatto adempimento del contratto e la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi compresa la perdita del godimento della vacanza. Nei gradi precedenti la domanda era stata respinta; la Corte di cassazione, con precedente ordinanza, aveva già cassato con rinvio. Nel giudizio di rinvio il Tribunale ha nuovamente rigettato la domanda, ma qualificando il rapporto come locazione turistica. Con il ricorso per cassazione contro tale ultima sentenza, il ricorrente ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno sulla qualificazione del contratto, già definito come vendita di pacchetto turistico; 2) errata interpretazione del contratto e valutazione atomistica delle prestazioni, senza considerare la finalità concreta del viaggio e l’interesse del turista; 3) omesso esame dell’eccezione di giudicato interno sulla qualificazione del rapporto. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la precedente ordinanza di legittimità e i precedenti gradi di merito avevano già posto a base della decisione la qualificazione del rapporto come pacchetto turistico, così che il giudice di rinvio non poteva riqualificarlo come locazione turistica. Gli altri motivi sono stati assorbiti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri due, ha cassato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il decisum si fonda sulla violazione del giudicato interno formatosi sulla qualificazione del rapporto contrattuale, già stabilita come vendita di pacchetto turistico e non più rimettere in discussione nel giudizio di rinvio.
Norme richiamate
artt. 132, 324, 333, 343, 346 c.p.c.
sono invocati dal ricorrente per denunciare nullità della sentenza e violazione delle regole sul giudicato e sulle preclusioni processuali; la Corte accoglie la censura solo nella parte in cui la riqualificazione del rapporto contraddice il giudicato interno
art. 2909 c.c.
richiamato per sostenere l’intangibilità del giudicato interno formatosi sulla qualificazione del contratto
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato per la denuncia di motivazione apparente o insufficiente della sentenza impugnata
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per sostenere il vizio motivazionale della decisione
artt. 1362, 1363, 1364, 1366, 1368, 1369, 1375 c.c.
richiamati per censurare l’interpretazione del contratto in modo atomistico e non conforme alla volontà comune, alla interpretazione sistematica e alla buona fede
art. 1455 c.c.
richiamato per contestare la valutazione della non scarsa importanza dell’asserito inadempimento
artt. 33, 34, 43 e 47 del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011)
richiamati per sostenere che il rapporto dovesse essere qualificato come pacchetto turistico con conseguenti obblighi di prestazione e tutela del viaggiatore
art. 112 c.p.c.
richiamato nella ricostruzione del precedente giudizio di legittimità, per rilevare l’omessa pronuncia su una domanda sostanzialmente diretta alla riduzione del prezzo del pacchetto
art. 42, comma 10, Codice del Turismo
menzionato nella precedente ordinanza come base della domanda di riduzione del prezzo del pacchetto turistico
Massime di principio
- Il giudicato interno può formarsi anche sulla qualificazione giuridica del rapporto o dell’azione, quando tale qualificazione abbia inciso sull’impostazione e sulla definizione dell’indagine di merito e non sia stata impugnata dalla parte interessata.
- Il giudice di rinvio non può riqualificare il rapporto in termini incompatibili con una qualificazione già coperta da giudicato interno o comunque già posta a base del precedente dictum rescindente della Corte di cassazione.
- Quando una controversia riguarda un contratto turistico, la valutazione dell’inadempimento deve essere condotta considerando unitariamente la finalità concreta del contratto e l’interesse del viaggiatore, non mediante una lettura atomistica delle singole prestazioni.
- In sede di rinvio, il giudice deve attenersi al perimetro tracciato dalla cassazione rescindente e riesaminare i fatti nei limiti del principio di diritto enunciato, senza disattendere il contenuto vincolante della precedente decisione.
- La violazione del giudicato interno sulla qualificazione del rapporto integra vizio censurabile in cassazione e comporta la cassazione della sentenza che si ponga in contrasto con esso.
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