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Sentenza

Sentenza n. 772/2026 - Venezia, Sezione 4

per l'annullamento: - della nota prot. n. 0405294 del 21 agosto 2025 della Regione Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio/Direzione Ambiente e Transizione Ecologica/U.O. Qualità dell'aria e Tutela dell'Atmosfera e avente ad oggetto “Istanza di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, di un impianto di produzione di biometano alimentato da prodotti e sottoprodotti agricoli e agroindustriali e reflui zootecnici. Ditta proponente: BMET24 S.r.l. ex TERRA1 S.r.l. Sede impianto: Castagnaro (RO), Via Valle Castagnaro. Archiviazione istanza”; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi o consequenziali, ancorché non conosciuti, ivi incluso espressamente (i) la nota del 25 giugno 2025 della Regione Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio/Direzione Ambiente e Transizione Ecologica/U.O. Qualità dell'aria e Tutela dell'Atmosfera, prot. n. 0311953, avente ad oggetto “Istanza di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, di un impianto di produzione di biometano alimentato da prodotti e sottoprodotti agricoli e agroindustriali e reflui zootecnici. Ditta proponente: TERRA 1 S.r.l. Sede impianto: Castagnaro (RO), Via Valle Castagnaro. Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/1990” (“Preavviso di Archiviazione”) e (ii) la nota prot. n. 0125384 dell'11 marzo 2025 della Regione Veneto - Area Tutela e Sicurezza del Territorio/Direzione Ambiente e Transizione Ecologica/U.O. Qualità dell'aria e Tutela dell'Atmosfera e avente ad oggetto “Istanza di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 387/2003, di un impianto di produzione di biometano alimentato da prodotti e sottoprodotti agricoli e agroindustriali e reflui zootecnici. Ditta proponente: TERRA 1 S.r.l. Sede impianto: Castagnaro (RO), Via Valle Castagnaro. Richiesta dichiarazioni e documentazione e comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della L. 241/1990”.

Giustizia amministrativa202502132

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: archiviazione dell'istanza di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di biometano, preceduta da preavviso di archiviazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione procedente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato un'istanza di autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per un impianto di produzione di biometano. L'istanza conteneva numerosi elaborati e dichiarazioni dalle quali risultava che alcuni documenti erano ancora in fase di redazione o acquisizione. La Regione aveva richiesto integrazioni, concesso una proroga di sessanta giorni e, dopo avere esaminato la documentazione trasmessa, comunicato il preavviso di archiviazione ai sensi dell'art. 10-bis l. 241/1990. La società impugnava l'archiviazione deducendo: 1) violazione del par. 14.4 delle Linee guida nazionali approvate con DM 10 settembre 2010, sostenendo che, non essendo stata dichiarata l'improcedibilità entro quindici giorni, il procedimento dovesse intendersi avviato; 2) difetto di motivazione, per mancata valorizzazione della natura dell'impianto quale impianto alimentato da fonti energetiche rinnovabili, della localizzazione in area ritenuta idonea ex lege ai sensi dell'art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021 e del favor europeo e nazionale per le FER; 3) violazione dell'obbligo di soccorso istruttorio e del dovere di collaborazione amministrativa; 4) travisamento della funzione del preavviso di rigetto e mancata valutazione delle integrazioni prodotte in risposta all'art. 10-bis; 5) erronea richiesta di un preventivo di connessione in immissione, mentre l'impianto avrebbe richiesto soltanto una connessione in prelievo, non immettendo energia elettrica in rete. La controversia riguardava in particolare la necessità del preventivo di connessione elettrica accettato. Nella relazione tecnica originaria la società aveva dichiarato che la connessione alla rete era necessaria per l'avvio dell'impianto, il riavvio del cogeneratore dopo manutenzione o malfunzionamenti, i picchi di consumo e l'alimentazione durante i periodi di fermo del cogeneratore. Nella successiva relazione integrativa aveva invece sostenuto che la connessione non fosse necessaria all'operatività dell'impianto.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il meccanismo acceleratorio del par. 14.4 delle Linee guida presuppone la completezza formale dell'istanza, mentre la stessa società aveva dichiarato che alcuni elaborati erano ancora in fase di redazione o acquisizione e aveva chiesto una proroga per completarli. Ha respinto il secondo motivo osservando che il favor per gli impianti FER e l'eventuale idoneità ex lege dell'area rilevano nella fase di valutazione sostanziale, che non poteva iniziare in assenza della documentazione minima necessaria; inoltre, prima dell'avvio del procedimento autorizzatorio non era possibile procedere alla valutazione dell'idoneità dell'area ai sensi dell'art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021. Ha escluso la violazione del soccorso istruttorio, rilevando che la Regione aveva richiesto puntualmente la documentazione, concesso la proroga, esaminato le integrazioni e trasmesso il preavviso di archiviazione, assegnando un termine per ulteriori osservazioni. Il soccorso istruttorio non poteva però supplire a una lacuna strutturale riguardante un elemento minimo dell'istanza né consentire all'Amministrazione di sostituirsi al proponente nella definizione tecnica del progetto. La mancanza del preventivo di connessione esplicitamente accettato era essenziale perché la connessione, secondo la relazione tecnica originaria, costituiva un'infrastruttura indispensabile per la funzionalità dell'impianto. Ha respinto anche il quarto motivo, poiché la Regione aveva esaminato le integrazioni prodotte dopo il preavviso e ne aveva esplicitato le ragioni di inidoneità, rilevando la contraddizione con la relazione tecnica originaria. La partecipazione procedimentale impone la valutazione delle osservazioni, non il loro accoglimento. Infine, ha respinto il quinto motivo perché la necessità del preventivo riguardava la connessione elettrica in quanto infrastruttura funzionale all'impianto, non la direzione dei flussi energetici. La mera richiesta di connessione in prelievo non equivaleva al preventivo di connessione richiesto dalle Linee guida; la connessione doveva essere valutata contestualmente all'impianto principale, anche per verificare eventuali opere esterne, disponibilità delle aree e procedure di pubblica utilità. Le spese sono state poste a carico della ricorrente nei confronti della Regione, liquidate in euro 3.000 oltre oneri di legge; sono state compensate nei confronti del Ministero, che non aveva articolato difese.

Norme richiamate

  • art. 12 d.lgs. 387/2003

    Disciplina l'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili; l'istanza deve consentire la valutazione complessiva dell'impianto e delle opere connesse.

  • par. 14.4 Linee guida nazionali, DM 10 settembre 2010

    L'Amministrazione deve verificare entro 15 giorni la completezza formale della documentazione e, se ritiene l'istanza incompleta, deve dichiararne l'improcedibilità entro lo stesso termine; in difetto, il procedimento si intende avviato.

    Il meccanismo per cui il procedimento si intende avviato presuppone che sia stata presentata un'istanza formalmente completa; non opera quando il proponente dichiara fin dall'origine che alcuni elaborati essenziali sono ancora da redigere o acquisire.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso consente al privato di presentare osservazioni e integrazioni, che devono essere valutate dall'Amministrazione, senza imporne l'accoglimento.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    Regolano la comunicazione di avvio e le informazioni partecipative iniziali; nel caso concreto la Regione ha utilizzato tali strumenti per richiedere la documentazione necessaria.

  • art. 6 l. 241/1990

    Impone al responsabile del procedimento un'attività di cura e collaborazione istruttoria, ma non consente di sostituire l'Amministrazione al proponente nella predisposizione di elementi tecnici essenziali del progetto.

  • art. 20, comma 8, d.lgs. 199/2021

    L'idoneità ex lege dell'area può essere valutata nell'ambito del procedimento autorizzatorio, ma non assume rilievo prima che il procedimento possa essere validamente istruito sulla base della documentazione minima necessaria.

  • punto 13.1 dell'Allegato al DM 10 settembre 2010

    Richiede, quale contenuto minimo dell'istanza, la documentazione relativa alla connessione, incluso il preventivo di connessione esplicitamente accettato quando l'opera di connessione è funzionale e strutturale rispetto all'impianto.

  • TIC

    Disciplina la connessione in prelievo; la relativa richiesta non è stata ritenuta equivalente al preventivo di connessione necessario per l'istruttoria dell'impianto.

  • TICA

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla connessione in immissione; il giudice ha precisato che la questione decisiva era la necessità della connessione elettrica e della relativa infrastruttura, indipendentemente dalla direzione dei flussi energetici.

Massime di principio

  • Il meccanismo previsto dal par. 14.4 delle Linee guida nazionali di settore, secondo cui in mancanza di una tempestiva dichiarazione di improcedibilità il procedimento si intende avviato, presuppone che l'istanza sia formalmente completa; non opera quando il proponente dichiara che elaborati necessari sono ancora in fase di redazione o acquisizione.
  • Il favor normativo per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e l'eventuale qualificazione dell'area come idonea ex lege non esonerano il proponente dall'onere di presentare la documentazione minima necessaria. Tali elementi possono essere valutati soltanto dopo l'effettivo avvio dell'istruttoria autorizzatoria.
  • Il soccorso istruttorio e il dovere di collaborazione procedimentale non consentono all'Amministrazione di supplire a lacune strutturali del progetto o di sostituirsi al proponente nella definizione di elementi tecnici essenziali, soprattutto quando la documentazione mancante costituisce contenuto minimo dell'istanza.
  • Quando la documentazione originaria qualifica una connessione elettrica come necessaria per l'avvio, il riavvio, la continuità o la sicurezza dell'impianto, il relativo preventivo di connessione accettato costituisce elemento essenziale dell'istanza, anche se l'impianto non è destinato a immettere energia elettrica in rete.
  • La partecipazione successiva al preavviso di rigetto impone all'Amministrazione di esaminare e motivatamente valutare osservazioni e integrazioni, ma non impone di accoglierle. Un'integrazione che introduca una rappresentazione tecnica incompatibile con quella originaria può essere ritenuta inidonea a superare la carenza documentale.

Come è indicizzato

MaterieImpianti da fonti rinnovabiliPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativo
IstitutiSoccorso istruttorioPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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