Sentenza del 04/02/2015 n. 606 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Condono e sanatorie - IRPEF - Accertamento società e soci pro quota - Definizione da parte della società - Automatico effetto sui soci - Esclusione - Rideterminazione del reddito dei soci - Potere del giudice
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva attribuito al ricorrente, per trasparenza fiscale e in proporzione alla partecipazione sociale, un maggior reddito di partecipazione per l'anno d'imposta 2005, con conseguente maggiore IRPEF, addizionali e sanzioni. Il ricorrente contestava, tra l'altro, la motivazione dell'accertamento, l'utilizzo di movimentazioni bancarie riferibili a conti non intestati a lui, l'assenza di contraddittorio preventivo, l'estraneità dei conti all'attività d'impresa, l'irrituale acquisizione delle prove e la quantificazione dei costi deducibili. La società aveva successivamente definito la propria posizione mediante condono ai sensi dell'art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011.
La decisione
La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso del socio ritenendo automaticamente estensibile al suo giudizio l'esito favorevole ottenuto dalla società. In appello, la Commissione ha precisato che il condono della società non si estende automaticamente ai soci, i quali devono presentare una propria autonoma istanza. Tuttavia, l'imponibile concordato dalla società può essere utilizzato dal giudice come parametro per determinare in modo congruo il reddito di partecipazione del socio, tenendo conto del collegamento logico, giuridico ed economico tra il reddito della società e quello imputato per trasparenza ai soci. L'appello dell'Agenzia è stato parzialmente accolto e il reddito del ricorrente è stato cristallizzato in relazione al reddito concordato dalla società; le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 5 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Il reddito delle società di persone è imputato ai soci, indipendentemente dalla percezione, in proporzione alla rispettiva quota di partecipazione. Il reddito accertato in capo alla società costituisce quindi il presupposto per la determinazione del reddito di partecipazione dei soci.
Art. 39, comma 12, del D.L. n. 98/2011
La norma consente la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti. La definizione effettuata dalla società, però, non produce automaticamente gli stessi effetti nei confronti dei singoli soci.
Cassazione n. 4983/1997
Il condono richiesto e ottenuto dalla società non si estende automaticamente ai soci, che devono presentare una distinta istanza per beneficiare della definizione.
Cassazione n. 17731/2006
Il condono fiscale ottenuto dalla società non estende automaticamente ai singoli soci, nei confronti dei quali l'Amministrazione finanziaria conserva il potere di procedere ad accertamento; l'imponibile definito dalla società può tuttavia essere assunto dal giudice come riferimento per determinare congruamente il reddito dei soci.
La mancata adesione autonoma del socio non impedisce al giudice di utilizzare il reddito societario definito come parametro per rideterminare il reddito imputabile al socio, fermo restando il mantenimento dei diritti erariali relativi, tra l'altro, a imposte, sanzioni e interessi.
Cassazione n. 23618/2011
Conferma il principio secondo cui la definizione fiscale della società non determina automaticamente la definizione della posizione dei soci, ma può incidere sulla quantificazione del loro reddito di partecipazione.
Massime di principio
- Nelle società di persone, l'accertamento del reddito societario e quello dei soci sono strettamente collegati per effetto della trasparenza fiscale, ma la definizione agevolata o il condono della società non si trasferiscono automaticamente ai soci.
- Il socio che intende beneficiare direttamente di un condono o di una definizione agevolata deve presentare una propria autonoma istanza, quando richiesta dalla normativa applicabile.
- Anche se il socio non aderisce al condono, il reddito imponibile concordato dalla società può essere utilizzato dal giudice per rideterminare il reddito di partecipazione in modo coerente con la quota sociale.
- La definizione societaria non elimina necessariamente sanzioni, interessi o altri obblighi fiscali eventualmente riferibili al socio non aderente.
- In controversie analoghe, occorre distinguere tra estensione automatica degli effetti del condono, che è esclusa, e utilizzazione del risultato del condono come parametro probatorio o quantitativo, che è invece ammessa.
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