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Sentenza

Sentenza del 14/02/2020 n. 827 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Atti impugnabili.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

impugnazione di un atto amministrativo che conteneva una pretesa tributaria definita presentata sotto forma di "invito bonario ad adempiere" e non come formale intimazione di pagamento; il ricorrente contestava l'atto sostenendo la sua illegittimità e chiedeva il sindacato giurisdizionale

La decisione

la Corte ha ritenuto che sono impugnabili tutti gli atti contenenti una pretesa tributaria definita anche se formulati come "invito bonario" e non come formale intimazione di pagamento. Di conseguenza l'impugnazione è stata considerata ammissibile: il giudice ha riconosciuto la legittimazione del contribuente ad agire e il diritto del giudice tributario a sindacare tale atto. La pronuncia riguarda l'ammissibilità/impugnabilità dell'atto; la decisione sulla fondatezza del credito tributario resta rimessa al merito della causa

Norme richiamate

  • art. 19, d.lgs. n. 546/92

    l'art. 19 individua gli atti impugnabili nel processo tributario; la giurisprudenza interpreta tale disposizione in senso estensivo, ritenendo impugnabili anche le comunicazioni amministrative che contengono una pretesa tributaria definita, benché non qualificati come formali intimazioni di pagamento

  • Cass. SS.UU. n. 16293/2007

    la pronuncia afferma il principio che la natura impugnabile di un atto non dipende dalla sua etichettatura formale (es. "invito bonario") ma dal contenuto sostanziale rappresentante una pretesa tributaria definita

  • Cass. SS.UU. n. 11471/2018

    conferma e ribadisce il principio secondo cui anche le comunicazioni non formalmente coercitive sono sindacabili se contengono una pretesa tributaria determinata, collegando l'ammissibilità dell'impugnazione al contenuto sostanziale dell'atto

Massime di principio

  • È impugnabile l'atto che, pur presentandosi come "invito bonario", contiene una pretesa tributaria definita (es. indicazione dell'anno, della base imponibile, dell'imposta o dell'importo richiesto); non rileva la sola forma o l'assenza di termini esecutivi.
  • Occorre verificare il contenuto concreto dell'atto: è impugnabile se emerge chiaramente una pretesa determinata; non è impugnabile una mera informazione, un promemoria generico o un invito privo di qualsiasi quantificazione o determinazione del credito.
  • L'impugnabilità riguarda l'ammissibilità del gravame; la valutazione sulla fondatezza del credito tributario resta compito del giudice di merito.
  • Dal punto di vista pratico, il contribuente deve proporre tempestivamente ricorso nei termini dalla conoscenza o notificazione dell'atto; è utile documentare che l'atto contiene una pretesa definita (importo, periodo, causale).
  • Per l'amministrazione: attenzione nella formulazione delle comunicazioni per evitare che semplici solleciti configurino atti impugnabili, oppure adottare la forma procedimentalmente corretta quando si vuole esercitare una pretesa tributaria.
  • Se si teme l'avvio di misure esecutive, oltre al ricorso è opportuno valutare la richiesta di misure cautelari/sospensive secondo le regole del processo tributario.

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