Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33137/2024 del 27/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza della Corte d'Appello di Palermo del 04/04/2024 che aveva riconosciuto a Catalano l'equa riparazione per ingiusta detenzione liquidando euro 275.000. Il ricorso denunciava vizi di motivazione e violazione di legge (art. 606 lett. e) e lett. b) c.p.p.), perchè la Corte territoriale avrebbe valutato la sola condotta processuale posteriore all'applicazione della misura (il comportamento tenuto durante il procedimento e le dichiarazioni all'autorità) trascurando invece le condotte anteriori all'adozione della misura cautelare che avevano dato causa alla privazione della libertà. In particolare il Ministero richiamava l'esistenza di servizi di osservazione, frequenti contatti con soggetti di rilievo mafioso (es. Lipari, Provenzano, Lauria) e conversazioni intercettate che, pur non avendo retto sul piano probatorio per la condanna, potevano indicare una contiguità o connivenza tali da integrare dolo o colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo. Si censurava dunque la mancata e autonoma valutazione d'ufficio, ex art. 314 c.p.p., della sussistenza della causa ostativa e l'erroneo travaso del piano della responsabilità penale nel giudizio riparatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Palermo per nuovo esame, perché il giudice della riparazione ha confuso il giudizio sulla responsabilità penale (già esclusa in sede di merito) con l'autonoma valutazione della sussistenza della condotta dolosa o di colpa grave che possa avere concorso a dare causa alla custodia cautelare. La Cassazione ha precisato che il giudice dell'indennizzo deve valutare d'ufficio e in modo autonomo tutto il compendio probatorio, anche le condotte precedenti all'applicazione della misura (intercettazioni, frequentazioni, servizi di osservazione), e confrontarle con i parametri della colpa grave e della connivenza; ha quindi disposto il rinvio per nuova motivazione e la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. Non è stata decisa in via definitiva la spettanza dell'indennizzo, ma il provvedimento che lo aveva riconosciuto è stato annullato per vizi di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Stabilisce il diritto all'equa riparazione per chi è prosciolto con sentenza irrevocabile salvo che abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave; la sussistenza della causa ostativa deve essere accertata d'ufficio dal giudice del procedimento di riparazione.

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))

    Consentono la censura in Cassazione per violazione di norme di diritto e per motivazione contraddittoria o insufficiente; qui usati come regime di impugnazione dei vizi denunciati dal Ministero.

  • art. 43 cod. pen.

    Definisce la nozione di colpa; la Corte ricorda che la colpa grave che esclude l'indennizzo è quella macroscopica (negligenza, imprudenza, inosservanza di norme) idonea a creare una prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria.

  • Sez. U., n. 43/1995 (Sarnataro)

    Giurisprudenza di riferimento secondo cui il dolo, ai fini dell'esclusione dall'indennizzo, comprende anche la condotta consapevole che, secondo l'esperienza, crea situazione di allarme sociale tale da giustificare l'intervento dell'autorità.

  • Sez. U., n. 32383/2010 (D'Ambrosio)

    Principio secondo cui il giudice deve valutare la condotta dell'interessato sia anteriormente che successivamente alla misura e, più in generale, dall'epoca in cui egli è a conoscenza della pendenza di un procedimento a suo carico.

  • Sez. U., n. 51779/2013 (Nicosia)

    Conferma che l'indennizzo può essere escluso anche in assenza di un errore giudiziario formale se la condotta dell'interessato ha creato la giustificata apparenza di pericolo per la collettività o se vi è una gravissima ambiguità comportamentale.

  • Giurisprudenza di merito richiamata (diverse pronunce Sez. 4: ex. n. 6880/2021, n. 43302/2008, n. 16369/2003, n. 15745/2015)

    Richiamate per ribadire i criteri applicativi: valutazione d'ufficio della causa ostativa, rilevanza delle frequentazioni ambigue e della connivenza, necessità della prova positiva della conoscenza dell'attività criminosa da parte del presunto connivente.

Massime di principio

  • Il giudice chiamato a decidere sull'equa riparazione ex art. 314 c.p.p. deve accertare d'ufficio la presenza di dolo o colpa grave che abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare; non si può limitare a considerare solo la condotta processuale successiva all'arresto.
  • Occorre distinguere nettamente il piano della responsabilità penale (esame probatorio per la condanna/assoluzione) dal giudizio autonomo sulla colpa grave che, pur non determinando responsabilità penale, può aver creato una situazione capace di ingenerare l'errore dell'autorità cautelare.
  • Nella valutazione devono essere esaminati tutti gli elementi probatori disponibili (intercettazioni, servizi di osservazione, frequentazioni, dichiarazioni di terzi), con particolare attenzione a comportamenti anteriori all'adozione della misura che possano avere avuto efficacia causale nella decisione cautelare.
  • La connivenza o le frequentazioni ambigue possono integrare una causa ostativa se sussiste prova che il soggetto era consapevole dell'attività criminosa o la sua condotta ha concretamente favorito o reso prevedibile l'intervento dell'autorità; la prova della conoscenza è richiesta per qualificare la semplice frequentazione come connivenza.
  • Se il giudice della riparazione omette di svolgere una valutazione autonoma e motivata in termini di colpa grave (anche sul materiale intercettivo o sui servizi di osservazione), la decisione è esposta a cassazione per vizio di motivazione e verrà annullata con rinvio.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.